Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 28 maggio 1980, cause riunite 33/79 e 75/79
Epigrafe
Nelle cause riunite 33 e 75/79,
Richard Kuhner, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Lussemburgo, 10 rue des Eglantiers, con l'avvocato domiciliatario David Arendt, del foro di Lussemburgo, 34 b, rue Philippe-II, Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissioni: dei.i.e Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Denise Sorasio, del suo ufficio legale, in qualità di agente, assistita dall'avv. Daniel Jacob, del foro di Bruxelles, avenue Brillat-Savarin 93, 1050 Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico Mario Cervino, Bâtiment Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
cause aventi ad oggetto l'annullamento di una decisione della convenuta con la quale il ricorrente veniva esonerato dalle sue funzioni di capo servizio addetto al servizio specializzato «statistiche dei paesi terzi» presso la direzione F («statistiche delle relazioni esterne, dei trasporti e dei servizi») dell'Istituto statistico delle Comunità europee e veniva assegnato ad un posto di amministratore principale presso la divisione F/1 («metodologia e classificazione del commercio esterno») dell'Istituto statistico delle Comunità europee, nonché del silenzio-rifiuto opposto al reclamo presentato in proposito dal ricorrente, e la condanna della Commissione al risarcimento di danni (causa 33/79), come pure l'annullamento dell'espressa decisione di rigetto in merito al suddetto reclamo (causa 75/79),
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dai signori: H. Kutscher, presidente; J. Mertens de Wilmars e Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: H. Mayras;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla controversia e gli argomenti svolti dalle parti durante la fase scritta del procedimento si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Il ricorrente, nominato in ruolo presso la Commissione delle Comunità europee il 1° aprile 1959, veniva assegnato a vari posti compresi nell'organico dell'Istituto statistico, in cui egli esercitava dal 1o dicembre 1976, col grado A 4, le mansioni di capo servizio del servizio specializzato «statistiche dei paesi terzi» dipendente dalla divisione F «statistiche delle relazioni esterne, dei trasporti e dei servizi»). Nell'ambito di una riorganizzazione dell'Istituto, la Commissione stabiliva, il 7 giugno 1978, un nuovo organigramma che implicava un orientamento molto più accentuato della divisione F verso i problemi del commercio estero. Questa specializzazione è illustrata dalla seguente tabella comparativa:
paragrafo 2
Organigramma della direzione F dell'Istituto statistico
Prima del 1° settembre 1978 Dopo il 1° settembre 1978
Direzione F: statistiche delle relazioni esterne, dei trasporti e dei servizi
(S. Ronchetti)
Direzione F: statistiche del commercio esterno, ACP e paesi terzi
(S. Ronchetti)
1. Commercio esterno (R. Sannwald)
1. Metodologia e classificazione del commercio esterno (R. Sannwald)
Compiti specifici nel campo della metodologia (R. Kuhner)
2. Statistiche dei paesi ACP (A. de Michelis) 2. Statistiche del commercio esterno (J. Nols)
3. Statistiche dei paesi terzi (R. Kuhner) 3. Analisi del commercio esterno e statistiche generali dei paesi ACP e dei paesi terzi (A. de Michelis)
4. Statistiche dei trasporti (H. G. Baggendorff)
5. Statistiche dei servizi (C. Simeoni)
paragrafo 3
Il nuovo organigramma implicava, con effetto dal 1° settembre 1978, la fusione dei servizi specializzati «statistiche dei paesi terzi» e «statistiche ACP» in un unico servizio a capo del quale veniva posto il sig. de Michelis. Nell'ambito della riorganizzazione in parola, la Commissione stabiliva, con decisione comunicata il 29 giugno 1978 al direttore generale dell'Istituto statistico, che il ricorrente sarebbe stato assegnato, senza cambiamento di grado, presso la divisione 1 della direzione F, ad un posto non più di capo servizio, bensì di amministratore principale incaricato di compiti specifici nel settore della metodologia.
paragrafo 4
Fin dal 26 luglio 1978 il ricorrente proponeva un reclamo, registrato il 31 luglio successivo, contro i provvedimenti adottati nei suoi confronti. Poiché il reclamo rimaneva senza risposta, il 28 febbraio 1979 l'interessato adiva la Corte di giustizia per ottenere l'annullamento, da una parte, della decisione relativa al mutamento delle sue mansioni e, dall'altra, della nomina di un altro dipendente al posto di capo del servizio «stipendi e redditi» presso la direzione C («statistiche demografiche e sociali»), nonché il risarcimento di danni (causa 33/79).
paragrafo 5
Il 21 marzo 1979, la Commissione notificava al ricorrente una decisione adottata fuori termini e con la quale veniva respinto il suo reclamo.
paragrafo 6
Con ricorso pervenuto nella cancelleria di questa Corte il 3 maggio 1979, il ricorrente proponeva una seconda domanda intesa all'annullamento di tale decisione espressa (causa 75/79).
paragrafo 7
Con ordinanza 30 maggio 1979, la Corte (Prima Sezione) decideva di riunire le cause 33/79 e 75/79.
paragrafo 8
Con atto registrato nella cancelleria di questa Corte il 5 giugno 1979, la Commissione sollevava un'eccezione d'irrice-vibilità quanto all'atto introduttivo della causa 75/79.
paragrafo 9
Con ordinanza 3 luglio 1979, la Corte (Prima Sezione) decideva, in proposito, di rinviare al merito.
paragrafo 10
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Terza Sezione, competente in forza della decisione della Corte 9 ottobre 1979, GU 1979, n. C 265, pag. 8) decideva di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › Nella causa 33/79
paragrafo 1
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
a) annullare le pretese decisioni della convenuta, e cioè una lettera del 30 giugno 1978 del sig. Petit-Laurent ed una lettera del 3 novembre 1978 del sig. Baichère, direttore generale del personale e dell'amministrazione, con le quali egli veniva esonerato dalle sue funzioni di capo del servizio specializzato «statistiche dei paesi terzi» ed assegnato alla divisione F/1 «in quanto responsabile di compiti specifici nel settore della metodologia»;
b) annullare la tacita decisione di rigetto risultante dal silenzio mantenuto dalla Commissione per più di quattro mesi in seguito al suo reclamo, registrato il 31 luglio 1978 col n. 139778;
c) condannare la Commissione al risarcimento del danno morale e materiale da lui subito a causa delle suddette decisioni;
d) condannare la convenuta alle spese.
paragrafo 3
In via subordinata, il ricorrente chiede di essere autorizzato a provare il fatto che «in occaisione di un colloquio che aveva luogo il 18 luglio 1978 a Lussemburgo, il direttore generale dell'Istituto statistico aveva affermato: a) che avrebbe incontrato le più grandi difficoltà a trovargli un nuovo posto e b) che il giudizio negativo espresso sulla qualità del suo lavoro non era estraneo al suo trasferimento».
paragrafo 4
Il ricorrente, che nell'atto introduttivo chiedeva inoltre l'annullamento della nomina di un altro dipendente, sig. G. Lohmann, al posto di capo del servizio «stipendi e redditi» presso la direzione C («statistiche demografiche e sociali»), ha lasciato cadere, nella memoria di replica, questo capo della domanda.
