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Sez. 2, Sentenza n. 20699 del 08/05/2026 Cc. (dep. 05/06/2026) Rv. 290173-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Pericolo di inquinamento probatorio - Motivazione tratta da un unico parametro fattuale, comune per tutti i coindagati - Valutazione cumulativa delle singole posizioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2026-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290173-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento in ordine alla sussistenza dell'esigenza di cui all'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. può accomunare le singole posizioni dei coindagati in una visione cumulativa, nel caso in cui il pericolo di inquinamento probatorio sia desunto da elementi fattuali comuni, riconducibili al medesimo contesto delittuoso nel quale essi hanno operato, non essendovi necessità di reiterare per ciascuno le stesse ragioni a sostegno.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)