diritto.io

Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 27 giugno 1973, causa 35/72

Decisione
decisa il 1973-06-27
ECLI
ECLI:EU:C:1973:73

Epigrafe

Nella causa 35-72, WALTER KLEY, dipendente della Comunità europea dell'Energia atomica, residente in Ispra (Varese), Via Esperia B 8, con l'avvocato Ernest Arendt, assistito dall'avvocato Nicolas Decker, entrambi del Foro di Lussemburgo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo stesso avvocato Arendt, 34 b, rue Philippe-II, ricorrente, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Joseph Griesmar, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico, sig. Emile Reuter, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione 11 gennaio 1972 che ha tramutato il ricorrente da capo della «Divisione fisica» a consigliere presso la «Direzione scientifica» del Centro comune di ricerche d'Ispra, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: P. Pescatore, presidente; M. Sørensen e A. J. Mackenzie Stuart (relatore), giudici; avvocato generale: A. Trabucchi, cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti

paragrafo 1
I fatti che hanno dato origine alla presente controversia si possono riassumere come segue:
paragrafo 2
1. Il sig. Walter Kley è laureato in fisica e, dal 1966, libero docente. Il 1o maggio 1960 veniva assunto dalla Commissione della CEEA ed incaricato dal direttore generale di organizzare la spettroscopia dei neutroni per il reattore Ispra-I del Centro comune di ricerche d'Ispra. 2. Assunto al grado A 7, il 1o novembre 1960 otteneva il grado A 5 e il 1o gennaio 1962 il grado A 4. Alla fine del 1962 veniva chiamato a dirigere la sezione «fisica sperimentale». Il 1o settembre 1970 veniva nominato capo della nuova «divisione fisica», col grado A3. Egli aveva alle sue dipendenze numeroso personale scientifico, composto da una quarantina di laureati, oltre al personale tecnico e amministrativo propriamente detto. 3. Nell'estate 1970, il direttore generale dei Centri comuni di ricerche, sig. Caprioglio, decideva di riorganizzare il Centro comune di ricerche d'Ispra e in particolare di trasferire la sezione «fisica sperimentale» della «divisione fisica» alla «divisione studi nucleari». Questo provvedimento suscitava vivacissime reazioni da parte dei dipendenti interessati. 4. Nell'ottobre 1971, il Kley organizzava dei gruppi di lavoro per la preparazione delle esperienze per il reattore Sora, di cui egli era il promotore. 5. Il 26 novembre 1971, il sig. Finzi, direttore scientifico del Centro d'Ispra, inviava al Kley un memorandum del seguente tenore: «Le comunico quindi di aver deciso di affidarle la responsabilità del reattore Ispra-I a partire del 1o gennaio 1972 … Questa decisione, adottata parallelamente alla decisione di trasferire il gruppo fisica del reattore alla divisione ETN, costituisce un miglioramento indispensabile dell'organizzazione del Centro». 6. Il 29 novembre 1971, il Kley si recava in trasferta a Bonn e a Bruxelles onde trattare del programma Sora. 7. Il 2 dicembre 1971, il Kley inviava un memorandum al sig. Spinelli, membro della Commissione responsabile delle questioni Euratom, (con copia al sig. Caprioglio) in cui era detto fra l'altro: «Sono stato ieri incaricato del reattore Ispra-I. Mi vedo purtroppo obbligato a comunicarle che la mia attività scientifica e i miei interessi riguardano anzitutto il campo delle materie condensate, della fisica dei neutroni e dell'evoluzione delle fonti di neutroni pulsati, e che i miei impegni universitari presso la Scuola tecnica superiore di Monaco non mi consentono di accettare ulteriori obblighi, del genere di quelli inerenti alla responsabilità di un reattore sperimentale. Per questi motivi, respingo le pretese della direzione del CCR». 8. Il 13 dicembre 1971, il direttore generale, sig. Caprioglio, chiedeva al direttore generale dell'amministrazione e del personale di fare esaminare dai suoi uffici la possibilità di promuovere un procedimento disciplinare nei confronti del Kley. La lettera con cui si chiedevano sanzioni disciplinari era del seguente tenore: «Gli addebiti che muovo al sig. Kley sono i seguenti: a) Benché, con nota n. 0.01/729/71 in data 26 novembre 1971, abbia ricordato la necessità di osservare le norme dello statuto che vietano ai dipendenti di prendere, senza autorizzazione, dei contatti con l'esterno che possano nuocere all' istituzione — soprattutto nelle difficili circostanze attuali — il Kley si è recato a Bonn senza autorizzazione e senza informarmi, né informare il suo superiore, il direttore scientifico del Centro d'Ispra, dei suoi colloqui. Allego l'ordine di trasferta che ho rifiutato di firmare. Aggiungo che il Kley già altra volta era venuto meno alle norme vigenti. b) In risposta a un memorandum del direttore scientifico del Centro d'Ispra, il Kley si è ritenuto autorizzato a far conoscere a numerosi dipendenti la copia di una lettera che gli era stata inviata dal direttore scientifico, come pure la copia di una risposta polemica in cui si accusava quest'ultimo di aver suscitato gravi problemi scientifici e umani; questo modo dì procedere è atto a minare l'autorità della direzione di fronte al personale. c) Per gli stessi motivi, il Kley ha inoltre scritto direttamente al commissario Spinelli senza seguire la via gerarchica. L'avevo recentemente ammonito e speravo che l'avvertimento servisse. Gli avvenimenti recenti provano che m'ingannavo. Ho pazientato a lungo, ma non sono più disposto ad ammettere una siffatta insubordinazione». 