paragrafo 5
La convenuta chiede che la Corte voglia:
paragrafo 6
a) dichiarare il ricorso parzialmente irricevibile e, comunque, respingerlo;
b) condannare il ricorrente alle spese.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti › Nella causa 75/79
paragrafo 1
Il ricorrente chiede che la Corte voglia:
paragrafo 2
a) annullare la decisione 21 marzo 1979 che respinge espressamente il suo reclamo registrato il 31 luglio 1978;
b) condannare la convenuta alle spese.
paragrafo 3
La convenuta chiede che la Corte voglia:
paragrafo 4
a) dichiarare il ricorso irricevibile e, comunque, respingerlo;
b) condannare il ricorrente alle spese.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e argomenti delle parti › A. Sulla ricevibilità dei ricorsi
paragrafo 1
All'argomento della convenuta secondo cui il primo ricorso (33/79) sarebbe ricevibile soltanto in quanto diretto contro la criticata decisione della Commissione re-, lativa al mutamento delle mansioni, e non contro la comunicazione 29 giugno 1978 o contro la lettera del direttore generale del personale e dell'amministrazione 3 novembre 1978, che non costituiscono, né l'una né l'altra, delle decisioni, il ricorrente oppone che le due comunicazioni avverso le quali egli ha diretto il ricorso sono gli unici documenti coi quali è stata portata a sua conoscenza la decisione di assegnarlo ad un nuovo posto, e che evidentemente è questa decisione che costituisce oggetto del ricorso.
paragrafo 2
All'argomento della convenuta secondo cui il secondo ricorso (75/79) sarebbe irricevibile in quanto l'espressa decisione di rigetto del reclamo non è che un atto meramente confermativo, il ricorrente oppone che ciò non è affatto vero, poiché l'espressa decisione di rigetto contiene una motivazione che non era contenuta nella decisione impugnata, né, per definizione, nella decisione negativa tacita risultante dalla mancata risposta della Commissione. Il ricorrente assume che la giurisprudenza richiamata dalla Commissione non è pertinente, e fa osservare che tale giurisprudenza riguarda cause in cui i ricorrenti traevano pretesto da un atto puramente confermativo per ottenere una proroga del termine stabilito per l'impugnazione di una decisione divenuta definitiva. Detta giurisprudenza non può, a suo avviso, applicarsi nella fattispecie, in quanto la decisione originaria è stata impugnata entro il termine stabilito.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e argomenti delle parti › B. Nel merito delle due cause
paragrafo 1
§ 1. Per quanto riguarda l'annullamento delle decisioni impugnate
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e argomenti delle parti › B. Nel merito delle due cause › 1) Atti introduttivi
paragrafo 1
Nel suo primo ricorso, il ricorrente fa valere in sostanza quattro mezzi d'annullamento, e cioè: 1) la violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 25 dello Statuto del personale; 2) la violazione del diritto alla difesa; 3) la violazione degli artt. 5 e 7 dello Statuto e 4) la violazione del «dovere di assistenza» (Fürsorgepflicht) incombente alle autorità amministrative. Inoltre, nel secondo ricorso, formalmente diretto contro la decisione espressa di rigetto del suo reclamo, il ricorrente 5) critica essenzialmente la tardività e l'inesattezza della motivazione allegata per respingere il suo reclamo e 6) lo sviamento di potere di cui la Commissione si sarebbe resa responsabile.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e argomenti delle parti › B. Nel merito delle due cause › 1) Atti introduttivi › ad 1) Violazione dell'art. 25 dello Statuto
paragrafo 1
La Commissione non avrebbe motivato la decisione con cui il ricorrente veniva assegnato ad un nuovo posto, mentre tale assegnazione sarebbe stata atta a recargli pregiudizio. Secondo il ricorrente, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, ed in particolare dalla sentenza 27 giugno 1973 (causa 35/72, Kley e/ Commissione, Racc. pag. 679), risulta che una decisione di trasferimento adottata contro la volontà del dipendente interessato è atta a recare pregiudizio a quest'ultimo e deve quindi essere motivata. Il trasferimento deciso nei suoi confronti, benché non costituisca una retrocessione in base alla tabella per la descrizione dei posti e delle funzioni (stabilita dalla Commissione il 29 luglio 1963), implica tuttavia una vera e propria degradazione di fatto e incide seriamente sulla sua situazione giuridica, con grave danno per la sua reputazione ed il suo onore, in quanto appare come una sanzione per la sua incapacità professionale o per gravi errori commessi nell'esercizio delle sue funzioni. Ora, la decisione impugnata non contiene la minima motivazione e dovrebbe, per questa semplice ragione, essere annullata.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e argomenti delle parti › B. Nel merito delle due cause › 1) Atti introduttivi › ad 2) Violazione del diritto alla difesa
paragrafo 1
Secondo il ricorrente, qualsiasi amministrazione, allorché adotta un provvedimento atto a ledere gravemente interessi soggettivi, è tenuta a porre gli interessati in grado di far conoscere il proprio punto di vista e questo principio è stato riconosciuto dalla Corte di giustizia nella sentenza 11 maggio 1978 (causa 34/77, Oslizlok c/ Commissione, Race. pag. 1099).
paragrafo 2
Ora, l'autorità avente il potere di nomina non gli ha mai dato la possibilità di far valere i propri interessi ed ha sistematicamente cercato di metterlo dinanzi al fatto compiuto, facendo conoscere solo all'ultimo momento le decisioni che lo riguardavano ed astenendosi dal motivarle, il che gli avrebbe impedito di presentare utilmente i propri mezzi di difesa.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e argomenti delle parti › B. Nel merito delle due cause › 1) Atti introduttivi › ad 3) Violazione degli artt. 5 e 7 dello Statuto
paragrafo 1
Secondo il ricorrente, benché l'autorità gerarchica abbia competenza esclusiva per l'organizzazione dei servizi, il potere discrezionale spettantele dovrebbe tuttavia essere esercitato nel rispetto dei diritti che i dipendenti traggono dallo Statuto. Dagli artt. 5 e 7 dello Statuto risulta che il dipendente ha diritto a che le mansioni assegnategli siano, in complesso, conformi al posto corrispondente al suo grado, ed il fatto di privarlo di una parte delle attività di cui era precedentemente responsabile può, in determinate circostanze, violare tale diritto, come avviene nel caso del ricorrente. Mentre in precedenza dipendeva direttamente da un direttore, egli si vede ora posto agli ordini di un capo divisione, con il quale si trovava prima in rapporto di parità, e le sue funzioni sono limitate allo studio di programmi di metodologia, privi d'interesse attuale, mentre in passato egli era capo di un servizio specializzato, avente un vasto campo di attività e di studio, con corrispondenti responsabilità. Nonostante la formale legittimità della decisione relativa alle sue nuove mansioni, tale decisione costituisce in realtà una retrocessione che fa presumere uno sviamento di potere inteso ad infliggergli una sanzione disciplinare dissimulata.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e argomenti delle parti › B. Nel merito delle due cause › 1) Atti introduttivi › ad 4) Violazione del «dovere di assistenza» (Fürsorgepflicht) dell'amministrazione
paragrafo 1
Il ricorrente fa valere che, benché lo Statuto del personale non imponga espressamente all'amministrazione un dovere di assistenza ai sensi del diritto tedesco relativo al pubblico impiego, esso sancisce tuttavia implicitamente lo stesso principio, di cui gli artt. 24, 58 e 76 costituiscono varie applicazioni specifiche; egli osserva che la dottrina (Euler, Europäisches Beamtenstatut, pag. 225) è orientata nel senso di una interpretazione estensiva di detti testi. A suo avviso, tanto il suo trasferimento quanto le circostanze in cui questo veniva deciso costituiscono una violazione grave del dovere di assistenza dell'amministrazione, in quanto, adottando la decisione impugnata, l'amministrazione non ha correttamente valutato i reciproci interessi del servizio e del ricorrente e non ha sufficientemente tenuto conto della sua anzianità di servizio, delle sue capacità, della sua esperienza e delle responsabilità precedentemente affidategli. Con la decisione impugnata, la Commissione avrebbe «non solo arrestato brutalmente lo svolgimento della brillante e promettente carriera del ricorrente, ma anche fatto sorgere dubbi quanto alle sue capacità o fatto presumere chi sa quale mancanza professionale da parte sua».
