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Sez. T, Ordinanza n. 5420 del 11/03/2026 (Rv. 678145-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Impugnazione del diniego di autotutela - Sindacato giurisdizionale - Contenuto - Accertamento della ricorrenza di ragioni di interesse generale - Necessità. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678145-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

Il sindacato del giudice tributario sull'impugnazione del diniego di autotutela avverso un atto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale - che devono essere evidenziate dalla parte privata - funzionali alla rimozione dell'atto tributario, consistenti in fatti storici o normativi sopravvenuti, suscettibili di giustificare un diverso assetto delle situazioni giuridiche soggettive in gioco, mentre deve escludersi che il contribuente possa dedurre la violazione di un interesse proprio o ricorrere all'istituto al fine di aggirare decadenze già maturate.

DM Finanze 11/02/1997 art. 2, Costituzione art. 53, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)