9. Il 14 dicembre 1971, il Kley riceveva gli atti di tramutamento relativi ai dipendenti coinvolti nella riorganizzazione, ma non li inoltrava. Il giorno seguente, in una nota inviata al commissario Spinelli, egli scriveva: «Essendo del parere che questa decisione reca un danno estremamente grave al CCR, tanto sul piano umano quanto sul piano scientifico, non posso in coscienza trasmettere gli atti di tramutamento. Per questo motivo desidererei poterle parlare onde metterla al corrente delle relazioni di questa decisione col complesso delle questioni sollevate da Sora, riorganizzazione e direzione … prima che ella renda obbligatoria la decisione stessa». Copia di questa nota veniva inviata al direttore generale Caprioglio ed al sig. Finzi, direttore scientifico. 10. Il 20 dicembre 1971, il Kley trasmetteva per via gerarchica le proprie osservazioni sugli addebiti formulati nella nota 13 dicembre 1971 del direttore generale. 11. Il 7 gennaio 1972, il commissario Spinelli rispondeva alla nota 15 dicembre 1971 del Kley, suggerendogli un colloquio. 12. Il 10 gennaio 1972, il Caprioglio informava il Kley che gli sarebbe stato tolto il posto di capo della «divisione fisica» e trattava dei loro contrasti, tanto sul piano scientifico, quanto su quello personale. 13. Nella nota che accompagnava le osservazioni del ricorrente in data 20 dicembre 1971, il direttore generale chiedeva l' 11 gennaio 1972, al direttore generale dell'amministrazione, di considerare annullata la domanda di esaminare la possibilità di promuovere un procedimento disciplinare. Esso spiegava come segue il proprio mutato atteggiamento: «Sono infatti persuaso che Fatteggiamento assunto dal Kley in occasione dei fatti che hanno costituito oggetto della mia nota precedente era dovuto alla circostanza che i compiti di gestione affidatigli non corrispondevano alle sue capacità e ai suoi interessi, anziché al deliberato proposito di non tener conto dell'organizzazione gerarchica». 14. Il giorno stesso, cioè l' 11 gennaio 1972, il direttore generale sollevava il ricorrente dalle sue funzioni e lo nominava consigliere presso la direzione scientifica d'Ispra, incaricandolo fra l'altro di coordinare i lavori relativi al programma sperimentale connesso all'impiego del reattore Sora. Questa lettera contiene il seguente passo: «Desidero ringraziarla per il lavoro svolto sinora come capo della “Divisione fisica” che l'ha obbligata a compiti di gestione ai quali, come ella mi ha più volte dichiarato, ella non è molto interessata e che è stato recentemente obbligato ad accrescere a detrimento della sua attività scientifica». 15. La descrizione degli impieghi tipo di cui all'allegato I dello statuto del personale veniva portata a conoscenza del personale con circolare 9/63, della direzione generale dell'amministrazione e del personale. Al grado A3 corrispondevano le mansioni di consigliere e di capo divisione. Il consigliere è un dipendente altamente qualificato, incaricato di consigliare un organo dell'amministrazione oppure responsabile di studi o di controlli alle dipendenze di un direttore generale o di un direttore. 16. Il 28 gennaio 1972, il Kley riceveva dal Finzi un ordine di servizio scritto a mano, senza data né firma, che lo invitava a coordinare i gruppi di lavoro per la preparazione di una relazione d'insieme. Il Kley rifiutava, per la ragione che riteneva che questo modo di procedere non fosse scientificamente possibile. 17. Il 21 aprile 1972 il Finzi, in una nota inviata al Kley, diceva: «Sono spiacente che ella non abbia accettato l'incarico che le era stato offerto a proposito del programma sperimentale Sora. Non posso fare altro che ripeterle che la cosa, ove ella lo desideri, è ancora possibile. Esprimo la mia soddisfazione per il fatto che le è stata proposta un'attività sperimentale che impiega il reattore Ispra-I». 18. In seguito a uno scambio di note con il direttore generale, il Kley diveniva responsabile del programma sperimentale, con assegnazione di 10000 u.c., ma dato che lo spettrometro affidatogli era fuori servizio e non era stato assunto alcun tecnico permanente, egli non effettuava alcuna esperienza tra la data del tramutamento di cui è causa e il presente ricorso. 19. Il 10 febbraio 1972, il Kley proponeva un reclamo, ai sensi dell'art. 90 dello statuto, al presidente della Commissione, chiedendo l'annullamento della decisione 11 gennaio 1972. Al reclamo, registrato il 18 febbraio 1972, veniva opposto un silenzio-rifiuto.

