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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 13 luglio 1978, causa 114/77

Decisione
decisa il 1978-07-13
ECLI
ECLI:EU:C:1978:156

Epigrafe

Nella causa 114/77, CLAUDE JACQUEMART, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Parigi 75013, 7, place Pinel, con l'avvocato domiciliatario Ernest Arendt, del foro di Lussemburgo, 34b, rue Philippe II, ricorrente, contro COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Joseph Griesmar, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il consigliere giuridico della Commissione, sig. Mario Cervino, bâtiment Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente sostanzialmente ad oggetto l'accertamento che il ricorrente ha diritto alla differenza fra l'indennità una tantum riscossa e la stessa indennità calcolata in modo da tener conto del coefficiente correttore 157,8. LA CORTE (Prima Sezione), composta dai signori: G Bosco, presidente di Sezione; J. Mertens de Wilmars, A. O'Keeffe, giudici; avvocato generale: J.-P. Warner; cancelliere: A. Van Houtte, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti e gli argomenti svolti dalle parti nel corso della fase scritta si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento

paragrafo 1
Entrato al servizio della Commissione il 7 novembre 1966, come dipendente di grado A3, e promosso in seguito al grado A 2, il ricorrente, con lettera 25 marzo 1976, rassegnava le dimissioni alla Commissione che le accettava con effetto dal 1o settembre 1976. Non avendo compiuti né 60 anni d'età né 10 anni di servizio, il ricorrente non poteva fruire della pensione di anzianità ex art. 77 dello Statuto del personale; gli spettava invece l'indennità una tantum di cui all'art. 12, leu. c) dell'ali. VIII del medesimo Statuto, la quale indennità è, in forza del suddetto articolo, «calcolata in base a un mese e mezzo dell'ultimo stipendio base soggetto a ritenuta per ogni anno di servizio».
paragrafo 2
Con deliberazione 29 giugno 1976, pubblicata nel Corriere del personale del 16 luglio successivo, il Consiglio, procedendo all'esame annuale del livello delle retribuzioni dei dipendenti di ruolo ed altri dipendenti, di cui all'art. 65 dello Statuto, aveva deciso, nella sezione IV «disposizioni finali e transitorie» quanto segue: «In occasione dell'esame annuo del livello delle retribuzioni per il periodo di riferimento compreso tra il 1o luglio 1975 e il 30 giugno 1976, l'attuale coefficiente correttore per il Belgio e il Lussemburgo è incorporato nelle tabelle degli stipendi secondo le modalità previste nella sezione II, punto 6, lettera c); il coefficiente correttore per il Belgio e il Lussemburgo passa così al 100 % e i coefficienti correttori per le altre sedi di servizio sono adattati di conseguenza». Nella sezione II, punto 6, lett. c), della stessa deliberazione erano contemplate le modalità cui si faceva riferimento nelle disposizioni transitorie e finali, mentre nella lett. d) della medesima sezione era detto che «la decisione del Consiglio ha effetto dal 1o luglio dell'anno che comprende la fine del periodo di riferimento utilizzato per l'esame del livello delle retribuzioni dei funzionari»; il che significava il 1o luglio 1976.
paragrafo 3
Questa decisione veniva attuata dal regolamento del Consiglio 21 dicembre 1976, n. 3177 (GU n. L 359, pag. 1) nella cui motivazione era detto quanto segue: «Con decisione del 29 giugno 1976, il Consiglio ha stabilito il metodo di calcolo per l'esame periodico del livello delle retribuzioni dei funzionari e degli agenti delle Comunità».
paragrafo 4
Il suddetto regolamento stabiliva l'adeguamento in due tappe. Una prima, di cui all'art. 1, n. 1, e con effetto dal 1o luglio 1976, portava gli stipendi base, figuranti nella tabella degli stipendi mensili, allegata all'art. 66 dello Statuto, agli importi fissati nella tabella di cui all'art. 1, n. 1, nel presente caso FB 107412 al mese per i dipendenti di grado A 2, 3o scatto (grado del ricorrente). A tale stipendio base, in forza dell'art. 5 del regolamento, dovevano applicarsi i coefficienti correttori di cui alla predetta disposizione, nella fattispecie 157,8 per la retribuzione dei dipendenti con sede di servizio in Bruxelles, come nel caso del ricorrente.
