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Sez. 5, Sentenza n. 5378 del 07/03/2014 (Rv. 630641 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici a favore della persona fisica con qualifica di coltivatore diretto - Art. 2 del d.lgs. n. 99 del 2004 - Estensione all'imprenditore agricolo professionale in forma societaria - Delimitazione oggettiva e decorrenza.
Stato
decisa il 2014-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630641-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, che parifica il trattamento fiscale, in materia di imposizione indiretta e creditizia, tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società di cui all'art. 1, comma 3, del medesimo decreto, qualificate come imprenditori agricoli professionali, ha carattere innovativo e non supera i confini delle provvidenze fiscali destinate agli atti traslativi stipulati da imprenditori agricoli a titolo principale, sicché non si applica agli atti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore né rileva riguardo ai benefici funzionali al riordino della piccola proprietà contadina.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legisl. 18/05/2001 num. 228 art. 10, Decreto Legisl. 27/05/2001 num. 101, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 1, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2 com. 3, Decreto Legisl. 29/03/2004 num. 99 art. 2 com. 4, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 09/05/1975 num. 153 art. 12, Legge 09/05/1975 num. 153 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 1 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)