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Sez. L, Sentenza n. 4296 del 27/04/1998 (Rv. 514919 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO | Omessa indicazione degli elementi ex art. 414 cod. proc. civ. in modo formale - Irrilevanza - Limiti - Accertamento anche d'ufficio e in grado d'appello - Incensurabilità in cassazione - Condizione.
Stato
decisa il 1998-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514919-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DOMANDA GIUDIZIALE - FORMA E CONTENUTO

Nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, presuppone l'impossibilità della loro individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, la cui interpretazione da effettuare anche d'ufficio e in grado d'appello, è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 414 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)