SENTENZA › In fatto › II — Il procedimento

paragrafo 1
Il 16 giugno 1972, il Kley ha proposto il seguente ricorso. La fase scritta si è svolta ritualmente.
paragrafo 2
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Le parti sono state invitate a dedicare le loro difese orali alla descrizione dei compiti del ricorrente. La Corte (Seconda Sezione) ha invitato il ricorrente e il direttore generale sig. Caprioglio, ad assistere personalmente alla discussione orale. Nell'udienza del 21 marzo 1973, dopo aver ascoltato le arringhe dei rappresentanti delle parti, la Corte ha rivolto determinate domande al ricorrente come pure al Caprioglio, domande intese in particolare a far precisare i compiti attribuiti al ricorrente dall'11 gennaio 1972 ed i compiti da lui effettivamente svolti.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 5 aprile 1973.

SENTENZA › In fatto › III — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
annullare il provvedimento impugnato e rinviare la pratica alla Commissione; porre le spese a carico della convenuta;
paragrafo 3
in subordine,
paragrafo 4
statuire che la convenuta deve produrre in causa l'organigramma del CCR di Ispra all' 11 gennaio 1972; consentire al ricorrente di provare mediante testimoni che, in occasione del colloquio del 26 gennaio 1972, il direttore generale del CCR, sig. Caprioglio, ha motivato la propria decisione di tramutamento 11 gennaio 1972 col fatto che il ricorrente si era due volte ribellato alla sua autorità gerarchica.
paragrafo 5
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
dichiarare il ricorso irricevibile o respingerlo; porre le spese a carico del ricorrente.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › A— Sulla ricevibilttà

