Sez. 1, Sentenza n. 5137 del 18/10/1985 (Rv. 442457 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - PROVVEDIMENTI PER I FIGLI - REVISIONE DELLE CONDIZIONI DI AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORI - COMPETENZA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
A norma dell'art. 38 disp. Att. Cod. civ. (nel testo modificato prima con l'art. 221 della legge 19 maggio 1975 n. 151 e poi con l'art. 68 della legge 4 maggio 1983 n. 184), i provvedimenti di revisione delle condizioni di affidamento dei minori, figli di coniugi separati in forza di separazione giudiziale o consensuale omologata, rientrano nella Competenza del tribunale per i minorenni nei soli casi in cui si chieda un intervento ablativo o limitativo della potestà dei genitori, a norma degli artt. 330 e 333 cod. civ., mentre in ogni altra ipotesi, sono devoluti alla Competenza del tribunale ordinario. (Conf 1551/83, mass n 426380).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 330, Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 38 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 38 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 221, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)