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Sez. 4, Sentenza n. 9515 del 08/07/1988 Ud. (dep. 28/09/1988) Rv. 179263 - 01

PARTE CIVILE - SPESE - PARTE CIVILE IMPUGNANTE E RESISTENTE - MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'IMPUGNAZIONE - VITTORIOSA RESISTENZA - DIRITTO AL RIMBORSO DELLA SPESA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1988-07-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/179263-01

PARTE CIVILE - SPESE - PARTE CIVILE IMPUGNANTE E RESISTENTE - MANCATO ACCOGLIMENTO DELL'IMPUGNAZIONE - VITTORIOSA RESISTENZA - DIRITTO AL RIMBORSO DELLA SPESA - SUSSISTENZA.*

La parte civile che abbia vittoriosamente resistito alle pretese di assoluzione o attenuazione della responsabilità ai fini risarcitori avanzate dall'imputato in Sede di appello, ha diritto al rimborso delle spese sostenute in tale grado, secondo quanto dispone l'art. 214 cod. proc. pen., a nulla rilevando che detta parte privata abbia, senza successo, impugnato la stessa sentenza di primo grado per ottenere una riduzione della percentuale di colpa addebitata alla vittima. (Conf mass n 098203; (Conf mass n 139832; (Conf mass n 157761).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 214

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)