paragrafo 1
La convenuta eccepisce l'irricevibilità del ricorso, sostenendo che esso è diretto contro un atto che non reca pregiudizio al ricorrente. La decisione 11 gennaio 1972 consiste infatti in un tramutamento nell'ambito dello stesso ufficio, effettuato nell'interesse del servizio, che non implica la modifica della sede di lavoro e che, in ultima analisi, si risolve in un semplice cambiamento di posto.
paragrafo 2
Il ricorrente è rimasto, come per il passato, un dipendente di grado A 3; ne consegue che la decisione impugnata non ha affatto violato le norme statutarie relative all'equivalenza tra il grado e il posto e, da questo punto di vista, non lede il ricorrente.
paragrafo 3
A sostegno, la convenuta cita la giurisprudenza della Corte e in particolare:
paragrafo 4
(cause riunite 18 e 35-65; Race. 1966, pag. 142) Max Gutmann I Commissione della CEEA; (causa 21-68; Race. 1969, pag. 85) André Huybrechts I Commissione; (causa 55-70; Race. 1971, pag. 379) Andreas Reinarz I Commissione.
paragrafo 5
La convenuta invoca del pari la giurisprudenza amministrativa francese onde dimostrare che i tramutamenti nell'ambito dello stesso ufficio, non implicando mutamento della residenza né modifica dello stato giuridico dell'interessato, possono essere in ogni caso effettuati a discrezione dell'amministrazione, unica responsabile dell'organizzazione dei propri uffici.
paragrafo 6
Il ricorrente ribatte che la nozione di atto recante pregiudizio, quale si ricava dagli artt. 25 e 91 dello statuto del personale, non può essere interpretata in senso restrittivo. Il dipendente può impugnare l'atto soprattutto se questo ha carattere di sanzione. In proposito, il ricorrente invoca il diritto amministrativo francese e la giurisprudenza della Corte:
paragrafo 7
causa Gutmann (sopra menzionata); (causa 16-67; Race. 1968, pag. 388) Henri Labeyrie I Commissione; causa Reinarz I Commissione (sopra menzionata).
paragrafo 8
Egli sostiene che la ricevibilità del presente ricorso è intimamente connessa al merito e si richiama in propositio alla sentenza:
paragrafo 9
Klaer I Commissione (causa 15-65; Race. 1965, pag. 1256).
paragrafo 10
La convenuta replica che la tesi del ricorrente, qualora fosse accolta, renderebbe impossibile qualsiasi tramutamento di questo tipo, effettuato senza l'espresso consenso dell'interessato.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › B— Nel merito

paragrafo 1
Contro la legittimità della decisione impugnata, il ricorrente deduce i seguenti mezzi:
paragrafo 2
1. Violazione dell'art. 25 per il fatto che a) la decisione non era motivata o b) la decisione non era adeguatamente motivata ai sensi di detto articolo o c) la motivazione è errata. 2. Violazione degli artt. 5 e 7 dell'allegato I dello statuto del personale, in quanto il posto di consigliere presso la direzione scientifica non corrisponde al grado A/3 del ricorrente. 3. Sviamento di potere, in quanto la decisione costituisce un provvedimento disciplinare dissimulato, dovuto al malvolere del direttore generale.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › B— Nel merito › Primo mezzo

paragrafo 1
Il ricorrente deduce che il provvedimento, essendo una decisione che reca pregiudizio, avrebbe dovuto essere motivato ai sensi dell'art. 25 1o comma dello statuto.
paragrafo 2
La convenuta oppone che, in realtà, la decisione non è priva di motivazione. L'ultimo capoverso della nota 11 gennaio 1972 del direttore generale indica infatti chiaramente i motivi per cui si era posto fine alle mansioni di capo della divisione fisica svolte dal ricorrente.
paragrafo 3
La nota di servizio dello stesso giorno è senza dubbio priva di motivazione; essa tuttavia non ne aveva bisogno, essendo destinata al complesso degli uffici, non già al solo ricorrente.
paragrafo 4
Il ricorrente deduce inoltre che, nella lettera 11 gennaio 1972 inviata al direttore generale dell'amministrazione e del personale, il direttore generale allude ad un' asserita mancanza di attitudini; orbene, questa motivazione è errata. L'obbligo di motivare, prescritto dall'art. 25 1o comma dello statuto, non è stato quindi osservato: le ragioni sulle quali è fondato l'atto recante pregiudizio non risultano, come invece prescrive la sentenza della Corte 27-68 Keinoldus Renckens I Commissione (Race. 1969, pag. 255), in modo chiaro e non equivoco.
paragrafo 5
La convenuta ribatte che il mezzo relativo all'erroneità della motivazione è un mezzo nuovo, il quale riguarda il controllo della legittimità interna, non già i vizi di forma. A norma dell'art. 42 del regolamento di procedura, la Corte deve ritenere inammissibile il mezzo nuovo relativo alla legittimità interna, in quanto fondato su una causa giuridica distinta da quella su cui era basato il mezzo dedotto nell'atto introduttivo.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › B— Nel merito › Secondo mezzo