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e argomenti delle parti › B. Nel merito delle due cause › 1) Atti introduttivi
paragrafo 1
ad 5 e 6)
paragrafo 2
Nel secondo ricorso (75/79), mirante all'annullamento della decisione espressa di rigetto del suo reclamo 31 luglio 1978, il ricorrente fa valere che tale rigetto dev'essere annullato sia perché è intervenuto al di fuori dei termini inderogabili impartiti alla Commissione dall'art. 90 dello Statuto, ed una successiva motivazione non può sanare il vizio inerente a decisioni anteriori ed irregolari per difetto di motivazione, sia perché tale motivazione tardiva è inoltre incompleta ed inesatta. Essa è incompleta, in quanto la convenuta non ha risposto a tutti i punti del reclamo, ed è basata su motivi inesatti in quanto respinge censure che il ricorrente non ha mai formulato.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e argomenti delle parti › B. Nel merito delle due cause › 2) Controricorsi
paragrafo 1
Nei controricorsi (33/79 e 75/79), la Commissione prende in esame, nell'ordine, i mezzi dedotti dal ricorrente.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e argomenti delle parti › B. Nel merito delle due cause › 2) Controricorsi
paragrafo 1
ad 1)
paragrafo 2
Quanto al mezzo basato sul difetto di motivazione, la convenuta osserva che, pur non potendosi contestare il principio stabilito dall'art. 25 dello Statuto, è tuttavia necessario sottolineare che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente non è pertinente, in quanto riguarda casi di trasferimento, mentre il ricorrente non è stato trasferito, bensì «assegnato con le sue mansioni ad un'altra divisione». Circa la necessità di motivazione, la convenuta osserva che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 14 luglio 1977, causa 61/76, Geist zi Commissione, Racc. pag. 1432), per decidere se i requisiti posti dall'art. 25, 2° comma, siano soddisfatti o meno, occorre «esaminare non solo l'atto di trasferimento in sé, ma anche le note di servizio che ne costituiscono il supporto, le quali, debitamente portate a conoscenza dell'interessato, l'hanno chiaramente informato delle ragioni che giustificano il predetto atto». Nella fattispecie, la decisione criticata era stata preceduta, il 17 febbraio 1978, da una comunicazione del direttore generale dell'Istituto statistico a tutti i dipendenti ed il ricorrente aveva avuto più volte occasione di prendere conoscenza dei motivi della prevista riorganizzazione dei servizi e della progettata abolizione del servizio specializzato da lui diretto. D'altra parte, i motivi della decisione impugnata risultano dal processo verbale della riunione della Commissione in data 7 giugno 1978 e dalla comunicazione fatta a questa istituzione dai sigg. Ortoli e Tugendhat, documenti di cui il ricorrente era a conoscenza ed ai quali ha fatto allusione nel suo reclamo.
paragrafo 3
La decisione impugnata è quindi fondata su motivi che sono stati notificati al ricorrente e soddisfa le condizioni stabilite dall'art. 25, 2° comma, dello Statuto.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e argomenti delle parti › B. Nel merito delle due cause › 2) Controricorsi
paragrafo 1
ad 2)
paragrafo 2
Quanto al rispetto del diritto alla difesa, la convenuta, dopo aver osservato che i riferimenti alla giurisprudenza fatti dal ricorrente (causa 121/76, Moli e/ Commissione e causa 34/77, Oslizlok e/ Commissione) non sono pertinenti, fa valere che non si può pretendere che un' istituzione la quale proceda ad una riorganizzazione dei propri servizi, implicante modifiche nell'assegnazione di numerosi dipendenti, consulti sistematicamente ciascuno di questi sull'opportunità di tale riorganizzazione e sulle conseguenze che ne derivano. Essa osserva inoltre che il ricorrente è stato informato del tenore dei progetti di riorganizzazione dell'Istituto statistico ed è stato più volte ricevuto dal direttore generale, cosicché era stato posto in grado di presentare le proprie osservazioni.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e argomenti delle parti › B. Nel merito delle due cause › 2) Controricorsi
paragrafo 1
ad 3)
paragrafo 2
Quanto alla violazione degli artt. 5 e 7 dello Statuto, la convenuta sostiene che, se è vero che il fatto di privare un funzionario di una parte delle sue precedenti mansioni può, in determinate circostanze, violare i diritti conferiti all'interessato dallo Statuto, ciò non implica tuttavia che qualsiasi riorganizzazione dei servizi possa essere criticata. Non basta che tale riorganizzazione implichi, per il dipendente, un cambiamento o anche una qualsiasi riduzione delle sue attribuzioni, ma occorre che, nel loro complesso, le attribuzioni restanti siano nettamente inferiori a quelle corrispondenti al grado e all'impiego tipo, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza (sentenza 20 maggio 1976, causa 66/75, Macevicius cl Parlamento, Race. pag. 593).
paragrafo 3
Nella fattispecie, il ricorrente, titolare del grado A4, aveva la qualifica di capo di un servizio specializzato. In seguito alla riorganizzazione dell'Istituto statistico, egli veniva incaricato di compiti specifici nel settore della metodologia, cioè di compiti di concetto e di studio corrispondenti sia a quelli di capo di un servizio specializzato, sia all'impiego tipo di amministratore principale, come risulta dalla descrizione delle funzioni e attribuzioni corrispondenti agli impieghi tipo, stabilita mediante le disposizioni generali d'attuazione dell'allegato IA dello Statuto. La circostanza che il ricorrente non diriga più un'unità amministrativa e non abbia più, a suo dire, alcuna autorità gerarchica, non implica del resto alcuna degradazione; dalla descrizione delle funzioni e attribuzioni corrispondenti agli impieghi tipo risulta che i dipendenti titolari dei gradi A 1/A5 esercitano funzioni che li portano, secondo i casi e secondo il loro grado, sia a dirigere unità amministrative, sia a svolgere mansioni di concetto o di studio, sia a prestare consulenza alla propria istituzione, senza che ľuna o l'altra di tali funzioni possa essere considerata come più importante delle altre.
