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Sez. 3, Ordinanza n. 2960 del 10/02/2026 (Rv. 677750-01)

COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE | Danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Liquidazione - Parametro di riferimento - Ammontare dell'indennizzo dovuto in caso di tempestiva trasposizione - Allegazione e prova del maggior danno - Ammissibilità. RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE - In genere. RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2026-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677750-01

COMUNITA' EUROPEA - DIRETTIVE - IN GENERE

Il parametro per la liquidazione del risarcimento del danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE (che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di dotarsi di un sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio) è costituito dall'ammontare dell'indennizzo cui la vittima avrebbe avuto diritto in caso di tempestiva trasposizione della suddetta norma nel diritto interno, ferma restando la possibilità di allegare e provare - quantomeno in via presuntiva - un pregiudizio ulteriore, patrimoniale o non patrimoniale.

Direttive del Consiglio CEE 29/04/2004 num. 80 art. 12 com. 2, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 07/06/2016 num. 122 art. 11, Legge 07/06/2016 num. 122 art. 12, Legge 20/11/2017 num. 167 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)