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Sez. L, Sentenza n. 1341 del 03/03/1979 (Rv. 397608 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - MANSIONI SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ART 2103 COD CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397608-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - MANSIONI SVOLTE EFFETTIVAMENTE - ART 2103 COD CIV - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*

L'art 2103 cod civ - anche nel testo novellato dall'art 13 dello statuto dei lavoratori - non puo essere applicato ai dipendenti delle aziende autofilotranviarie, ai quali si applicano gli artt 26 e 27 del RD 8 gennaio 1931, n 148, poiche la regolamentazione dello speciale rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, essendo influenzata dalle esigenze specifiche del pubblico servizio di trasporto, non puo ritenersi derogata o abrogata ne dall'art 37, ne dall'art 40 dello statuto dei lavoratori. (V 2255/77, mass n 385974).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 27 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 40 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)