Sez. 6, Sentenza n. 996 del 19/03/1998 Cc. (dep. 15/04/1998) Rv. 211950 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE | Per lo stesso fatto o per fatti connessi - Divieto della contestazione a catena - Presupposto della desumibilità - Nozione - Distinzione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - TERMINI DI DURATA DELLE MISURE: COMPUTO - PLURALITÀ DI ORDINANZE
In tema di divieto di "contestazioni a catena", di cui all'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., il termine al quale riferire la "desumibilità dagli atti" è diverso a seconda che in relazione al fatto oggetto della prima ordinanza cautelare sia o meno intervenuto il rinvio a giudizio, al momento della emissione della seconda ordinanza cautelare. Nella prima ipotesi (seconda parte dell'art. 297, comma 3), la desumibilità dagli atti deve farsi risalire ad epoca anteriore al disposto rinvio a giudizio; nella seconda ipotesi (prima parte dell'art. 297 comma 3), invece, la desumibilità dagli atti-deve essere riferita ad epoca anteriore all'emissione della prima ordinanza cautelare. In ogni caso, non comporta la retrodatazione del termine di custodia l'acquisizione agli atti, entro i limiti temporali indicati dalle citate disposizioni, della mera notizia del fatto-reato, essendo invece indispensabile che sussistano i presupposti legittimanti l'adozione della misura cautelare.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 297 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 297 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)