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Sez. T, Ordinanza n. 30792 del 02/12/2024 (Rv. 672965-01)

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE | Impugnazione di cartella di pagamento - Contestazione per vizi relativi non solo alla validità o regolarità degli atti esecutivi - Generale legittimazione passiva dell'agente della riscossione - Sussistenza - Obbligo di chiamare in giudizio l'ente titolare del diritto di credito - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672965-01

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - IN GENERE

In tema di impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi; ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi, se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del contraddittorio.

Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)