paragrafo 5
Un secondo adeguamento con effetto dal 1o gennaio 1977 era contemplato dall'art. 1, n. 2, e prevedeva un secondo aumento che, nella fattispecie, portava lo stipendio base dei dipendenti A 2, 3o scatto, a FB 182735 al mese, dato che l'art. 5, n. 2, disponeva che con decorrenza da tale data il coefficiente correttore per il Belgio ed il Lussemburgo veniva ridotto da' 157,8 a 100, e quelli delle altre sedi di servizio in proporzioni analoghe. Tenuto conto di dette disposizioni, la Commissione calcolava l'indennità una tantum spettante al ricorrente in funzione dello stipendio base, quale era stato fissato con effetto dal 1o luglio 1976, ma prescindendo dall'applicazione del coefficiente correttore, dato che l'art. 12, leu. c) dell'ali. VIII dello Statuto esclude, secondo la Commissione, l'applicazione di tale coefficiente per il calcolo dell'indennità una tantum. Il conteggio così stabilito veniva notificato al ricorrente il 27 gennaio 1977. Ritenendosi leso dalla mancata applicazione del coefficiente correttore, il 22 febbraio 1977, il ricorrente presentava un reclamo ex art. 90 dello Statuto che nel termine di 4 mesi rimaneva senza esito. Solo in data 12 luglio 1977 al ricorrente veniva inviata la lettera con cui si respingeva la domanda.
paragrafo 6
Il 25 febbraio 1977 egli presentava un ulteriore reclamo al presidente del Consiglio. Invocando la decisione del Consiglio 29 giugno 1976, egli manifestava l'intenzione di proporre ricorso per l'annullamento del regolamento n. 3177/76, a meno che il Consiglio non lo modificasse o suggerisse alla Commissione che l'art. 12 dell'ali. VIII dello Statuto andava inteso come comportante l'applicazione del coefficiente correttore all'indennità una tantum. Con lettera 15 marzo 1977 il Consiglio declinava la propria competenza.
paragrafo 7
Il 22 settembre 1977, il ricorrente proponeva ricorso contro la Commissione e, in quanto occorra, contro il Consiglio dei ministri, ricorso diretto sostanzialmente a far dichiarare che per il calcolo dell'indennità una tantum il coefficiente correttore 157,8 doveva comprendersi nello stipendio base.
paragrafo 8
Con memoria incidentale 17 ottobre 1977 il Consiglio sollevava, ex art. 91, § 1, del regolamento di procedura, un'eccezione d'irricevibilità avverso il ricorso in quanto diretto contro di esso e chiedeva alla Corte di statuire in proposito senza impegnare la discussione nel merito.
paragrafo 9
Con ordinanza 18 gennaio 1978, la Corte (Prima Sezione) accoglieva questa domanda e dichiarava il ricorso irricevibile in quanto diretto contro il Consiglio; le spese venivano compensate.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
1) dichiarare ricevibile il ricorso, 2) accoglierlo; perciò: a) statuire che il ricorrente ha diritto alla differenza fra l'indennità una tantum riscossa e la stessa indennità calcolata in modo da tener conto del coefficiente correttore 157,8, applicandolo alla retribuzione su cui si basa il calcolo ovvero alla stessa indennità una tantum; b) statuire che detto importo, da determinarsi dall'autorità che ha il potere di nomina secondo il comma precedente, frutterà interessi di mora del 6 % all'anno a partire dal 21 gennaio 1977, data del calcolo impugnato; c) rinviare la pratica per la definizione all'autorità che ha il potere di nomina; 3) porre le spese di causa a carico della convenuta.
paragrafo 3
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
1) respingere il ricorso; 2) porre le spese a carico del ricorrente.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
La ricevibilità del ricorso non è contestata.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › A — Il ricorso

