Sez. 3, Sentenza n. 1009 del 02/03/2000 Cc. (dep. 10/04/2000) Rv. 215794 - 01
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE | Reato di cui all'art. 110, comma sesto, t.u.l.p.s.- Concorso formale con il reato di cui all'art. 718 c.p. - Presupposto - Allorché, immutata l'alea, il fine di lucro si espande nella sua concezione codicistica - Fine di lucro -Accertamento collegato alla posta - Necessità di valutare la modalità del giuoco e la celerità delle partite.
GIUOCO - GIUOCO AUTOMATICO - USO DI APPARECCHIO AUTOMATICO DA GIUOCO - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 110, comma sesto, t.u.l.p.s. il giuoco automatico d'azzardo, che è un giuoco aleatorio interessato a lucro circoscritto, vietato in funzione del mezzo con cui è esercitato, concorre formalmente con la fattispecie di giuoco d'azzardo prevista dall'art. 718 cod. pen. allorché, immutata l'alea, il fine di lucro si espande nella sua concezione codicistica (art. 721). La sussistenza di questo deriva dalla posta e a tal fine deve essere considerata la modalità del giuoco e la celerità delle partite, perché anche una posta particolarmente esigua ripetuta più volte può portare ad un complesso di poste la cui somma sia non indifferente.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 718 CORTE COST., Cod. Pen. art. 721 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)