Sez. 3, Sentenza n. 3375 del 17/01/1983 Ud. (dep. 20/04/1983) Rv. 158512 - 01
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - OMESSA CESSIONE DI VALUTA ALL'UFFICIO CAMBI - COSTITUZIONE ALL'ESTERO DI DISPONIBILITÀ VALUTARIE - VALORE DEI BENI ESPORTATI SUPERIORE AI CINQUE MILIONI - CRITERIO DI VALUTAZIONE - PLURALITÀ DI OPERAZIONE - REATO CONTINUATO - ESCLUSIONE.*
BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO O RISPARMIO - VALUTA E TITOLI AZIONARI O DI CREDITO - OMESSA CESSIONE DI VALUTA ALL'UFFICIO CAMBI - COSTITUZIONE ALL'ESTERO DI DISPONIBILITÀ VALUTARIE - VALORE DEI BENI ESPORTATI SUPERIORE AI CINQUE MILIONI - CRITERIO DI VALUTAZIONE - PLURALITÀ DI OPERAZIONE - REATO CONTINUATO - ESCLUSIONE.*
In materia di infrazioni valutarie consistenti nella omessa cessione all'ufficio cambi della valuta estera comunque acquistata o detenuta nel territorio nazionale o nella Costituzione all'estero di disponibilità senza autorizzazione, la legge prevede la pena della reclusione se il valore dei beni esportati ovvero delle disponibilità supera i cinque milioni. Nel valutare la predetta misura dei cinque milioni il giudice deve tener conto della consistenza del fondo valutario illegittimamente costituito, prescindendo dal numero delle operazioni effettuate per realizzarlo, poiché l'interesse punitivo della norma è rivolto contro la creazione di disponibilità valutarie illecite, fine rispetto al quale le singole operazioni assumono una Rilevanza meramente strumentale, che le pone al di fuori dello schema del reato continuato. (Conf mass n 155568; (Conf mass n 148371).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 CORTE COST., Legge 30/04/1976 num. 159 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)