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Sez. L, Sentenza n. 9136 del 08/04/2008 (Rv. 602956 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE | Prova testimoniale - Omessa intimazione dei testimoni per l'udienza di discussione - Necessità della preventiva formale ammissione della prova - Esclusione - Onere della parte a pena di decadenza - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602956-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - AMMISSIONE - IN GENERE

Nel processo del lavoro, ove il procuratore del ricorrente (o, comunque, della parte interessata) - rimasto assente all'udienza fissata ai sensi dell'art. 415 cod. proc. civ. - si sia limitato, nella successiva udienza fissata per l'audizione dei testi sulla prova chiesta dalla controparte, a chiedere il rinvio della causa "per prosieguo prova" senza chiedere espressamente l'esame dei testi non intimati da espletare in una successiva udienza, il giudice, anche in mancanza di un formale provvedimento di ammissione, deve dichiarare, in assenza di istanza della controparte perché si proceda all'esame e su preventiva eccezione di controparte, la decadenza dalla prova, derivando l'onere dell'intimazione dei testimoni - a prescindere da un formale provvedimento di ammissione della prova - direttamente dall'art. 420, quinto comma, cod. proc. civ., che attribuisce al giudice il potere di ammettere la prova ed assumerla nella stessa udienza di discussione. Tale meccanismo risponde ai principi - di ordine pubblico, immediatezza e concentrazione del processo del lavoro -, di cui costituiscono espressione le disposizioni sulla immediata assunzione dei mezzi di prova e sul divieto delle udienze di mero rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)