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che il Consiglio ha più volte, ed in particolare nel luglio 1976, violato l'art. 65 dello Statuto. Anziché procedere ogni anno, in ottemperanza all'art. 65 dello Statuto, all'esame e, se del caso, alla revisione delle retribuzioni base, quali figurano nella tabella di cui all'art. 66 dello Statuto, il Consiglio si limitava, onde realizzare gli adeguamenti ritenuti necessari, ad applicare a dette retribuzioni il coefficiente correttore di cui all'art. 64 del medesimo Statuto. Questo modo di procedere mal si conforma alle prescrizioni del suddetto Statuto, in quanto il coefficiente correttore non fa parte della retribuzione ed in quanto il suo uso è contemplato solo per compensare le differenze tra le condizioni di vita nelle varie sedi di servizio. Questo metodo non arreca danno ai dipendenti in servizio, ma lede, viceversa, i dipendenti che cessano volontariamente dal servizio senza aver diritto alla pensione d'anzianità, giacché l'indennità una tantum, cui essi hanno diritto giusta l'art. 12, lett. c) dell'ali. VIII dello Statuto, viene calcolato sullo stipendio base, escluso il coefficiente correttore. Con deliberazione 29 giugno 1976, il Consiglio decideva di rinunciare ai suoi precedenti metodi e di riprendere la corretta applicazione dell'art. 65, ma non teneva conto della propria decisione quando, nell'emanare il regolamento n. 3177/76, ometteva d'includere, per il secondo semestre del 1976, il coefficiente correttore nello stipendio base. Il ricorrente richiama la sentenza 5 giugno 1973, causa 81/72, Commissione/Consiglio (Racc. 1973, pag. 575) per asserire ch'esso attinge dalla decisione 29 giugno 1976 — che ha efficacia diretta — il diritto a veder comprendere tale coefficiente (nella fattispecie 157,8) nel calcolo dello stipendio base per la determinazione dell'indennità una tantum dal 1o settembre 1976 e che comunque rientra nelle sue facoltà il sollevare, a sostegno della propria domanda, l'eccezione d'illegittimità contro il suddetto regolamento, a causa della criticata omissione. A sostegno della domanda egli deduce in sostanza, due mezzi:
paragrafo 2
a) violazione (primo capo), tanto con la decisione impugnata quanto col regolamento n. 3177/76, della decisione del Consiglio 29 giugno 1976. Questa decisione contiene un impegno che non è stato mantenuto e che ha comunque creato delle legittime aspettative le quali, in forza del principio del legittimo affidamento, vanno fatte salve dal Consiglio; e/o violazione (secondo capo) da parte del Consiglio nel regolamento n. 3177/76 e, di conseguenza, violazione da parte della Commissione nella decisione impugnata, dell'obbligo di cui all'art. 65 dello Statuto di procedere all'adeguamento degli stipendi mediante revisione della tabella degli stipendi base; b) violazione dell'art. 12, punto c, dell'ali. VIII dello Statuto, in quanto detta disposizione, sotto pena di violare il principio di non discriminazione, va interpretata nel senso che essa comprende nella nozione di stipendio base il coefficiente correttore. Altrimenti i dipendenti che lasciano volontariamente il servizio della Commissione prima del 1o gennaio 1977 sarebbero automaticamente sfavoriti rispetto a quelli che lo lasciano dopo tale data, mentre la data di cessazione dalle funzioni è una circostanza puramente fortuita.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › B — Il controricorso

paragrafo 1
Secondo la Commissione, la disamina dei mezzi dedotti dal ricorrente porta a concludere ch'essi vanno disattesi e che il ricorso è quindi infondato.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › B — Il controricorso › Sul primo mezzo

