Sez. L, Sentenza n. 57 del 05/01/1983 (Rv. 424849 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - PREVISTE DALLA DISCIPLINA CONTRATTUALE DEL RAPPORTO - INDENNITÀ DI CARATTERE RETRIBUTIVO - SUA COMPUTABILITÀ NELLA DETERMINAZIONE DI ALTRE INDENNITÀ - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE - PREVISTE DALLA DISCIPLINA CONTRATTUALE DEL RAPPORTO - INDENNITÀ DI CARATTERE RETRIBUTIVO - SUA COMPUTABILITÀ NELLA DETERMINAZIONE DI ALTRE INDENNITÀ - CONDIZIONI - INTERPRETAZIONE DELLA DISCIPLINA CONTRATTUALE DA PARTE DEL GIUDICE DI MERITO - CENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Il carattere retributivo di una determinata indennità non ne comporta la computabilità nella Determinazione di altre indennità identicamente previste dalla disciplina contrattuale del rapporto, essendo per ciò necessaria una specifica previsione in tal senso della disciplina anzidetta, la cui interpretazione, da parte del giudice del merito, è censurabile, in Sede di legittimità, solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per vizi di motivazione. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla suprema Corte - aveva interpretato l'accordo sindacale del 17 dicembre 1947 nel senso che la gratifica annuale per il personale dell'a.M.a.N. Fosse composta da due mensilità della retribuzione globale del mese di dicembre, esclusi gli assegni corrisposti dall'i.N.P.S., anziché dal doppio dello stipendio di detto mese, come già stabilito dallo art.25 del regolamento organico, negando che in detta gratifica fosse computabile il rateo della gratifica di ferragosto). (V 6054/80, mass n 409825).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)