Sez. L, Sentenza n. 5648 del 11/06/1990 (Rv. 467641 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - UDIENZA DI DISCUSSIONE - AUDIZIONE DEI TESTI NON PRECEDUTA DA FORMALE ORDINANZA DI AMMISSIONE - VALIDITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE - UDIENZA DI DISCUSSIONE - AUDIZIONE DEI TESTI NON PRECEDUTA DA FORMALE ORDINANZA DI AMMISSIONE - VALIDITÀ.*
Nel rito del lavoro, il carattere di oralità dell'udienza di discussione della causa (art. 420 cod. proc. civ.) coniugato al principio di relativa libertà delle forme degli Atti processuali (art. 131 stesso codice), fa sì che non possa annettersi alcun effetto invalidante alla circostanza che l'audizione dei testi non sia stata preceduta da una formale ordinanza di ammissione della prova, atteso che l'assunzione della prova testimoniale nel contesto dell'udienza predetta - con la presenza di tutti i soggetti legittimati a parteciparvi - presuppone l'ammissione della prova stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)