Sez. 3, Sentenza n. 26414 del 03/11/2008 (Rv. 605325 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) | Contratto ad uso diverso da quello abitativo - Simulazione della clausola relativa all'uso del bene locato - Immobile destinato a soddisfare reali e stabili esigenze abitative - Azione del conduttore per la ripetizione delle somme eccedenti l'equo canone - Onere probatorio - Prova indiziaria - Ammissibilità - Contenuto.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978, N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE)
Il conduttore che deduca la simulazione della clausola relativa all'uso dell'immobile locato e chieda la restituzione di quanto pagato in eccedenza rispetto al canone dovuto deve dimostrare - e la prova al riguardo può essere offerta per testi e per presunzioni - che il locatore, in base alla situazione di fatto da lui conosciuta al momento della conclusione del contratto, era in grado di valutare l'inesistenza della finalità (nella specie "scopo ricreativo") nello stesso indicata al fine di eludere la normativa sull'equo canone e di rendersi, invece, ragionevolmente conto delle reali esigenze abitative stabili del conduttore, pur se questi aveva momentaneamente e precariamente la disponibilità di un altro alloggio.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)