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Sez. 3, Sentenza n. 3303 del 24/02/1981 Ud. (dep. 14/04/1981) Rv. 148371 - 01

REATO - IN GENERE - REATO VALUTARIO - INFRAZIONI VALUTARIE - ART 1, TERZO COMMA, DECRETO LEGGE 4 MARZO 1976, N 31 - FINALITA.*
Stato
decisa il 1981-02-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148371-01

REATO - IN GENERE - REATO VALUTARIO - INFRAZIONI VALUTARIE - ART 1, TERZO COMMA, DECRETO LEGGE 4 MARZO 1976, N 31 - FINALITA.*

In materia di infrazioni valutarie, consistenti nella esportazione di valuta illegittima o nella Costituzione di disponibilita senza autorizzazione, la legge prevede la pena della reclusione 'se il valore dei beni esportati ovvero delle disponibilita o attivita supera complessivamente cinque milioni di lirè (art 1, comma terzo, DL 4 marzo 1976 n 31). Nel valutare la predetta misura di cinque milioni, il giudice deve tener conto della consistenza del fondo valutario illegittimamente costituito, prescindendo dal numero delle operazioni effettuate per realizzarlo, poiche l'interesse punitivo della norma e rivolto contro la creazione di disponibilita valutarie illecite, fine rispetto al quale le singole operazioni assumono una Rilevanza meramente strumentale, che le pone al di fuori dello schema del reato continuato.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/03/1976 num. 31 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)