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Sez. 3, Sentenza n. 1017 del 15/05/1967 (Rv. 327326 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 42, SECONDO COMMA, DEL TU N 646 DEL 1905, IN RELAZIONE AGLI ARTT 51 E 135 DEL RD N 267 DEL 1942, PER CONTRASTO CON L'ART 3 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1967-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327326-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 42, SECONDO COMMA, DEL TU N 646 DEL 1905, IN RELAZIONE AGLI ARTT 51 E 135 DEL RD N 267 DEL 1942, PER CONTRASTO CON L'ART 3 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La questione di legittimita costituzionale dell'art.42, secondo comma, del T.U. Delle leggi sul credito fondiario 16 luglio 1905, n.646, in relazione agli artt. 51 e 135 del R.d. 16 marzo 1942, n.267, sulla disciplina del fallimento - per contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione - e manifestamente infondata. Al legislatore ordinario deve, infatti, ritenersi consentito di prendere in particolare considerazione alcune peculiari categorie predeterminate di creditori, per sottrarli, in relazione alla specifica causa del credito, al generale divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali in pendenza della procedura collettiva fallimentare, e cio particolarmente se le cause e gli scopi del credito trascendono gli interessi delle economie individuali, attenendo alla tutela e alla realizzazione di interessi pubblici dello stato o, comunque di interessi economici della collettivita nazionale.*

Riferimenti normativi: Legge 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135, Legge Falliment. art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)