paragrafo 4
Il ricorrente non ha neppure dimostrato che le sue funzioni attuali siano di livello nettamente inferiore a quelle corrispondenti al suo grado e al suo impiego, né che la riorganizzazione dell'Istituto statistico non sia conforme all'interesse del servizio. Egli non ha provato nemmeno che esistano indizi obiettivi, precisi e concordanti, tali da mettere in luce uno sviamento di potere (sentenza 35/72, Kley, loc. cit.). Al contrario, dalla comunicazione 31 maggio 1978 dei sigg. Ortoli e Tugendhat, risulta che il fatto di far dipendere un certo numero di servizi specializzati da una più vasta unità amministrativa era giustificato dalle dimensioni troppo limitate di tali servizi. Inoltre, la soppressione, in particolare, del servizio specializzato del ricorrente era giustificata dalla crescente importanza dei problemi relativi all'ampliamento delle Comunità europee. D'altro canto, non è concepibile che la Commissione abbia proceduto ad una riforma importante dell'Istituto statistico al solo scopo di infliggere al ricorrente una sanzione disciplinare dissimulata, e la convenuta cita in proposito i casi di numerosi dipendenti la cui situazione amministrativa ha subito modifiche a seguito della criticata riorganizzazione.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e argomenti delle parti › B. Nel merito delle due cause › 2) Controricorsi
paragrafo 1
ad 4)
paragrafo 2
La convenuta contesta la portata e il significato attribuiti dal ricorrente al dovere di assistenza («Fürsorgepflicht») dell'amministrazione. Questa è certamente tenuta, assegnando un dipendente a un determinato posto, a tener conto delle attitudini dell'interessato e dell'interesse del servizio, ma le sue valutazioni sono essenzialmente di competenza dell'amministrazione (sentenza 35/72, Kley, loc. cit.). Il rispetto di questo duplice obbligo è garantito dagli artt. 5 e 7 dello Statuto, senza che sia necessario ricorrere ad altre norme, nonché dal sindacato sullo sviamento di potere esercitato, se del caso, dalla Corte di giustizia. La convenuta osserva infine che il «dovere di assistenza» cui si richiama il ricorrente si identifica con quel dovere dell'amministrazione che la Corte, nella sua giurisprudenza, ha desunto dall'art. 24 dello Statuto; tuttavia, il ricorrente non ha provato né il carattere reale, né a fortiori la gravità delle violazioni che la decisione circa la sua nuova situazione amministrativa avrebbe arrecato al suo onore e alla sua reputazione. L'assegnazione al nuovo posto non ha diminuito affatto l'importanza delle sue funzioni e non è in alcun modo dovuta ad una qualsiasi insufficienza delle sue prestazioni, di cui si riconosce il valore. Così, pure, il fatto che il suo nome continui a figurare nell'organigramma dell'Istituto statistico è tale da tutelare la sua reputazione nei confronti dei terzi.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e argomenti delle parti › B. Nel merito delle due cause › 2) Controricorsi
paragrafo 1
ad 5 e 6)
paragrafo 2
Per quanto riguarda le censure formulate dal ricorrente nel suo secondo ricorso (75/79), la convenuta osserva anzitutto che il termine stabilito dall'art. 90, n. 2, ultimo comma, dello Statuto per consentire all'autorità che ha il potere di nomina di rispondere ad un reclamo non costituisce un presupposto formale ad substantiam, la cui inosservanza implichi nullità della risposta al reclamo. Se l'autorità avente il potere di nomina ha la facoltà di rispondere tacitamente ad un reclamo, lasciando decorrere il termine stabilito, a fortiori essa deve potervi rispondere in modo esplicito, anche dopo la scadenza di detto termine. Tale ipotesi è d'altronde espressamente prevista dall'art. 91, n. 3, in fine. La convenuta sostiene che, comunque, anche qualora la tardività dovesse costituire un vizio tale da rendere irregolare la risposta al reclamo, detta irregolarità non potrebbe influire sulla valutazione della legittimità degli atti recanti pregiudizio, costituenti il vero e proprio oggetto del ricorso.
paragrafo 3
La Commissione esamina poi le censure relative al carattere tardivo, all'inesattezza ed alla insufficienza della motivazione su cui č basata le decisione impugnata, nonché il mezzo relativo all'esistenza di uno sviamento di potere. Come risulta dall'analisi svolta nel controricorso (33/79), quanto alle circostanze che hanno portato alla decisione impugnata, i motivi di questa non sono stati comunicati tardivamente. D'altra parte, il fatto che nella risposta al reclamo non siano stati presi sistematicamente in considerazione tutti gli argomenti del ricorrente non può — ammesso che il rigetto del reclamo debba essere considerato come un atto recante pregiudizio, il che viene contestato dalla convenuta — inficiare tale provvedimento di rigetto. Un atto recante pregiudizio è infatti sufficientemente motivato qualora le ragioni sulle quali esso è fondato risultino in modo chiaro ed univoco (sentenza 2 luglio 1969, Renckens c/ Commissione, causa 27/68, Race. pag. 255). Benché l'amministrazione non avesse l'obbligo di consultare il ricorrente, quest'ultimo ha tuttavia avuto occasione, più d'una volta, di far valere le proprie considerazioni riguardo alla progettata riorganizzazione.
paragrafo 4
La convenuta fa riferimento alla sentenza della Corte 29 settembre 1976 (causa 9/76, Morello c/Commissione, Racc, pag. 1415), secondo cui, anche qualora la motivazione dovesse essere insufficiente, il ricorrente non può avere un interesse legittimo all'annullamento di un atto per il quale sia certo ch'esso verrebbe in sostanza confermato, senza alcun errore di diritto o di fatto.
paragrafo 5
Quanto al mezzo relativo all'esistenza di uno sviamento di potere, la convenuta sostiene ch'esso non è corroborato da alcun argomento e va perciò disatteso.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e argomenti delle parti › B. Nel merito delle due cause › 3) Replica
paragrafo 1
Il ricorrente replica che, quanto al rispetto dell'obbligo di motivare la decisione impugnata, la convenuta non ha soddisfatto neppure le esigenze della giurisprudenza da essa stessa richiamata. Il direttore generale dell'Istituto statistico aveva esposto, è vero, a tutti i dipendenti i motivi della prevista riorganizzazione, ma egli non ha mai dato indicazioni circa i mutamenti delle situazioni amministrative che ne sarebbero derivati. D'altra parte, per soddisfare le esigenze dell'art. 25, la motivazione deve essere scritta, e le indicazioni contenute nel verbale della Commissione, a parte il fatto che non costituiscono una motivazione, non erano note al ricorrente, che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, non vi ha accennato in alcun modo nel reclamo.
paragrafo 2
Alle considerazioni svolte dalla Commissione quanto al rispetto del diritto alla difesa, il ricorrente replica che l'obbligo correlativo a tale diritto non si limita al contenzioso disciplinare, ma ha portata più ampia. Nonostante le sue reiterate richieste, il direttore generale dell'Istituto statistico lo aveva ricevuto soltanto il 17 febbraio 1978 per comunicargli che il suo servizio sarebbe stato soppresso e, successivamente, il 18 luglio 1978, per informarlo della sua assegnazione ad un nuovo posto.
paragrafo 3
A proposito della violazione degli artt. 5 e 7 dello Statuto, il ricorrente fa valere che, nella prassi amministrativa della Commissione, le funzioni di capo di un servizio specializzato sono in realtà considerate d'importanza superiore alle altre funzioni corrispondenti ai gradi A 5/4 e sostanzialmente assimilate alle funzioni corrispondenti al grado A 3.
paragrafo 4
Questa speciale situazione implica numerosi privilegi e vantaggi di ordine professionale, morale ed anche materiale, di cui non godono gli altri dipendenti di grado A 5/4. Il ricorrente richiama, a sostegno delle sue affermazioni, una serie di fatti e di documenti ed insiste nella sua tesi secondo cui le sue attribuzioni attuali sarebbero, tanto per natura quanto per importanza, nettamente inferiori a quelle che corrispondevano al suo posto precedente.
