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Sez. 5, Sentenza n. 3632 del 19/12/2002 Cc. (dep. 24/01/2003) Rv. 224283 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Pluralità di ordinanze per lo stesso fatto o per fatti connessi - Presupposto della desumibilità - Nozione.
Stato
decisa il 2002-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224283-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE

Ai sensi dell'art. 297 comma terzo cod. proc. pen., il quale fa divieto di applicare la così detta contestazione a catena, il termine al quale riferire la "desumibilità dagli atti" è diverso a seconda che in relazione al fatto oggetto della prima ordinanza cautelare sia o meno intervenuto rinvio a giudizio, al momento della emissione della seconda ordinanza cautelare, poiché, nella prima ipotesi (prevista dalla seconda parte dell'art. 297, comma terzo), la desumibilità dagli atti deve farsi risalire ad epoca anteriore al disposto rinvio a giudizio, mentre, nella seconda ipotesi (prevista dalla prima parte dell'art. 297 comma terzo), la desumibilità dagli atti deve essere riferita ad epoca anteriore all'emissione della prima ordinanza cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)