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Sez. 3, Sentenza n. 11453 del 03/11/1995 (Rv. 494515 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) | Danno patrimoniale subito dal marito e dal figlio minore della vittima - Configurabilità Criteri.
Stato
decisa il 1995-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494515-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA)

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, che spetta, a norma dell'art. 2043 cod. civ., ai congiunti di persona deceduta a causa di altrui fatto illecito, richiede l'accertamento che i medesimi siano stati privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero continuato a fruire in futuro. Pertanto, quello subito dal marito e dal figlio minore per il decesso, a seguito dell'altrui fatto illecito, del congiunto (rispettivamente moglie e madre), costituisce, anche nel caso in cui quest'ultimo fosse stato privo di un effettivo reddito personale, danno patrimoniale risarcibile, concretantesi nella perdita, da parte dei familiari, di una serie di prestazioni economicamente valutabili, attinenti alla cura, all'educazione ed all'assistenza, cui il marito ed il figlio avevano ed hanno diritto nei confronti della rispettiva moglie e madre nell'ambito del rapporto familiare (nella specie, il principio è stato affermato in relazione al lavoro di una donna casalinga, che la S.C. ha ritenuto essere caratterizzato da un ineguagliabile senso di responsabilità, nonché da spirito di generoso adempimento dei doveri di moglie e di madre, attribuiti nella gestione della comunità familiare).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)