paragrafo 5
La riorganizzazione dell'Istituto statistico, pur non essendo stata evidentemente concepita allo scopo di infliggergli una sanzione disciplinare dissimulata — cosa ch'egli non ha mai sostenuto —, è servita tuttavia come pretesto per «sbarazzarsi» di lui. Taluni indizi fanno pensare che l'interesse del servizio non sia stata la ragione preponderante della sua assegnazione ad un nuovo posto. Il ricorrente enumera in proposito le seguenti circostanze:
paragrafo 6
1) il fatto che sia stata creata una nuova unità amministrativa e che questa sia stata soppressa quattordici mesi dopo, adducendo ogni volta l'importanza del settore di studi in questione;
2) il fatto che il direttore generale dell' Istituto statistico gli abbia lasciato capire che era difficile trovargli un nuovo posto nel nuovo organigramma e che la qualità del suo lavoro lasciava a desiderare;
3) il fatto che non gli sia stata proposta la direzione del servizio specializzato «stipendi e redditi», divenuta vacante in seguito alla riorganizzazione dell'Istituto statistico, nonostante i suoi dieci anni di esperienza in questo settore e che la Commissione abbia fatto appello ad un dipendente che non aveva mai esercitato funzioni di capo di un servizio specializzato e che non aveva avuto alcuna esperienza particolare nel settore delle statistiche delle retribuzioni;
4) il fatto che i capi gabinetto avessero mostrato di avere una concezione differente quanto all'interesse del servizio allorché, nella riunione 5 giugno 1978, avevano approvato il progetto di riorganizzazione dell'Istituto statistico con l'espressa riserva della conservazione del servizio specializzato del ricorrente con il suo titolare, e infine
5) il fatto che il posto attualmente occupato dal ricorrente sia stato creato appositamente e non figurasse in alcuno degli organigrammi precedenti.
paragrafo 7
A proposito del «dovere di assistenza» dell'amministrazione, il ricorrente contesta l'interpretazione restrittiva data dalla convenuta a tale nozione. Anche in Francia, del resto, le norme relative al pubblico impiego impongono all'amministrazione l'obbligo di agire con prudenza e diligenza allorché decide cambiamenti nella situazione amministrativa dei suoi agenti. Egli ritiene di aver dimostrato, tanto nell'atto introduttivo quanto nella replica, che la convenuta non ha seguito in proposito una politica attenta ed umana e che l'interesse del servizio ha avuto un peso del tutto secondano nella determinazione delle sue nuove funzioni.
paragrafo 8
Quanto al fatto che la sua reputazione sarebbe tutelata nei confronti dei terzi mediante il mantenimento del suo nome nell'organigramma, il ricorrente fa valere che in un primo momento il suo nome era da questo completamente scomparso e che nulla cambia per il fatto che venga menzionato nella versione attuale, in quanto egli figura sottoposto ad un capo divisione, al quale era anteriormente assimilato in qualità di capo di un servizio specializzato. Egli sostiene che la pubblicità così data al provvedimento adottato nei suoi confronti lede effettivamente la sua reputazione professionale.
paragrafo 9
Rispondendo agli argomenti svolti dalla Commissione quanto alla legittimità della decisione espressa di rigetto del suo reclamo, il ricorrente osserva che il termine impartito per la risposta ad un reclamo costituisce una formalità sostanziale, la cui inosservanza implica nullità di tale risposta. Poiché i termini stabiliti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto sono inderogabili per i dipendenti, non è possibile ammettere un regime diverso allorché gli stessi termini vengono opposti all'autorità che ha il potere di nomina. Egli ritiene poi che l'ipotesi prevista dall'art. 91, n. 3, dello Statuto non ricorra nella fattispecie, in quanto riguarda esclusivamente il caso in cui la decisione dell'autorità avente il potere di nomina viene adottata prima del deposito del ricorso dinanzi alla Corte di giustizia.
paragrafo 10
Quanto alla motivazione data dalla convenuta nella decisione negativa espressa, il ricorrente ribadisce ch'essa è tardiva e non può sanare l'illegittimità delle decisioni impugnate nel reclamo amministrativo e nel primo ricorso.
paragrafo 11
Anche qualora si dovesse ammettere che tale motivazione tardiva può essere presa in considerazione per valutare la legittimità del rigetto del reclamo, si dovrebbe tuttavia ammettere che detta motivazione è insufficiente, in quanto la convenuta non precisa le circostanze da cui risulterebbero in modo chiaro ed univoco i motivi sui quali è fondato l'atto recante pregiudizio.
paragrafo 12
Quanto al silenzio della convenuta in merito a due delle quattro censure formulate nel reclamo, e cioè sull'obbligo di sentire le sue osservazioni e la nomina di un altro dipendente alla direzione del servizio specializzato «stipendi e redditi», il ricorrente fa valere che la convenuta non può riparare tale omissione riferendosi a quanto da essa esposto nel controricorso presentato nella causa 33/79, in quanto tale documento è posteriore alla decisione espressa di rigetto.
paragrafo 13
In merito all'inesattezza della motivazione, il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto afferma la convenuta nella decisione negativa espressa, egli è stato di fatto degradato, poiché la stessa convenuta ha creato in pratica, ai limiti della descrizione delle funzioni e delle attribuzioni corrispondenti agli impieghi tipo di cui all'allegato IA dello Statuto, una figura di dipendente capo servizio, assimilato ai dipendenti di grado A 3.
paragrafo 14
A proposito dello sviamento di potere, il ricorrente rimanda all'atto introduttivo della causa 33/79.
SENTENZA › In fatto › III — Riassunto dei mezzi e argomenti delle parti › B. Nel merito delle due cause › 4) Controreplica
paragrafo 1
Nella controreplica, la convenuta ripete che l'esigenza di motivazione, quale viene precisata nella giurisprudenza della Corte, è stata rispettata nella fattispecie.
paragrafo 2
Essa ricorda i vari fatti e le varie comunicazioni, scritte ed orali, cui ha già fatto riferimento e ne deduce che la decisione con la quale veniva riorganizzato l'Istituto statistico, nonché quella relativa all'assegnazione del ricorrente ad un nuovo posto erano motivate, come pure che tale motivazione era nota al ricorrente. La decisione della Commissione 7 giugno 1978 non è, comunque, una decisione individuale e non può quindi essere sottoposta alle condizioni di cui all'art. 25 dello Statuto, come risulta fra l'altro dalle conclusioni dell'avvocato generale Roemer nelle cause riunite 109/63 e 13/64, Müller c/ Commissione, sentenza 16 dicembre 1964, Race. pag. 1303. Quanto alla decisione relativa alla nuova situazione del ricorrente, essa costituisce una diretta conseguenza della riorganizzazione dell'Istituto statistico ed è quindi fondata sugli stessi motivi, noti al ricorrente. La lettera del sig. Baichère, direttore generale del personale e dell'amministrazione, in data 3 novembre 1978, è un semplice atto confermativo, che non può recare pregiudizio e non è soggetto a quanto disposto dall'art. 25 dello Statuto.
