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Sez. 3, Sentenza n. 12374 del 24/05/2006 (Rv. 591209 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE | Simulazione di dette esigenze - Azione del conduttore per la ripetizione delle somme eccedenti l'equo canone - Onere probatorio - Oggetto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591209-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE

Qualora un contratto di locazione abitativo sia stato stipulato per uso transitorio, il conduttore che assuma la nullità, ex art.79 della legge 27 luglio 1978, n. 392, di tale clausola per inesistenza in concreto della dedotta natura transitoria delle esigenze abitative e chieda, pertanto, la ripetizione delle somme eccedenti l'equo canone, deve dimostrare che il locatore era a conoscenza delle sue reali esigenze abitative al momento della conclusione del contratto in base all'obbiettiva situazione di fatto, non potendo rilevare contro il locatore nè le situazioni di fatto occultate dal conduttore, nè la sua riserva mentale di non accettare tale clausola. (Nella specie, relativa a locazione stipulata dal conduttore per stabili esigenze di studio di una figlia minorenne, la sentenza di merito, in accoglimento della domanda del conduttore, aveva qualificato il contratto come contratto a favore di terzo e nel contempo aveva riconosciuto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 26 lett. A della legge citata. La S.C., pur escludendo la sussistenza di un contratto a favore di terzo, non essendo a tal fine sufficiente che un terzo ritragga un vantaggio indiretto dal contenuto del contratto, ha confermato la sentenza impugnata, sorretta dall'ulteriore ratio decidendi).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1411, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)