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Sez. L, Sentenza n. 2255 del 02/06/1977 (Rv. 385974 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - PERSONALE DELLE LINEE EXTRAURBANE - CATEGORIE E QUALIFICHE - CESSIONE DI LINEE AD ALTRE AZIENDE - MUTAMENTO DEI SISTEMI DI ESERCIZIO - DISCIPLINA EX ART 26 DEL REGIO DECRETO DEL 1931 N 148 - ASSEGNAZIONE DEGLI AGENTI A QUALIFICHE INFERIORI - LEGITTIMITA - DEROGABILITA CONVENZIONALE - APPLICABILITA DELLO ART 13 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1977-06-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385974-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - PERSONALE DELLE LINEE EXTRAURBANE - CATEGORIE E QUALIFICHE - CESSIONE DI LINEE AD ALTRE AZIENDE - MUTAMENTO DEI SISTEMI DI ESERCIZIO - DISCIPLINA EX ART 26 DEL REGIO DECRETO DEL 1931 N 148 - ASSEGNAZIONE DEGLI AGENTI A QUALIFICHE INFERIORI - LEGITTIMITA - DEROGABILITA CONVENZIONALE - APPLICABILITA DELLO ART 13 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE.*

Per effetto della legge 22 settembre 1960, n 1054, la quale ha esteso al personale delle autolinee extraurbane le norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n 148, nel caso di cessione di linee ad altra azienda, come nel caso di mutamento dei sistemi di Esercizio e di riduzione dei posti si applica la disciplina contenuta nell'art 26 del citato decreto n 148 del 1931, il quale prevede in alternativa all'esonero degli agenti nelle qualifiche in cui risultino in eccedenza, l'assegnazione degli stessi ad altre qualifiche immediatamente inferiori. Da cio consegue che l'intangibilita dello status dell'agente e, dalla stessa norma che lo tutela, subordinato al perdurare delle condizioni di Esercizio dell'azienda, e che, ove queste mutino per i casi previsti, la norma medesima e suscettibile di deroga e lascia spazio alla libera contrattazione, senza che possa essere invocato, nella specie, il disposto dell'art 2103 cod civ, nel testo modificato dall'art 13 della legge 20 maggio 1970, n 300, poiche tale norma stabilisce il principio della corrispondenza tra mansioni e qualifica solo nell'ipotesi che il rapporto di lavoro continui con lo stesso datore o con un altro al quale l'azienda sia stata trasferita alle condizioni previste dall'art 2112 cod civ. (V 1326/72, mass n 357856).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 26 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)