paragrafo 3
Quanto al rispetto del diritto alla difesa, la convenuta sostiene che il relativo principio è stato riconosciuto soprattutto relativamente al contenzioso disciplinare e, comunque, non si applica allorché non possa configurarsi alcuna lesione grave degli interessi soggettivi dei dipendenti, come in caso di assegnazione ad un nuovo posto per motivi inerenti all'interesse del servizio. Fondandosi sulla sentenza emessa il 14 luglio 1977 nella causa 61/76, Geist c/ Commissione (Racc. pag. 1419), la convenuta sostiene ch'essa aveva la facoltà di procedere alla riorganizzazione dell'Istituto statistico ed all'assegnazione del ricorrente ad un nuovo posto senza necessità di interpellare quest'ultimo. Essa non si è tuttavia attenuta a tali principi, ed ha più volte informato l'interessato del contenuto dei provvedimenti progettati, consentendogli così di presentare le sue osservazioni, come egli ha puntualmente fatto.
paragrafo 4
Circa la pretesa violazione degli artt. 5 e 7 dello Statuto, la convenuta contesta le circostanze di fatto addotte dal ricorrente e sostiene che il capo di un servizio specializzato non può essere assimilato ad un capo divisione, neppure in potenza; in ogni caso, è chiaro che mere circostanze di fatto, ammesso che sia provata la loro esistenza, quod non, non possono prevalere sulla norma giuridica che stabilisce una netta distinzione tra le funzioni corrispondenti ai gradi A 3, da un lato, e A 5/A 4, dall'altro.
paragrafo 5
La convenuta si oppone anche all'argomento secondo cui l'attuale posto del ricorrente avrebbe importanza nettamente inferiore rispetto a quello da lui occupato in precedenza. Basandosi sulla sentenza della Corte di giustizia 20 maggio 1976 (causa 66/75, Macevicius c/Parlamento, Race. pag. 593), essa sostiene che potrebbe aversi violazione degli artt. 5 e 7 dello Statuto soltanto qualora le attribuzioni restanti al dipendente siano nettamente inferiori a quelle corrispondenti al grado e al posto dell'interessato, tenuto conto della loro natura, della loro importanza e della loro ampiezza, il che non viene sostenuto nemmeno dal ricorrente.
paragrafo 6
La convenuta contesta inoltre l'affermazione del ricorrente secondo cui la riorganizzazione dell'Istituto statistico in generale e la soppressione del suo servizio specializzato in particolare non sarebbero state giustificate dall'interesse del servizio. A suo avviso, questo argomento dovrebbe eventualmente essere addotto a sostegno di un mezzo basato sullo sviamento di potere, ma in ogni caso — essa sostiene — le circostanze di fatto richiamate nella replica non costituiscono indizi obiettivi, precisi e concordanti, che possano mettere in luce un qualsiasi sviamento di potere.
paragrafo 7
Quanto al dovere di assistenza («Fürsorgepflicht»), la convenuta assume che questo principio, per il quale non è provato ch'esso sia comune ai diritti dei vari Stati membri, non è stato violato nella fattispecie. Secondo il diritto francese, il pubblico impiegato non può far valere alcun diritto ad esercitare determinate funzioni o ad occupare un determinato posto e l'amministrazione deve potersi adattare a compiti sempre nuovi (Plantey, Traité pratique de la fonction publique, 3a edizione, 1972, Tomo I, nn. 1277 e 1286). La reputazione del ricorrente nei confronti dei terzi è stata tutelata col mantenere il suo nome nell'organigramma dell'Istituto statistico.
paragrafo 8
Infine, per quanto riguarda la prova offerta in subordine, la convenuta ritiene cli'essa sia priva d'interesse in quanto il tenore del colloquio avuto dal ricorrente col direttore generale è noto grazie al resoconto da questi redatto e acquisito agli atti di causa. Da tale documento risulta che la decisione di riorganizzare l'Istituto statistico non ha alcun rapporto con le capacità professionali del ricorrente, che non sono state messe in dubbio, ma soltanto ridimensionate con riguardo a quelle di altri dipendenti di livello equivalente.
paragrafo 9
§ 2. Sulla domanda di risarcimento
paragrafo 10
Nell'atto introduttivo (33/79), il ricorrente sostiene che i motivi che rendono illegittime le decisioni impugnate costituiscono altrettanti illeciti da parte della Commissione, che gli hanno direttamente causato un danno morale e materiale, per il quale gli spetta il risarcimento «nella misura che la Corte vorrà stabilire».
paragrafo 11
Nel controricorso, la Commissione contesta il fatto che i suoi atti siano illegittimi come sostiene il ricorrente e rileva che questi non menziona neppure l'esistenza di un illecito amministrativo. In subordine, essa sostiene che il ricorrente non prova né offre di provare l'esistenza di danni di sorta, materiali o morali.
paragrafo 12
Nella replica, il ricorrente afferma che dai provvedimenti impugnati gli deriva non soltanto un danno morale, e cioè un pregiudizio per la sua reputazione professionale, ma anche un danno materiale, e cioè la perdita di prospettive di promozione, grave soprattutto nel suo caso, in quanto egli è giunto alla fine della carriera. Egli sostiene che un danno futuro può anch'esso costituire oggetto di riparazione, e ciò anche se tale danno non può essere quantificato con precisione. Egli pensa di avere il diritto di chiedere la condanna della Commissione ad un indennizzo simbolico, nella misura di un'unità di conto.
paragrafo 13
Nella controreplica, la convenuta ribadisce che nella fattispecie non ricorre alcuno dei presupposti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte, in particolare nella sentenza 9 luglio 1970 (causa 23/69, Fielhn, Racc. pag. 47), per il risarcimento dei danni e che la relativa domanda va quindi respinta.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
All'udienza del 14 febbraio 1980, il ricorrente (rappresentato dall'avvocato D. Arendt, del foro di Lussemburgo) e la Commissione delle Comunità europee (rappresentata dalla sig.ra D. Sorasio, del suo ufficio legale, assistita dall'avvocato D. Jacob, del foro di Bruxelles) hanno presentato osservazioni orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nell'udienza del 20 marzo 1980.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Il ricorrente ha proposto contro la Commissione delle Comunità europee due ricorsi, in data 28 febbraio 1979 e, rispettivamente, 3 maggio 1979.
punto 2
Il primo di tali ricorsi (33/79) è inteso
a) all'annullamento delle «decisioni» 30 giugno 1978 del sig. Petit-Laurent e 3 novembre 1978 del sig. Baichère, con le quali il ricorrente veniva esonerato dalle sue funzioni di capo del servizio specializzato «statistiche dei paesi terzi» dell'Istituto statistico per essere assegnato ad un posto di amministratore principale con compiti specifici nel settore della metodologia, nell'ambito del servizio specializzato «metodologia e classificazione del commercio estero» istituito presso lo stesso Istituto statistico con la riorganizzazione di quest'ultimo;
b) all'annullamento della decisione della Commissione 7 giugno 1978 con la quale il sig. G. Lohmann veniva nominato capo del servizio specializzato «stipendi e redditi» dell'Istituto statistico;
c) al risarcimento di danni.
punto 3
Il secondo ricorso (75/79) è' inteso all'annullamento della decisione della Commissione 21 marzo 1979 con la quale veniva espressamente respinto il ricorso proposto dal ricorrente il 26 luglio 1978, e registrato il 31 luglio 1978, contro la decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti.
punto 4
Con ordinanza 30 maggio 1979, la Corte (Prima Sezione) ha riunito le due cause. Nel corso del procedimento, il ricorrente ha rinunziato al capo della domanda relativo alla nomina del sig. G. Lohmann.