paragrafo 1
Le censure del ricorrente per quanto riguarda il modo in cui il Consiglio ha applicato l'art. 65 dello Statuto si basano, in primo luogo, su una concezione errata della retribuzione, quale contemplata dalla suddetta disposizione. Lo stipendio base cui si applica il coefficiente correttore, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, va considerato nel suo complesso come una retribuzione ai sensi dell'art. 62 dello Statuto e ne risulta che l'adeguamento degli stipendi mediante applicazione dei coefficienti correttori di cui all'art. 65, n. 2, dello Statuto costituisce un modo legittimo d'adeguamento delle retribuzioni, alla stessa stregua della revisione della tabella degli stipendi base. La tesi contraria del ricorrente non trova alcun sostegno nelle norme scritte, dato che il legislatore comunitario dispone in proposito d'un ampio potere discrezionale. Con la decisione 29 giugno 1976 il Consiglio ha certo limitato la propria libertà di scelta quanto alle tecniche da usare, ma il regolamento n. 3177/76 non contraddice affatto la suddetta decisione, giacché questa implica due operazioni diverse che vanno considerate separatamente, cosa che il ricorrente non ha fatto.
paragrafo 2
Con una prima operazione, di natura generale, che costituisce oggetto della sezione II della decisione, si dispone che in futuro sarà stabilito un tasso netto di adeguamento delle retribuzioni da comprendere nelle tabelle degli stipendi figuranti nell'art. 66 dello Statuto, con la conseguenza (sezione II, punto 6, leu. c), 5o comma) che il coefficiente correttore per il Belgio ed il Lussemburgo è fissato al 100 % ed i coefficienti correttori per gli altri paesi sedi di servizio vengono adeguati, tenuto conto della relazione tra gli indici di variazione del costo della vita in queste diverse sedi rispetto a Bruxelles. Tale adeguamento — a termini della leu. d) della stessa sezione II — deve avere effetto il 1o luglio dell'anno che comprende la fine del periodo di riferimento usato per l'esame del livello delle retribuzioni dei dipendenti.
paragrafo 3
Con una seconda operazione di cui si parla nelle «disposizioni transitorie e finali» della sezione IV della medesima decisione, il Consiglio ha adottato un provvedimento transitorio, valido unicamente per l'esame del livello delle retribuzioni rispetto al periodo di riferimento che va dal 1o luglio al 30 giugno 1976; in altri termini, valido unicamente per le retribuzioni del periodo che va dal 1o luglio 1976 al 30 giugno 1977. Relativamente a detto anno, il coefficiente correttore — che per l'appunto era stato fissato a 157,8 dal regolamento del Consiglio 29 giugno 1976, n. 1529 (GU n. L 177, pag. 1, del 2 luglio 1976), cioè adottato lo stesso giorno della decisione richiamata dal ricorrente — va incluso nella tabella degli stipendi base all'atto dell'esame del livello annuale delle retribuzioni secondo le modalità di cui alla leu. c), punto 6, della sezione II, ma non, per questa prima volta, automaticamente al 1o luglio, modalità di cui alla leu. d) di tale sezione. L'esame al termine del quale andava effettuata l'inclusione è terminato solo nel dicembre 1976 ed è quindi «perfettamente legittima» la decisione con cui il Consiglio disponeva che l'inclusione del coefficente correttore 157,8, avesse effetto solo dal 1o gennaio 1977. Sono queste le due operazioni diverse che trovano espressione nelle tabelle che figurano nell'art. 1, n. 1, e, rispettivamente, nell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 3177/76.
paragrafo 4
Quindi non solo non sussiste violazione della decisione 29 giugno 1976, ma il ricorrente, cui vanno applicate le disposizioni che contemplano il periodo transitorio 1o luglio - 31 dicembre 1976, non può lagnarsi né della violazione dei suoi diritti né della violazione di legittime aspettative.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › B — Il controricorso › Sul secondo mezzo