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che le nuove mansioni affidategli non corrispondono al grado A3; esse non sono contemplate dalla descrizione delle funzioni né dall' organigramma, sono prive di qualsiasi contenuto ed implicano per il ricorrente una diminuzione ed una perdita di mezzi tecnici e finanziari. In proposito esso cita la sentenza della Corte nella causa
paragrafo 2
Werner Klaer I Commissione (15-65) sopra menzionata.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che non è stata affatto violata la norma dell'equivalenza fra grado e posto e che le differenze tra le attribuzioni passate e presenti del ricorrente non possono essere considerate come lesive. Ciò si desume dalla sentenza 46-69
paragrafo 4
Reinarz I Commissione sopra menzionata
paragrafo 5
come pure dalle conclusioni dell'avvocato generale nella stessa causa.
paragrafo 6
L'attuale posto del ricorrente è di alto livello scientifico, implica dei compiti scientifici reali ed è molto importante, giacché ha a che fare con la preparazione del programma Sora, col coordinamento dell'attività di numerosi uffici, con la presentazione in sintesi di un programma scientifico Sora, il tutto da esporsi in una relazione molto importante.
paragrafo 7
Secondo la convenuta, le nuove mansioni di consigliere affidate al ricorrente corrispondono al suo grado, sono contemplate nella descrizione delle funzioni e non ledono per nulla il diritto attribuito all'interessato dagli artt. 5 e 7 dello statuto. Essa cita in proposito le conclusioni dell'avvocato generale nelle cause
paragrafo 8
Huybrechts I Commissione (21-68), sopra menzionata, Reinarz I Commissione (46-69), sopra menzionata.
paragrafo 9
La convenuta rileva che si deve fare una distinzione fra il documento di, bilancio menzionato nell'art. 6 dello statuto, il quale dà le indicazioni quantitative complessive sulla destinazione degli stanziamenti relativi alle spese per il personale, da un lato, e d'altro lato la descrizione particolareggiata dell'organizzazione dei vari uffici (organigramma), il quale dà delle indicazioni sulla ripartizione degli stanziamenti complessivi contemplati dal primo documento, che non è di uso interno.
paragrafo 10
L'organizzazione dei vari uffici è descritta in detto organigramma e non può essere fissata anticipatamente e in modo definitivo per l'intero anno. Lo statuto non impedisce le modifiche dell'organigramma, giacché ignora la nozione stessa di organigramma, limitandosi alla tabella dell'organico.
paragrafo 11
Il ricorrente replica che se il posto fosse stato effettivamente previsto, non si comprenderebbe perché la vacanza di un posto così «altamente scientifico» non sia stata comunicata al personale, onde poter nominare al posto stesso il dipendente più idoneo e più competente.
paragrafo 12
In realtà, il posto di consigliere presso la direzione scientifica è stato creato allo scopo di potersi liberare del ricorrente.
paragrafo 13
La convenuta oppone che se il ricorrente intendesse dedurre un mezzo relativo alla violazione dell'art. 6 dello statuto, questo mezzo andrebbe dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.
paragrafo 14
Il ricorrente non ha comunque alcun interesse al motivo dedotto. I soli che potrebbero farlo valere sono i suoi colleghi che si fossero trovati nell'impossibilità di presentare la loro candidatura al posto vacante in conseguenza dell'asserito vizio in procedendo, e che potrebbero quindi considerarsi lesi.

SENTENZA › In fatto › IV — I mezzi e gli argomenti delle parti › B— Nel merito › Terzo mezzo

