Sez. 2, Sentenza n. 3270 del 14/10/1968 (Rv. 336231 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE- POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - COMPENSAZIONE- POTERI DEL GIUDICE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
L'accertamento dell'esistenza o meno di giusti motivi che consigliano una compensazione totale o parziale delle spese processuali e rimesso, senza possibilita di censura in Sede di legittimita, al potere discrezionale del giudice di merito, essendo il Sindacato della Corte di Cassazione circoscritto, in relazione all'art. 91 cod.proc.civ., alla sola violazione del principio secondo cui non puo mai essere condannata alle spese la parte totalmente vittoriosa. (conforme alla sentenza n.2030-67, massima n.329088 V. N.320633).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)