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Sez. L, Sentenza n. 2130 del 08/05/1989 (Rv. 462706 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI ASSUNZIONI A TERMINE - INTENTO FRAUDOLENTO DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462706-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PLURALITÀ DI ASSUNZIONI A TERMINE - INTENTO FRAUDOLENTO DEL DATORE DI LAVORO - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

Nell'ipotesi di reiterazione di assunzioni a termine ai sensi della legge n. 230 del 1962, l'intento fraudolento del datore di lavoro (che non è escluso dalla sussistenza, in relazione a ciascun contratto isolatamente considerato, delle condizioni stabilite dall'art. 1 della legge medesima e che non può peraltro desumersi dalla mera reiterazione dei contratti) dev'essere valutato alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, quali la durata dei vari contratti (considerati sia isolatamente che nella loro complessiva sequenza), la durata degli intervalli intercorrenti tra l'uno e l'altro contratto, la natura della prestazione lavorativa in relazione all'attività dell'impresa, l'eventuale effettuazione di prestazioni lavorative negli intervalli medesimi. (V 871/88, mass n 457258; (V 3776/86, mass n 446632).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)