paragrafo 1
Secondo la convenuta, dalla sola disamina dei testi risulta che il Consiglio, adottando lo Statuto, ha deliberatamente inteso non applicare coefficienti correttori all'indennità una tantum. A termini dell'art. 64 dello Statuto, il coefficiente va applicato alle sole retribuzioni ed occorrerebbe una clausola espressa per poter estendere la loro applicazione ad altri diritti pecuniari. Queste constatazioni trovano conferma nel rifiuto del Consiglio, al momento dell'elaborazione del regolamento 30 giugno 1972, n. 1473 (GU n. L 160, pag. 1), di accettare la proposta della Commissione 28 marzo 1969 consistente nel prevedere che all'indennità una tantum sarebbe stato applicato il coefficiente correttore e nel contempo nella circostanza che in via del tutto eccezionale l'art. 9, del regolamento 29 febbraio 1968, n. 259 (GU n. L 256, pag. 1) ha, una volta, previsto l'applicazione di un coefficiente all'indennità una tantum. La convenuta richiama altresì varie altre disposizioni relative ai diritti pecuniari dei dipendenti di ruolo e altri dipendenti per desumerne che, in mancanza di espresse disposizioni, i diritti pecuniari diversi dalle retribuzioni non possono aumentarsi mediante un coefficiente correttore. La Commissione soggiunge infine che la normativa in esame non può considerarsi iniqua.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › B — Il controricorso › Sulla domanda d'interessi moratori

paragrafo 1
La Commissione contesta questa domanda. Essa invoca la sentenza di questa Corte 26 febbraio 1976, causa 101/74, Kurrer/Consiglio (Racc. 1976, pag. 268, punto 31 della motivazione), secondo cui il pagamento d'interessi diretti a compensare il danno subito a causa del ritardo nella liquidazione di diritti pecuniari può prevedersi se ed in quanto il ritardo che ha provocato al ricorrente un concreto pregiudizio «sia dovuto a illecito» dell'istituzione di cui trattasi. In proposito la Commissione sostiene che non costituisce illecito il non aver spontaneamente ottemperato alle pretese del ricorrente. Nell'ipotesi in cui si ritenesse che il punto di vista della convenuta, quanto all'estensione dei diritti pecuniari spettanti al ricorrente, non sia giusto, ne risulterebbe tutt'al più che sarebbe stato da essa commesso un errore nell'interpretazione dello Statuto, errore a proposito del quale sovente è stato affermato (sentenze 9 luglio 1970, causa 23/69, Anneliese Fiehn/Commissione (Racc. 1970, pag. 547) e 13 luglio 1972, Causa 79/71, Heinemann/Commissione (Racc. 1972, pag. 579), ch'esso non costituisce un illecito.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › C — Replica

