Sez. 3, Ordinanza n. 5004 del 05/03/2026 (Rv. 678340-02)
COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Risarcimento del danno - Liquidazione - Criterio. RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - In genere. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - In genere.
COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE
La liquidazione del danno da intempestiva attuazione della direttiva 2004/80/CE - che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di prevedere indennizzi a favore delle vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio - deve compiersi, non già valorizzando circostanze rilevanti ai fini della quantificazione del danno da reato, bensì avendo riguardo a quelle perdite supplementari, sempre nella misura in cui esse risultino provate, patite dai potenziali beneficiari dell'indennizzo per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva stessa.
Direttive Commissione CEE del 2004 num. 80 art. 12, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 11, Legge 07/07/2016 num. 122 art. 12, Legge 20/11/2017 num. 167 art. 6, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)