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Sez. 1, Sentenza n. 43423 del 25/10/2001 Cc. (dep. 01/12/2001) Rv. 220244 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Riabilitazione speciale per i minorenni - Concessione - Condizioni - Presentazione dell'istanza prima del compimento dei venticinque anni da parte dell'interessato - Necessità - Superamento del limite di età - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220244-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

La riabilitazione speciale prevista per i minorenni dall'art. 24 del r.d.l. 20 luglio 1934 n. 1404, sopravvissuto all'entrata in vigore del codice di procedura penale del 1988, può essere concessa solo in relazione ad istanza presentata dall'interessato prima del compimento del venticinquesimo anno di età, superato il quale per la riabilitazione non può prescindersi dalla verifica delle condizioni generali stabilite dall'art. 179 cod. pen. e, quindi, dall'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato.

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 20/07/1934 num. 1404 art. 24 CORTE COST., Cod. Pen. art. 178, Cod. Pen. art. 179 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)