paragrafo 1
Secondo il ricorrente, gli artt. 62-66 dello Statuto sono chiari:
paragrafo 2
la retribuzione comprende esclusivamente «lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità» (art. 62, n. 2); il livello di questi elementi viene esaminato ogni anno (art. 65, n. 1).
paragrafo 3
A partire da questa definizione, l'art. 64, nn. 1 e 2, precisa che alla retribuzione viene applicato un coefficiente correttore «in rapporto alle condizioni di vita nelle varie sedi di servizio». Questa disposizione non avrebbe avuto ragione d'essere se fosse esistita una stessa e sola sede di servizio per tutti i dipendenti. Il punto di vista della Commissione non ha quindi alcun fondamento giuridico ed è incompatibile con la teoria dell'atto chiaro.
paragrafo 4
L'argomento che la Commissione assume di trarre dai precedenti che essa cita si traduce nel legittimare ciò che è incompatibile con la lettera dello Statuto, dato che provvedimenti d'attuazione dello Statuto certamente non possono modificare il testo di questo. Il Consiglio non dispone, quindi, d'alcun potere discrezionale per interpretare queste norme chiare e precise, ma solo, in quanto occorra, per valutare taluni elementi di fatto da cui dipende l'adeguamento delle retribuzioni.
paragrafo 5
Per quanto riguarda il primo mezzo, il ricorrente respinge l'argomento secondo cui le disposizioni transitorie e finali della decisione 29 giugno 1976 sarebbero state previste al fine di non ricomprendere, con effetto dal 1o luglio 1976, il coefficiente correttore negli stipendi base da applicarsi a Bruxelles e a Lussemburgo. A torto la Commissione sostiene che la concertazione sindacale, che ha preceduto la decisione 29 giugno 1976, ha riguardato tale oggetto ed ha portato a prorogare di sei mesi la formula già adottata per un periodo sperimentale. Secondo il ricorrente, la concertazione verteva solo sugli elementi di valutazione del tasso d'incremento netto, annoverati nella sezione II della decisione. Se essa avesse avuto l'oggetto indicato dalla Commissione sarebbe stata d'altro canto illegittima, in quanto incompatibile col testo chiaro dell'art. 65 dello Statuto.
paragrafo 6
In secondo luogo, dalla disamina delle disposizioni transitorie di cui è causa e delle circostanze in cui sono state adottate risulta che il Consiglio, con la decisione 29 giugno 1976, intendeva che l'inclusione del coefficiente correttore vigente in tale data negli stipendi base si effettuasse con effetto immediato, vale a dire dal 1o luglio 1976. Non vi era, infatti, alcun motivo di prorogare in via transitoria il regime sperimentale istituito nel 1972 e che — dovendo durare solo 3 anni — era comunque scaduto. Del resto, dal testo della sezione IV risulta che «la sezione II considerata nel suo complesso si applica alla parte IV senza che sia necessario farne menzione».
paragrafo 7
Il motivo di questa disposizione transitoria è d'altronde chiaro. La data di entrata in vigore della decisione del Consiglio è, in forza dell'art. 65 dello Statuto, connessa col periodo di riferimento. Occorreva indicare chiaramente questo periodo di riferimento, in quanto era possibile prevedere che la decisione adottata il 29 giugno 1976 ed il nuovo regime ch'essa istituiva si applicassero solo al termine del periodo di riferimento futuro, cioè a quello 1o luglio 1976 — 30 giugno 1977), di guisa che è solo a partire dal 1o luglio 1977 che il nuovo regime si traduce nelle tabelle degli stipendi base. È questo il motivo per cui, nella sezione IV della decisione, il Consiglio ha tenuto a precisare che l'inclusione si attua «in occasione dell'esame annuo del livello delle retribuzioni per il periodo di riferimento compreso tra il 1o luglio 1975 e il 30 giugno 1976», donde risulta che la decisione doveva aver effetto il 1o luglio 1976.
paragrafo 8
Il ricorrente critica inoltre, punto per punto, gli argomenti che la Commissione intende trarre dai precedenti ch'essa cita ed in particolare dalla reiezione da parte del Consiglio della sua proposta 28 marzo 1969.
paragrafo 9
Esso deduce infine un ulteriore argomento. Quando nel 1962 lo Statuto venne elaborato, vi era un nesso logico ed una proporzione ammessa tra le tabelle degli stipendi base fissati a partire dal coefficiente del 100 % per Bruxelles e Lussemburgo ed i coefficienti adottati per le altre sedi di servizio. I dipendenti hanno diritto al mantenimento di questa proporzione per tutti i loro diritti pecuniari determinati in funzione degli stipendi base. Orbene, questa proporzione è stata completamente sconvolta per quanto riguarda in particolare l'indennità una tantum, come risulta dal grafico prodotto dal ricorrente con la replica. Il ricorrente insiste pure nella domanda d'interessi moratori.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › D — Controreplica › Sul primo mezzo

