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Sez. 2, Sentenza n. 2909 del 02/08/1969 (Rv. 342758 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - CONDANNA ALLE SPESE DEL SOCCOMBENTE.*
Stato
decisa il 1969-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342758-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - CONDANNA ALLE SPESE DEL SOCCOMBENTE.*

Rientra nei poteri del giudice di merito l'indagine intorno alla sussistenza dei giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio ed e, pertanto, incensurabile in Cassazione la pronuncia di condanna al pagamento delle spese, adottata dal predetto giudice in base al criterio della soccombenza. (V 3324-68, massima n 336331 3270-68, massima n 336231).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)