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Sez. 1, Sentenza n. 3021 del 20/06/1994 Cc. (dep. 23/08/1994) Rv. 198789 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - Decisione - In genere | Declaratoria di inammissibilità del gravame - Possibilità al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 591 cod. proc. pen. - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1994-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/198789-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Appello - Decisione - In genere

Il tribunale competente a decidere sull'appello proposto in materia cautelare, ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., può dichiarare l'inammissibilità del gravame soltanto in presenza di una delle cause generali di inammissibilità, di ordine essenzialmente formale, previste dall'art. 591 cod. proc. pen. e non, quindi, in considerazione del contenuto sostanziale del gravame stesso, per il quale può darsi luogo soltanto a pronuncia di rigetto nel merito. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato l'ordinanza del tribunale che aveva dichiarato inammissibile un appello in materia "de libertate" in quanto volto a rimettere in discussione, in fase di giudizio, il requisito dei gravi indizi di colpevolezza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)