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Sez. 5 - , Sentenza n. 24214 del 29/11/2016 (Rv. 641725 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Divieto di nuove eccezioni in appello - Ambito applicativo - Interruzione della prescrizione - Esclusione - Ammissibilità in appello della deduzione e della produzione documentale.
Stato
decisa il 2016-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641725-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del d.lgs. n. 542 del 1996, sono precluse in appello esclusivamente le eccezioni nuove, dalle quali deriva un mutamento degli elementi materiali del fatto costitutivo della pretesa ed il conseguente ampliamento del tema della decisione, sicché, a fronte dell'eccezione di decadenza e prescrizione sollevata dal contribuente, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'Amministrazione finanziaria, provata mediante l'allegazione di documentazione, rappresenta una mera difesa o un'eccezione in senso improprio, pienamente ammissibile anche in appello in quanto mera contestazione delle censure mosse all'atto impugnato con il ricorso, senza introduzione di alcun elemento nuovo d'indagine.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)