Sez. L, Sentenza n. 12040 del 09/08/2003 (Rv. 565867 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Assegno di invalidità - Conferma - Condizioni - Mancata variazione delle condizioni del beneficiario del trattamento previdenziale - Rilevanza - Valutazione di dette condizioni - Confronto con le condizioni di incapacità esistenti al momento del riconoscimento del beneficio - Necessità - Mancata conferma dell'assegno - Avvenuto pagamento dell'assegno di invalidità nel periodo successivo alla scadenza del triennio - Disciplina dell'indebito previdenziale - Applicabilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE
L'assegno di invalidità, riconosciuto ex art. 1 della legge n. 222 del 1984 per la durata di tre anni, è confermabile per periodi della stessa durata solo qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla originaria liquidazione, e sempre che siano rimaste immutate le condizioni del beneficiario, la valutazione delle quali non può prescindere da un confronto tra la situazione di incapacità attuale e quella esistente al momento del riconoscimento del beneficio.In caso di mancata conferma, il pagamento dei ratei dell'assegno di invalidità nel periodo successivo alla scadenza del triennio deve considerarsi indebito e soggetto alla disciplina dell'indebito previdenziale nei limiti previsti dall'art. 1, comma duecentosessantesimo, della legge n. 662 del 1996.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)