paragrafo 1
Il ricorrente ravvisa indizi di uno sviamento di potere in vari aspetti della pratica, in particolare:
paragrafo 2
nell'inizio, seguito dalla sospensione, del procedimento disciplinare promosso dopo il suo rifiuto di accettare le decisioni di riorganizzazione della direzione generale e nella motivazione del provvedimento che lo tramuta ad un posto che non corrisponde ad un'attività reale e che costituisce una sanzione disciplinare dissimulata.
paragrafo 3
In proposito, egli sostiene che le asserite «mancanza d'interesse» e (soprattutto) «mancanza di attitudini» sono tutt'altro che provate.
paragrafo 4
La convenuta sostiene che la decisione 11 gennaio 1972 è stata adottata unicamente nell'interesse del servizio, nell'ambito del potere discrezionale spettante agli organi competenti dell'istituzione e relativo all'organizzazione degli uffici ed alla ripartizione ottimale degli effettivi. In generale, si deve presumere che i tramutamenti siano decisi nell'interesse del servizio.
paragrafo 5
Il ricorrente non ha affatto sostenuto che l'interesse del servizio non esigesse l'adozione del provvedimento impugnato. Anche ammettendo in pieno il punto di vista del ricorrente, il quale asserisce di essere stato colpito da un provvedimento disciplinare dissimulato, ne conseguirebbe al massimo che l'atto di cui è causa, adottato del pari per uno scopo legittimo (l'interesse del servizio), ha più di uno scopo e come tale non può essere impugnato per sviamento di potere.
paragrafo 6
I contrasti d'opinione circa la riorganizzazione del Centro d'Ispra non possono evidentemente essere considerati come indizi obiettivi, pertinenti e concordanti di uno sviamento di potere.
paragrafo 7
Perché si abbia una sanzione disciplinare dissimulata, occorre anzitutto che vi sia una sanzione disciplinare atta ad essere dissimulata e quindi simile, nei suoi effetti, al provvedimento realmente adottato.
paragrafo 8
Lo statuto del personale non considera il tramutamento come una sanzione disciplinare; il tramutamento può essere annullato solo in quanto provvedimento che reca pregiudizio, ad esempio nel caso che esso implichi un mutamento di residenza e qualora sia stato provato, in base ad indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, che la decisione è stata adottata per scopi diversi da quelli dichiarati.
paragrafo 9
La lettera con cui si chiede che sia promosso un procedimento disciplinare non si armonizza con gli altri argomenti dedotti dal ricorrente onde provare lo sviamento di potere.
paragrafo 10
Infine, la Commissione richiama la giurisprudenza della Corte secondo la quale questa non è competente a sostituire la propria valutazione a quella dell'amministrazione, per quanto riguarda le attitudini professionali di un dipendente
paragrafo 11
sentenza Fulvio Fonzi I Commissione della CEEA (cause 27 e 30-64; Race. 1965, pag. 554).
paragrafo 12
Il ricorrente replica che il tramutamento impugnato è stato molto mal accetto per j dipendenti della Divisione fisica.
paragrafo 13
Il 26 gennaio 1972, una delegazione di ricercatori, ricevuta dal direttore generale, ha chiesto per quali motivi il ricorrente fosse stato rimosso dal posto di capo divisione; la risposta è stata che il ricorrente, per due volte, non aveva rispettato l'autorità del direttore generale.
paragrafo 14
Nel suo nuovo posto, il ricorrente è condannato all'ozio; non è mai stato consultato dal direttore nella sua qualità di consigliere scientifico. Le mansioni che il direttore generale voleva attribuire al ricorrente sono le stesse che già svolgeva come capo divisione, con la differenza essenziale che attualmente egli non ha più i compiti direttivi e di decisione inerenti al suo grado.
paragrafo 15
La convenuta oppone che la delegazione di ricercatori voleva anzitutto sapere dal direttore generale se l'allontanamento del Kley dalla divisione fisica dovesse essere interpretata come una condanna degli orientamenti scientifici seguiti sino a quel momento dalla divisione stessa.
paragrafo 16
Il direttore generale aveva inoltre accennato alla difficoltà d'intendersi con il Kley sul piano della gestione amministrativa della divisione.
paragrafo 17
La convenuta ribadisce che in realtà lo stesso ricorrente ha rifiutato di accettare le responsabilità che gli erano state offerte per quanto riguarda il programma sperimentale Sora. L'interesse del ricorrente per le mansioni da lui svolte in qualità di capo divisione non poteva sparire improvvisamente quando è stato invitato a svolgere le stesse mansioni dopo il tramutamento.

