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Sez. 3, Sentenza n. 4927 del 01/08/1986 (Rv. 447616 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - IMPEDIMENTO O RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI PROSTITUTA CONSEGUENTE AD INVALIDITÀ SOFFERTA PER FATTO ILLECITO DEL TERZO - DANNO RISARCIBILE - ESCLUSIONE - GUADAGNO CONSEGUITO PER DETTA ATTIVITÀ - EQUIPARAZIONE A REDDITO DA LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-08-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447616-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - IN GENERE - IMPEDIMENTO O RIDUZIONE DELL'ATTIVITÀ DI PROSTITUTA CONSEGUENTE AD INVALIDITÀ SOFFERTA PER FATTO ILLECITO DEL TERZO - DANNO RISARCIBILE - ESCLUSIONE - GUADAGNO CONSEGUITO PER DETTA ATTIVITÀ - EQUIPARAZIONE A REDDITO DA LAVORO SUBORDINATO O AUTONOMO - INAMMISSIBILITÀ.*

Poiché la prostituzione è attività contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come violatrice di quella morale corrente che rifiuta, sulla scorta delle norme etiche che rappresentano il patrimonio della civiltà attuale, il commercio per danaro che una donna faccia del proprio corpo, il guadagno conseguito dalla prostituta a seguito della sua attività non può considerarsi reddito derivante da lavoro autonomo o dipendente con la conseguenza che l'impedimento o la riduzione di tale attività, a seguito di Invalidità temporanea della prostituta stessa sofferta per fatto illecito del terzo, non costituisce danno risarcibile. (alla luce del principio sopra enunciato, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice del merito il quale aveva commisurato il risarcimento al reddito medio di una casalinga).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)