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Sez. 5 - , Ordinanza n. 23261 del 23/10/2020 (Rv. 659303 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE | Tassa automobilistica – Prescrizione triennale – Configurabilità – Decorrenza – Iscrizione a ruolo - Efficacia interruttiva – Esclusione – Fondamento - Interruzione - Natura – Prova - Necessità.
Stato
decisa il 2020-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659303-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - VEICOLI - TRIBUTI - TASSA DI CIRCOLAZIONE

In tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in l. n. 53 del 1983, decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria il quale, essendo mero atto interno, è inidoneo a costituire in mora il debitore; peraltro, in sede processuale, l'allegazione dell'interruzione della prescrizione da parte dell'Ufficio rappresenta una mera difesa (o eccezione in senso improprio) che deve essere oggetto di adeguata prova.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/01/1986 num. 2 CORTE COST., Legge 07/03/1986 num. 60 CORTE COST., Decreto Legge 31/12/1982 num. 953 art. 5 CORTE COST., Legge 28/02/1983 num. 53 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)