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Sez. 2, Sentenza n. 992 del 05/04/1971 (Rv. 350954 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AI FATTORI ESTRINSECI - CARATTERE SUSSIDIARIO.*
Stato
decisa il 1971-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350954-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO AI FATTORI ESTRINSECI - CARATTERE SUSSIDIARIO.*

Nelle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, in cui si discuta del diritto dell'assicurato alla pensione di invalidita, qualora la menomazione manchi o sia accertata in entita scarsamente apprezzabile, la diminuzione in atto della capacita, dovuta ai cosiddetti fattori estrinseci, quali sono gli elementi economicò ambientali da cui derivi difficolta o anche impossibilita, per l'assicurato, di trovare utile occupazione nella zona di residenza o in altre limitrofe, non costituisce indice di uno stato di invalidita pensionabile. Cio in quanto i fattori estrinseci possono venire in considerazione solo quali elementi secondari, che concorrono insieme con la infermita, che resta pur sempre la componente principale cui deve essere rapportata, in nesso di stretta causalita, la diminuzione della capacita di guadagno. (V 580'69, mass n 338766).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)