Sez. 4, Sentenza n. 12147 del 22/09/1988 Ud. (dep. 14/09/1989) Rv. 182051 - 01
PARTE CIVILE - SPESE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO E DELLA PARTE CIVILE - INTERESSE DELLA PARTE CIVILE - NOZIONE - RIGETTO DI ENTRAMBE LE IMPUGNAZIONI - DIRITTO DELLA PARTE CIVILE ALLE SPESE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - SOCCOMBENZA - FATTISPECIE IN MATERIA DI SCONTRO TRA AUTOVEICOLI - PRESUNZIONE DI PARI RESPONSABILITÀ - IPOTIZZABILITÀ.*
PARTE CIVILE - SPESE - GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE - INSUFFICIENZA DI PROVE - IMPUGNAZIONE DELL'IMPUTATO E DELLA PARTE CIVILE - INTERESSE DELLA PARTE CIVILE - NOZIONE - RIGETTO DI ENTRAMBE LE IMPUGNAZIONI - DIRITTO DELLA PARTE CIVILE ALLE SPESE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONE - SOCCOMBENZA - FATTISPECIE IN MATERIA DI SCONTRO TRA AUTOVEICOLI - PRESUNZIONE DI PARI RESPONSABILITÀ - IPOTIZZABILITÀ.*
In tema di spese giudiziarie, la reiezione del ricorso proposto dalla parte civile - tendente all'affermazione della responsabilità dell'imputato - non esclude necessariamente che quest'ultimo sia tenuto al rimborso delle spese sostenute dalla parte predetta, vigendo in materia il principio della soccombenza, che va stabilita in riferimento alla impugnazione proposta dall'imputato ed al correlativo interesse della parte civile ad intervenire nel giudizio. Tale interesse sussiste poiché, versandosi in una ipotesi di scontro tra autoveicoli, la pronuncia di insufficienza di prove che non contesti la esistenza del fatto e del rapporto di causalità, rende sempre operante la presunzione di pari responsabilità, nei termini di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ. garantendo, comunque, alla stessa parte civile una possibilità di rivalsa risarcitoria sia pure limitata. (Conf mass n 179263, e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 214
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)