Sez. 3, Sentenza n. 21639 del 06/05/2010 Ud. (dep. 08/06/2010) Rv. 247643 - 01
GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - IN GENERE | Apparecchio automatico da gioco - Reato - Effettivo svolgimento di un gioco ed effettivo utilizzo dell'apparecchio per fini di lucro - Prova - Necessità.
GIUOCO - GIUOCO D'AZZARDO - IN GENERE
L'accertamento del reato di esercizio di giuochi d'azzardo richiede non solo la prova dell'effettiva esistenza di mezzi atti ad esercitarlo, ma, da un lato, la prova dell'effettivo svolgimento di un gioco e, dall'altro, ove si tratti di apparecchi automatici da gioco di natura aleatoria, la prova dell'effettivo utilizzo dell'apparecchio per fini di lucro, non essendo sufficiente, in tale ultimo caso, accertare che lo stesso sia "potenzialmente" utilizzabile per l'esercizio del gioco d'azzardo. (Nella specie la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 718 cod. pen., relativa ad un distributore automatico di "chewing-gum" modello DAC-Engeneering, ritenuto apparecchio elettronico di genere proibito perchè assimilabile a "videopoker" in assenza dei dovuti accertamenti).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Cod. Pen. art. 721 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)