Sez. L, Sentenza n. 3776 del 05/06/1986 (Rv. 446632 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E COSTRUZIONI NAVALI - ACCERTAMENTO DELL'OSSERVANZA DEI REQUISITI EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CRITERI - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - RILEVANZA - STIPULAZIONE DI SUCCESSIVI CONTRATTI A TERMINE - DECLARATORIA DELL'ILLICEITÀ PER EFFETTO DELLA SOLA PREVISIONE DEL TERMINE - DIVIETO - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE NEL SETTORE DELLE RIPARAZIONI E COSTRUZIONI NAVALI - ACCERTAMENTO DELL'OSSERVANZA DEI REQUISITI EX LETTERE C) E D) DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - CRITERI - NOZIONI DI COMUNE ESPERIENZA - RILEVANZA - STIPULAZIONE DI SUCCESSIVI CONTRATTI A TERMINE - DECLARATORIA DELL'ILLICEITÀ PER EFFETTO DELLA SOLA PREVISIONE DEL TERMINE - DIVIETO - LIMITI.*
Alla luce della ratio della legislazione in tema di rapporto di lavoro a termine, la cui rigorosa disciplina non si spinge fino al punto di impedire la stipulazione di contratti a tempo determinato in tutti i casi in cui la preclusione si ritorcerebbe in danno dei lavoratori, limitandone l'occupazione, con relativo ostacolo allo sviluppo delle imprese e del sistema produttivo, il giudice del merito, nel valutare in fatto se, nel settore delle riparazioni e costruzioni navali, la stipulazione dei contratti di lavoro a termine sia avvenuta nel rispetto dei requisiti di cui all'art. 1 lett. C) e d) della legge n. 230 del 1962, deve tener conto che, in linea di massima, la sussistenza dei requisiti anzidetti ed, in particolare, la caratteristica della soggezione dell'attività cantieristica a fluttuazioni imprevedibili, che non consentono la preventiva organizzazione delle forze di lavoro da impiegare, va ritenuta, per volontà del legislatore, una nozione di comune esperienza, la quale a norma del secondo comma dell'art. 115 cod. proc. civ. può essere posta a fondamento della decisione senza bisogno di prova; pertanto per tale settore, ferma peraltro la esigenza della verifica del rispetto degli intervalli temporali fra un contratto ed un altro a norma dell'ultima parte dell'art. 2 della legge, la stipulazione di contratti a termine non potrà essere ritenuta illegittima per la sola previsione del termine, in Mancanza della prova specifica che essi siano stati conclusi in frode alla legge (art. 1344 cod. civ.). (Conf 1948/84, mass n 434034; (Conf 5095/83, mass n 429956).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1344, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)