SENTENZA › In diritto › I — Oggetto e ricevibilità dei ricorsi
punto 5
Il 7 giugno 1978, la Commissione procedeva alla riorganizzazione dell'Istituto statistico la quale implicava, fra l'altro, la fusione di due servizi specializzati della direzione F, e cioè del servizio «statistiche ACP» e del servizio «statistiche dei paesi terzi» (a capo dei quali si trovavano il sig. A. de Michelis e, rispettivamente, il ricorrente), in un solo servizio, «analisi del commercio estero e statistiche generali», affidato al sig. A. de Michelis. Essendo così stato soppresso il posto del ricorrente, la Commissione, con decisione 7 e 29 giugno 1978, comunicata al direttore generale dell'Istituto statistico il 30 giugno 1978 ed al ricorrente il 3 novembre 1978, attribuiva a quest'ultimo, con la qualifica di amministratore principale, cioè senza cambiamento di grado, compiti specifici nel settore della metodologia, presso il nuovo servizio «metodologia e classificazione del commercio estero», dipendente dal sig. R. Sannwald.
punto 6
Sin dal 26 luglio 1978, il ricorrente, che aveva avuto conoscenza della decisione adottata nei suoi confronti, benché questa non gli fosse stata ancora notificata, proponeva all'autorità avente il potere di nomina un reclamo ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto del personale, reclamo registrato il 31 luglio 1978, per protestare contro il provvedimento in questione e per chiedere di essere mantenuto nelle funzioni di capo servizio. La Commissione non rispondeva a tale reclamo entro il termine di quattro mesi stabilito dal suddetto art. 90, e perciò deve ritenersi perfezionato il silenzio-rifiuto contro il quale è diretto il primo ricorso.
punto 7
II 21 marzo 1979, la Commissione notificava al ricorrente, fuori termine, una espressa decisione di rigetto in merito al suddetto reclamo. Essa faceva valere che il posto attribuito col provvedimento criticato rientrava nello stesso impiego tipo, e cioè quello di amministratore principale nell'ambito della carriera A 4/A 5, cui corrispondeva il posto già occupato dal ricorrente, di guisa che l'assegnazione di tale nuovo posto non costituiva sotto alcun aspetto una retrocessione, né violava il diritto spettante a ciascun dipendente, di occupare un posto corrispondente al proprio grado.
punto 8
È contro tale decisione espressa che è diretto il secondo ricorso, di cui la Commissione contesta la ricevibilità basandosi sul carattere puramente confermativo di detto provvedimento.
punto 9
Benché l'uso di proporre un secondo ricorso contro una decisione espressa con la quale venga respinto, fuori termine, il reclamo di un dipendente trovi origine nella cattiva abitudine della Commissione di non rispondere ai reclami dei dipendenti entro il termine di quattro mesi stabilito dall'art. 90 dello Statuto, è tuttavia esatto che una semplice decisione negativa espressa, pur potendo mettere in luce i motivi del rigetto del reclamo, non fa che confermare la decisione tacita che l'ha preceduta. Va d'altra parte osservato che qualsiasi decisione di rigetto, espressa o tacita, non ha di per sé altro scopo che quello di confermare l'azione o l'omissione criticata dal dipendente interessato e non costituisce, di per sé, un atto impugnabile. Soltanto qualora statuisca, in tutto o in parte, sul reclamo dell'interessato, tale decisione costituirà, eventualmente, di per sé, un atto che possa essere impugnato.
punto 10
Ne consegue necessariamente che il secondo ricorso è privo di oggetto e pertanto irricevibile, e che il primo ricorso riguarda in sostanza l'assegnazione ad un nuovo posto, col passaggio da quello di capo servizio a quello di amministratore principale.
SENTENZA › In diritto › II — Nel meritò › A. Quanto all'annullamento della decisione impugnata › Primo mezzo
punto 11
Contro la decisione impugnata il ricorrente fa valere, in primo luogo, ch'essa viola l'art. 25, 2° comma, dello Statuto, a norma del quale qualsiasi decisione recante pregiudizio all'interessato dev'essere motivata.
punto 12
Pur potendosi nutrire dubbi sulla questione del se il provvedimento col quale venivano attribuite nuove funzioni al ricorrente vada considerato come un trasferimento ai sensi dello Statuto o come un provvedimento interno di riordinamento del servizio, ciò non toglie che i suoi effetti siano stati, nella fattispecie, analoghi a quelli di un trasferimento, provvedimento che — come la Corte ha riconosciuto, in particolare nella sentenza 27 giugno 1973 (causa 35/72, Kley e/ Commissione, Race. pag. 697) — può costituire un atto recante pregiudizio all'interessato.
punto 13
Benché, infatti, le nuove funzioni attribuite al ricorrente rientrassero nell'ambito di uno stesso impiego tipo di amministratore principale e corrispondessero allo stesso grado, si deve tuttavia tener conto del fatto che tale impiego tipo comprende attività dalla cui descrizione risulta ch'esse sono di natura diversa: 1) capo di un settore di attività di una divisione; 2) capo di un servizio specializzato; 3) funzionario di elevate capacità incaricato di compiti di concetto, di studi o di controlli di un settore di attività; 4) sostituto di un capo divisione. Detta diversità trova espressione, del resto, nel fatto che alle funzioni comprese nell'impiego tipo corrispondono due denominazioni diverse, e cioè quella di amministratore principale o capo servizio. Una modifica dei compiti affidati ad un dipendente che si traduca in una modifica della descrizione delle funzioni può influire sulle prospettive dell'interessato per l'avvenire e può essere tale da recargli pregiudizio.
punto 14
Ne consegue che il provvedimento in questione doveva, in via di principio, essere motivato, e si deve accertare se tale esigenza sia stata soddisfatta, pur tenendo conto del fatto che, trattandosi di un provvedimento di organizzazione del servizio, l'obbligo di motivazione dev'essere posto in relazione con il margine di discrezionalità di cui dispone in materia l'autorità che ha il potere di nomina, nonché col carattere marginale degli svantaggi che può presentare questo tipo di provvedimento per il dipendente interessato.
punto 15
La notifica del provvedimento impugnato, fatta al ricorrente il 3 novembre 1979 dal direttore generale dell'amministrazione e del personale, si limita, di per sé, a giustificare l'assegnazione del ricorrente ad un nuovo posto col riferimento alla riorganizzazione dell'Istituto statistico. Per stabilire se sia soddisfatta la condizione posta dall'art. 25, è necessario però prendere in considerazione non soltanto il documento col quale veniva notificato il suddetto provvedimento, bensì anche le circostanze in cui esso era stato adottato e portato a conoscenza dell'interessato, nonché le note di servizio e le altre comunicazioni che ne costituiscono il supporto e che informavano chiaramente il ricorrente sulle ragioni e sul fondamento del provvedimento in questione. Poiché l'obbligo di motivare ha lo scopo sia di permettere all'interessato di valutare se l'atto sia inficiato da un vizio che consenta di contestarne la legittimità, sia di rendere possibile il controllo giurisdizionale, la portata di tale obbligo dev'essere di volta in volta valutata in concreto.
punto 16
Nella fattispecie, dal fascicolo risulta chiaramente che il ricorrente è stato ampiamente informato dell'intenzione della Commissione di procedere alla fusione del servizio specializzato di cui egli era a capo con un altro servizio, nonché della conseguente soppressione di uno dei posti di capo servizio. Il reclamo, datato 26 luglio 1978 e registrato il 31 luglio successivo, cioè ancora prima che l'interessato avesse ricevuto ufficialmente notifica del provvedimento che lo riguardava, elimina ogni dubbio in proposito, tanto più che in esso si fa menzione della circostanza che, nel febbraio e nel luglio 1978, il ricorrente aveva avuto dei colloqui col direttore generale dell'Istituto statistico a proposito della prevista riorganizzazione e delle sue conseguenze.
punto 17
Stando così le cose, e trattandosi di un provvedimento necessariamente connesso all'organizzazione del servizio nell'interesse di quest'ultimo, interesse per il quale l'autorità competente deve necessariamente disporre di un ampio potere di valutazione discrezionale, il provvedimento impugnato può essere considerato sufficientemente motivato, di guisa che il mezzo dedotto in proposito va disatteso.
