Sez. 5, Sentenza n. 20508 del 12/10/2016 (Rv. 641284 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Fabbricato rurale - Necessità della classificazione catastale - Esclusione - Accertamento di fatto del giudice tributario.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 1 della l. n. 604 del 1954, richiamata dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 99 del 2004, prevede che i fabbricati rurali, inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina, debbano possedere la caratteristica della "rusticità", requisito la cui sussistenza va verificata in concreto dal giudice tributario, senza che sia necessaria un'apposita classificazione catastale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2 com. 4, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)