Sez. 6, Sentenza n. 21144 del 20/04/2026 Cc. (dep. 09/06/2026) Rv. 290133-01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di inquinamento probatorio - Valutazione ai fini dell'applicazione della misura e della deroga alla regola da previo interrogatorio - Diversa natura e finalità - Sussistenza - Sopravvenienza di elementi valevoli ad incidere sull'attualità e sulla concretezza del pericolo di inquinamento probatorio - Nuovo apprezzamento del pericolo di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen. - Necessità - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI
In tema di misure cautelari personali, il pericolo di inquinamento probatorio, a seguito dell'introduzione del disposto dell'art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. e), n. 2), legge 9 agosto 2024, n. 114, rileva sia quale esigenza cautelare in funzione dell'applicazione della misura, richiedendosi l'accertamento di un pericolo, concreto e attuale, di future interferenze dell'indagato sull'attività di acquisizione probatoria, sia quale presupposto per derogare alla regola dell'interrogatorio preventivo, dovendosi verificare se l'anticipata "discovery" possa pregiudicare, nell'immediato, le indagini in corso, sicché il tribunale del riesame, ove sopravvengano elementi tali da incidere sull'attualità e sulla concretezza del menzionato pericolo, è tenuto a procedere a un nuovo apprezzamento, non potendo limitarsi a richiamare le ragioni poste a fondamento dell'omissione dell'interrogatorio preventivo. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che non aveva proceduto a una rinnovata valutazione del pericolo di inquinamento probatorio, ancorché l'indagato, dopo l'applicazione della misura, fosse stato collocato in quiescenza e avesse cessato l'attività lavorativa che gli consentiva di interferire con l'acquisizione o la genuinità della prova).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. A, Legge 09/08/2024 num. 114 art. 2 com. 1 lett. E PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)