SENTENZA › In diritto

punto 1
II ricorso è diretto all'annullamento del silenzio-rifiuto opposto al reclamo proposto dal ricorrente, il 10 febbraio 1972, contro la decisione 11 gennaio 1972 con cui il direttore generale del Centro comune di ricerche d'Ispra l'ha rimosso dal posto di capo della divisione fisica, e l'ha nominato consigliere presso la direzione scientifica.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
2/3 La Commissione eccepisce Pirricevibilità del ricorso, sostenendo che questo è diretto contro un atto che non reca pregiudizio al ricorrente ai sensi dell'art. 91 dello statuto del personale. Il tramutamento non modificherebbe affatto la situazione materiale del ricorrente, non diminuirebbe la sua dignità gerarchica e quindi non peggiorerebbe la sua situazione giuridica.
paragrafo 2
4/6 II tramutamento, anche se non tocca gl'interessi materiali o non menoma il prestigio del dipendente, in considerazione della natura delle funzioni e delle circostanze può tuttavia ledere i suoi interessi morali e le sue aspettative di carriera. Non si può quindi ritenere a priori ch'esso non rechi pregiudizio all' interessato. L'eccezione va perciò disattesa.

SENTENZA › In diritto › Nel merito › Sulla motivazione della decisione

paragrafo 1
7/8 A norma dell'art. 25 dello statuto, ogni decisione che reca pregiudizio deve essere motivata. Il tramutamento effettuato contro la volontà dell'interessato, per le ragioni sopraindicate reca pregiudizio e la relativa decisione va quindi motivata.
paragrafo 2
9/13 II ricorrente sostiene che la motivazione della decisione impugnata non soddisfa le condizioni poste dall'art. 25 dello statuto, in quanto non è completa né veridica. L'affermazione, contenuta nel memorandum con cui la decisione è stata portata e conoscenza del ricorrente, secondo cui egli non avrebbe interesse per i «compiti di gestione» sarebbe smentita dal fatto che, per dieci anni, egli ha brillantemente svolto dei compiti di gestione. In realtà, la decisione sarebbe dovuta al suo rifiuto di dare esecuzione alla decisione del direttore generale relativa al tramutamento dei membri delle sezione fisica sperimentale, come pure al suo rifiuto di assumere la responsabilità del reattore di ricerche Ispra-I. Il 10 gennaio 1972, il direttore generale, onde giustificare la propria decisione, avrebbe fatto allusione all'atteggiamento assunto dal ricorrente a proposito della riorganizzazione del Centro. In occasione di un colloquio con dei ricercatori del Centro, avvenuto il 26 gennaio 1972, il direttore generale avrebbe motivato la propria decisione con l'inosservanza, per due volte, della sua autorità.
paragrafo 3
14/16 Queste deduzioni, non espressamente contraddette dalla convenuta, sono state sostanzialmente confermate durante la discussione orale. Si può quindi ragionevolmente ritenere che l'atteggiamento del ricorrente sia stato un motivo de-, terminante della decisione. Per stabilire se siano state soddisfatte le condizioni poste dall'art. 25, è opportuno considerare le circostanze nelle/ quali il provvedimento di cui è causa è stato adottato.
paragrafo 4
17/20 I documenti prodotti in causa dimostrano l'esistenza di una divergenza d'opinioni fondamentale fra il ricorrente e il direttore generale, per quanto riguarda i progetti di riorganizzazione del Centro, e un atteggiamento spesso intransigente del ricorrente. Questi ha dichiarato di non essere interessato all'attuazione dei progetti del direttore generale, per lo meno per quanto riguarda la gestione del reattore Ispra-I. Il fatto di caratterizzare l'atteggiamento del ricorrente richiamandosi alla sua mancanza d'interesse per i compiti di gestione era, in queste circostanze, una conclusione ragionevole e del resto espressa con molta discrezione. Malgrado la forma molto ellittica della motivazione, la decisione impugnata soddisfa quindi le condizioni poste dall' art. 25.
punto 21
II mezzo va disatteso.

SENTENZA › In diritto › Nel merito › Sulla violazione degli artt. 5 e 7 dell'allegato I dello statuto

