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Sez. 5 - , Ordinanza n. 7318 del 07/03/2022 (Rv. 664098 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Accertamento tributario definitivo - Diniego di annullamento in autotutela - Impugnabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2022-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664098-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il sindacato del giudice sul provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela dell'atto tributario divenuto definitivo è limitato all'accertamento della ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, dovendo invece escludersi che possa essere accolta l'impugnazione del provvedimento di diniego proposta dal contribuente che contesti vizi dell'atto impositivo per tutelare un interesse proprio ed esclusivo.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 art. 1, Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)