Sez. 1, Sentenza n. 7148 del 03/12/1986 (Rv. 449226 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - AMMISSIONE DI UN CREDITO PER CAPITALE - CREDITO PER GLI INTERESSI MATURATI - COLLOCAZIONE NELLO STESSO GRADO - LIMITI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO IN MATERIA DI CREDITO FONDIARIO.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE - AMMISSIONE DI UN CREDITO PER CAPITALE - CREDITO PER GLI INTERESSI MATURATI - COLLOCAZIONE NELLO STESSO GRADO - LIMITI - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO IN MATERIA DI CREDITO FONDIARIO.*
L'art. 54 ultimo comma della legge fallimentare, il quale, per i creditori assistiti da ipoteca, estende la prelazione agli interessi nei limiti contemplati dagli artt. 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ., trova applicazione anche nei riguardi del credito discendente da mutuo fondiario, e soggetto alla disciplina del R.d. l. 16 luglio 1905 n. 646, atteso che le Disposizioni di tale ultima normativa restano operanti, nonostante il fallimento del mutuatario, od in relazione alla riserva contenuta nell'art. 51 della medesima legge fallimentare, ove prevedono la facoltà della banca mutuante di procedere ad esecuzione individuale, ovvero di riscuotere anticipatamente le rendite dell'immobile, ma non interferiscono sui principi che regolano il concorso dei creditori, posti dalla legge fallimentare senza alcun rinvio e riserva di diverse Disposizioni contenute in altre leggi speciali. (V 1017/67, mass n 327325; (V 1017/67, mass n 327326; (Conf 5944/81, mass n 416714; (Conf 2734/73, mass n 366244).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2788, Cod. Civ. art. 2855, Legge Falliment. art. 51, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 51 CORTE COST., Legge Falliment. art. 54 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 54 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 16/07/1905 num. 646 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)