Sez. 1, Sentenza n. 1401 del 07/02/1995 (Rv. 490322 - 01)
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - DECADENZA - IN GENERE | Provvedimenti relativi all'affidamento dei figli - Adozione nel corso del giudizio di separazione dei coniugi - Pendenza di tale giudizio - Ostatività al ricorso al Tribunale per i minorenni per la pronuncia della decadenza dalla potestà sui figli - Esclusione -.
CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - POTESTÀ DEI GENITORI - DECADENZA - IN GENERE
In pendenza del giudizio di separazione dei coniugi dinanzi al Tribunale ordinario, nel corso del quale siano stati adottati provvedimenti relativi all'affidamento dei figli, il Tribunale per i minorenni può essere sempre adito per la pronuncia della decadenza dalla patria potestà sui figli, ex art. 330 cod.civ., trattandosi di competenza esclusiva di questo tribunale, in ordine al quale non è possibile alcun conflitto di competenza con il Tribunale ordinario, il quale ultimo, della decisione del giudice specializzato, potrà tener conto, come "factum superveniens", in quanto contenga aspetti rilevanti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 330
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)