SENTENZA › In diritto › II — Nel meritò › A. Quanto all'annullamento della decisione impugnata › Secondo e terzo mezzo
punto 18
Il ricorrente sostiene poi che sono stati violati gli artt. 5 e 7 dello Statuto, in quanto le funzioni attribuitegli non sarebbero quelle inerenti ad un posto corrispondente al suo. grado, cosicché il provvedimento impugnato consisterebbe, di fatto, in una retrocessione nel grado. A sostegno di questa censura, egli adduce essenzialmente il fatto che le sue funzioni anteriori sarebbero state, per la loro ampiezza, la loro importanza e le prerogative funzionali ad esse connesse, nettamente superiori alle sue funzioni attuali. In particolare, egli fa valere che il capo di un servizio specializzato è, secondo la prassi amministrativa, assimilato, fra l'altro per quanto riguarda le informazioni ch'egli riceve, ai dipendenti di grado A 3. Egli lamenta inoltre la violazione del dovere — Fürsorgepflicht del diritto amministrativo tedesco — per cui l'amministrazione, nei provvedimenti da essa adottati, deve tener conto non soltanto dell'interesse del servìzio, ma anche degli interessi di carriera del dipendente.
punto 19
Entrambi questi mezzi vanno disattesi.
punto 20
Per quanto riguarda il mezzo basato sugli artt. 5 e 7 dello Statuto, va osservato che il principio della corrispondenza fra il grado e l'impiego, sancito in particolare dall'art. 7 dello Statuto, implica, in caso di modifica delle funzioni di un dipendente, non già un raffronto tra le sue funzioni attuali e quelle anteriori, bensì tra le sue funzioni attuali ed il suo grado gerarchico. In proposito, il ricorrente non contesta che le funzioni attribuitegli con la qualifica di amministratore principale, allorché è stato incaricato di compiti specifici nel settore della metodologia, corrispondano perfettamente ad una delle descrizioni delle funzioni dell'impiego tipo di amministratore principale presso l'Istituto statistico, e cioè di un «funzionario di elevate capacità incaricato di compiti di concetto, di studi o di controlli di un settore di attività».
punto 21
Inoltre, le differenze nella natura dei compiti e nella situazione amministrativa di dipendenti che occupano posti corrispondenti ad uno stesso impiego tipo non consentono, qualora siano giustificate dalla diversità delle mansioni, al dipendente che, passando ad un altro posto, si vede privato delle specifiche funzioni inerenti al posto occupato in precedenza, di considerare che vengano lesi i suoi interessi. Le specifiche funzioni corrispondenti a un dato posto, vantaggiose o svantaggiose, sono connesse al posto, non già alla persona del dipendente.
punto 22
Quanto alla violazione del dovere di assistenza («Fürsorgepflicht»), va osservato che tale nozione, pur non essendo richiamata dallo Statuto del personale, corrisponde all'equilibrio dei diritti ed obblighi reciproci che lo Statuto ha creato nei rapporti fra l'amministrazione e i suoi dipendenti. Tale equilibrio implica in particolare che l'amministrazione, quando decide a proposito della situazione di un dipendente, nella fattispecie circa la sua assegnazione ad un posto determinato, è tenuta a prendere in considerazione il complesso degli elementi atti a determinare la propria decisione e, in tale contesto, deve tener conto non solo dell'interesse del servizio, ma anche di quello del dipendente di cui trattasi.
punto 23
Dall'esame del fascicolo e dagli elementi di valutazione emersi sia nella fase scritta sia nella fase orale del procedimento non è risultata alcuna circostanza tale da far supporre che la Commissione non abbia valutato in modo esauriente tutte le circostanze rilevanti, comprese quelle attinenti alla situazione personale del ricorrente, prima di attribuire a questo le sue attuali funzioni. In particolare, nulla fa pensare che designando, per la direzione dei servizi per i quali si era proceduto a fusione, un altro dipendente che aveva anch' egli diretto in precedenza un servizio specializzato, la Commissione si sia lasciata guidare da motivi estranei ai principi di giustizia e di sana amministrazione. Esiste del resto una giurisprudenza costante nel senso che, allorché l'autorità avente il potere di nomina opera una scelta fra vari dipendenti di pari merito, essa non è tenuta a giustificare, nei confronti del dipendente non prescelto, i motivi che l'hanno indotta a ritenere che il concorrente fosse più idoneo a soddisfare le esigenze del posto assegnato.
SENTENZA › In diritto › II — Nel meritò › A. Quanto all'annullamento della decisione impugnata › Quarto mezzo
punto 24
Secondo il ricorrente, la decisione impugnata viola il diritto alla difesa in quanto, trattandosi di un provvedimento «tale da ledere gravemente (i suoi) interessi soggettivi», non avrebbe dovuto essere adottata senza ch'egli fosse stato posto in grado di far conoscere il suo punto di vista.
punto 25
Nella fattispecie non si può parlare di «diritto alla difesa», bensì unicamente di un principio generale di sana amministrazione secondo cui, salvo grave motivo, l'amministrazione che ritenga di dover adottare, sia pure legittimamente, provvedimenti che ledano in modo grave gli interessati è tenuta a consentire a questi di far conoscere il loro punto di vista. La decisione impugnata, la quale conserva al ricorrente tutti i vantaggi inerenti al suo grado e al suo impiego tipo, non è tale da rendere necessario il rispetto di altre formalità oltre a quelle stabilite dall'art. 90 dello Statuto per la tutela degli interessi dei dipendenti e agenti, cui si aggiunge, all'occorrenza, il controllo giurisdizionale della Corte.
punto 26
Dalle precedenti considerazioni risulta che la domanda d'annullamento è infondata e va respinta.
SENTENZA › In diritto › II — Nel meritò › B. Sulla domanda di risarcimento
punto 27
Dalle considerazioni di cui sopra si desume che alla Commissione non può essere imputato alcun illecito, con la conseguenza che anche la domanda di risarcimento va respinta.
SENTENZA › In diritto › II — Nel meritò › Sulle spese
punto 28
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 29
Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Terza Sezione)
dichiara e statuisce:
1° Il ricorso è respinto.
2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Firme
Kutscher
Menens de Wilmars
Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 28 maggio 1980.
Il cancelliere d'ordine
H. A. Rühl
amministratore principale
Il presidente
H. Kutscher