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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 29798 del 18/11/2019 (Rv. 656156 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Iscrizione a ruolo di crediti erariali - Opposizione all'esecuzione forzata - Litisconsorzio necessario fra concessionario del servizio ed ente creditore - Esclusione - Fondamento - Chiamata in causa dell'ente - Riconducibilità all'art. 106 c.p.c.
Stato
decisa il 2019-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656156-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE

Nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non rilevando che detta opposizione abbia ad oggetto non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito, poiché l'eventuale difetto del potere di agire o di resistere in ordine a tale accertamento comporta l'insorgenza solo di una questione di legittimazione, la soluzione della quale non impone la partecipazione al giudizio dell'ente creditore; infatti, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112 del 1999, nelle liti che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi e che siano state promosse contro il concessionario, spetta a quest'ultimo procedere alla chiamata in causa dell'ente creditore interessato secondo lo schema di cui all'art. 106 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 39

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)