Sez. L, Sentenza n. 12227 del 02/12/1998 (Rv. 521330 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Compito del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
L'interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio, al pari di qualsiasi atto negoziale di natura sia sostanziale che processuale rientrante comunque nel processo, spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per difetto o contraddittorietà della motivazione o per violazione dei canoni ermeneutici dei contratti e degli atti negoziali in genere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)