Sez. 5, Sentenza n. 9432 del 12/01/2017 Cc. (dep. 27/02/2017) Rv. 269098 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Appello - Disciplina applicabile - Obbligo di specifica enunciazione dei motivi - Sussistenza.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
L'appello cautelare di cui all'art. 310 cod. proc. pen. ha la fisionomia strutturale e strumentale degli ordinari mezzi di impugnazione, con la conseguenza che allo stesso si applicano le norme generali in materia, tra cui le disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; ne deriva che l'impugnazione deve non solo indicare i capi e i punti ai quali si riferisce, ma anche enunciare i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)