paragrafo 1
22/24 II ricorrente invoca l'art. 7 dello statuto, secondo il quale il dipendente dev' essere assegnato ad un posto della sua categoria o del suo ruolo corrispondente al suo grado, e sostiene che le mansioni che gli erano state affidate non corrispondono al suo grado. In proposito il ricorrente, pur ammettendo che il posto di consigliere presso la direzione scientifica corrisponde tecnicamente al suo grado, sostiene che il suo nuovo posto è privo di reale contenuto. Esso non sarebbe stato previsto dall'organigramma, bensì sarebbe stato creato per liberarsi di lui, in violazione dell'art. 5.
paragrafo 2
25/27 È manifesto che il compito principale che il direttore generale voleva attribuire al ricorrente nel suo nuovo posto consisteva nel provvedere al coordinamento dell'attività dei gruppi di lavoro nell'ambito del programma sperimentale connesso all'uso del reattore Sora e nello stendere una relazione complessiva a proposito dell'attività stessa. Il ricorrente ha rifiutato di assumere questo compito sostenendo che, dal punto di vista organizzativo, era errato il metodo consistente nell'elaborare una relazione complessiva senza avere autorità sui ricercatori interessati e senza esserne direttamente responsabile. Stando così le cose, il compito rifiutato dal ricorrente ha dovuto essere affidato al vicedirettore scientifico, il quale ha steso a suo tempo una relazione completa.
paragrafo 3
28/30 II ricorrente non ha affatto provato che questo compito sarebbe stato di un livello manifestamente inferiore al posto corrispondente al suo grado, bensì si è limitato ad indicare i motivi per cui egli lo considerava inadatto alle sue attitudini. La valutazione delle attitudini di un dipendente è di competenza dell' amministrazione. Di conseguenza, anche se il posto di consigliere era stato creato al solo scopo di togliere al ricorrente la responsabilità diretta della divisione fisica e anche se i suoi nuovi compiti non figuravano nell'organigramma, questa circostanza non indica affatto che non vi fosse corrispondenza tra il grado e il posto del ricorrente.
punto 31
II mezzo va disatteso.

SENTENZA › In diritto › Nel merito › Sullo sviamento di potere

paragrafo 1
32/35 Secondo il ricorrente, il tramutamento può essere inficiato da sviamento di potere ove, in base ad indizi obiettivi, pertinenti e concordanti, appaia essere stato disposto per scopi diversi da quelli dichiarati. Il ricorrente ravvisa un indizio del genere nella domanda del direttore generale diretta a far adottare nei suoi confronti dei provvedimenti disciplinari, come pure nel fatto che la stessa domanda è stata revocata il giorno stesso in cui il direttore generale ha adottato il provvedimento impugnato. Questa circostanza renderebbe manifesto che il tramutamento era in realtà un provvedimento disciplinare dissimulato. Il direttore generale avrebbe adottato questo provvedimento disciplinare per il fatto che il ricorrente si era opposto ai suoi progetti di riorganizzazione del Centro.
paragrafo 2
36/37 L'atteggiamento assunto dal ricorrente nel confronto di detti progetti costituiva un ostacolo reale per la riorganizzazione del lavoro a Ispra,.'riorganizzazione di cui il direttore generale era responsabile in quanto superiore gerarchico. Quale che fosse la giustificazione della domanda diretta all'adozione dei provvedimenti disciplinari, la successiva revoca di questa e la decisione di tramutare il ricorrente possono essere considerate come una soluzione alternativa nell'interesse del servizio, soluzione che non esorbitava dalla competenza del direttore generale.
paragrafo 3
38/39 II direttore generale aveva il diritto di ritenere che il ricorrente non avesse titolo per farsi affidare la realizzazione di progetti ai quali si era opposto con tanta veemenza. A sostegno delle sue deduzioni il ricorrente non ha fornito alcuna prova del fatto che il direttore del Centro, il quale del resto agiva entro i limiti della sua competenza, si sarebbe valso dei suoi poteri per uno scopo diverso dall'interesse del servizio.
punto 40
II mezzo va quindi disatteso.

SENTENZA › In diritto › Nel merito › Sulle spese

paragrafo 1
Il ricorrente è rimasto soccombente. A norma dell'art. 69, § 2 del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma dell' art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti della Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, letti gli atti di causa, sentita la relazione del giudice relatore, sentite le difese orali delle parti, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, visti i trattati istitutivi delle Comunità europee, visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia, visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie gli artt. 5, 7, 25, 91 e l'allegato I, visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee, LA CORTE (Seconda Sezione), respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce: 1o Il ricorso è respinto. 2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.

Firme

Pescatore Sorensen Mackenzie Stuart Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 27 giugno 1973. Il cancelliere A. Van Houtte Il presidente della Seconda Sezione P. Pescatore

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