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Sez. 1, Sentenza n. 9425 del 18/02/2019 Cc. (dep. 04/03/2019) Rv. 274885 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE | Riabilitazione speciale per il minorenne condannato – Insufficiente prova dell’emenda – Potere - dovere del giudice di differire la decisione - Onere di motivazione – Sussistenza – Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/274885-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - RIABILITAZIONE

In tema di riabilitazione speciale per i minorenni, la previsione di cui all'art. 24, comma 4, del r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, che consente al giudice - ove la prova dell'emenda del condannato minorenne appaia, ad una prima indagine, insufficiente - di differire la decisione ad un tempo successivo, purché non oltre il compimento del venticinquesimo anno di età dell'interessato, conferisce al giudicante un potere-dovere del cui discrezionale esercizio egli deve dar conto nella motivazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto dell'istanza volta ad ottenere la riabilitazione in quanto privo di motivazione sulle ragioni che, pur in presenza di indici favorevoli, espressivi di un percorso di emenda già in atto, non consentivano di differire la decisione ad un momento successivo).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 24 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)