Sez. L, Sentenza n. 1505 del 05/02/2002 (Rv. 552069 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE | Assegno di invalidità - Conferma - Condizioni - Confronto con le condizioni di incapacità esistenti al momento della liquidazione della prestazione - Necessità - Valutazione della sola attività lavorativa svolta dall'assicurato - Insufficienza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - ASSICURAZIONE - IN GENERE
L'assegno di invalidità, riconosciuto ex art. 1 legge n. 222 del 1984 per la durata di tre anni, è confermabile per periodi della stessa durata, a norma del settimo comma del medesimo articolo, qualora permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione, tenuto conto anche dell'eventuale attività lavorativa svolta; ne consegue che la valutazione di tali condizioni non può prescindere da un confronto tra la situazione di incapacità attuale rispetto a quella esistente al momento del riconoscimento dell'assegno, non potendosi attribuire rilievo esclusivo alla sola attività lavorativa svolta dall'assicurato, la quale costituisce un elemento accessorio e non certo esclusivo della fattispecie.
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1984 num. 222 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)