paragrafo 1
Riprendendo, al fine di giustificare il diritto del Consiglio di adeguare annualmente le retribuzioni con l'applicazione di coefficienti correttori, l'argomento secondo cui i suddetti coefficienti fanno parte della retribuzione, la Commissione aggiunge che la nozione di retribuzione deve risultare dal combinato disposto degli artt. 62 e 64 dello Statuto. L'art. 62 non può quindi interpretarsi nel senso che la retribuzione comprenda esclusivamente — espressione che detta disposizione non contiene — lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità. In nessun punto dello Statuto viene specificato che l'adeguamento annuale delle retribuzioni deve realizzarsi esclusivamente col rifacimento delle tabelle degli stipendi base e se, nella decisione 29 giugno 1976, il Consiglio ha limitato il suo potere discrezionale è per motivi d'opportunità politica e non in quanto si sarebbe dovuto rientrare nella legalità. Non si può mettere in forse che quando allo stipendio base si applica un coefficiente, a norma dell'art. 65, n. 2, dello Statuto (in base alla diversità delle sedi di servizio), tale coefficiente fa parte della retribuzione. È quindi logico che altrettanto valga quando il metodo del coefficiente viene adottato per l'adeguamento annuale. Quanto all'argomento integrativo relativo al fatto che nel 1962, al momento dell'elaborazione dello Statuto, gli stipendi base erano fondati sulla relazione Bruxelles e Lussemburgo 100 % rispetto alle altre sedi di servizio e che questo rapporto doveva esser mantenuto, la Commissione osserva che il fatto che tale coefficiente sia stato fissato al 100 % il 1o gennaio 1962 non implica affatto che in futuro esso debba esser riportato regolarmente a questo medesimo valore una volta l'anno. Le diverse sedi di servizio di cui all'art. 65, n. 2, comprendono d'altronde Bruxelles e Lussemburgo.
paragrafo 2
La Commissione respinge altresì l'esame fatto dal ricorrente della sezione IV della decisione 29 giugno 1976. Il rinvio di questa disposizione proprio alla leu. c), ad esclusione della leu. d) della sezione II, punto 6, porta ad escludere che il Consiglio intendesse effettuare l'inclusione dell'attuale coefficiente correttore (157,8) secondo le_ modalità di cui alla suddetta leu. d). È quindi inesatto asserire che la sezione II nel suo complesso si applichi alla sezione IV. La precisa intenzione del Consiglio di non includere con effetto dal 1o luglio 1976«l'attuale coefficiente correttore» (157,8) risulta dal raffronto del testo della sezione IV della decisione 29 giugno 1976 col «Rapporto del gruppo dello Statuto al Comitato dei rappresentanti permanenti»29 settembre 1975 prodotto con la controreplica. In tale progetto, infatti, l'attuale testo della sezione IV era integrato dal seguente inciso: «Le tabelle e i coefficienti correttori così determinati costituiscono il punto di partenza per l'applicazione, secondo le modalità di cui al n. 1, 5, della decisione del Consiglio in esito al suddetto esame del livello delle remunerazioni». Il testo definitivo adottato dal Consiglio non contiene quest'ultimo inciso ed il fatto che esso sia stato eliminato indica che il Consiglio non intendeva vincolarsi all'inclusione immediata (1o luglio 1976) dei coefficienti correttori negli stipendi base.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › D — Controreplica › Sul secondo mezzo

paragrafo 1
La Commissione riprende l'esame dei vari precedenti da essa invocati per mettere in luce il principio che è necessaria una espressa disposizione del Consiglio per estendere l'applicazione dei coefficienti correttori a diritti pecuniari per i quali tali coefficienti non sono contemplati dalla norma generale di cui all'art. 64. Connessa allo stipendio base e non alla retribuzione, l'indennità una tantum non può esser influenzata dal coefficiente correttore.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › D — Controreplica › Sugli interessi moratori

paragrafo 1
Quanto alla domanda d'interessi mora-tori, la Commissione insiste sulle sue precedenti conclusioni, riferendosi in particolare alla sentenza della Corte di giustizia 13 ottobre 1977, causa 106/76, Francine Gelders-Deboeck/Commissione (Racc. 1977, pag. 1623).
paragrafo 2
Il ricorrente con l'avv. E. Arendt, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo agente, sig. J. Griesmar, hanno svolto osservazioni orali nell'udienza del 1o giugno 1978.
paragrafo 3
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 giugno 1978.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Il ricorso, in quanto diretto contro la Commissione, s'impernia sull'art. 91 dello Statuto del personale delle Comunità europee e mira, in sostanza a far condannare la Comunità a versare al ricorrente la differenza tra l'indennità una tantum attribuitagli con effetto dal 1o settembre 1976, e la stessa indennità calcolata applicando all'importo del suo ultimo stipendio base, quale figurava nella tabella degli stipendi contemplata nell'art. 66 del suddetto Statuto, il coefficiente correttore 157,8 %, il tutto maggiorato degli interessi moratori del 6 % a partire dal 21 gennaio 1977.
punto 2
Il ricorrente, dipendente della Commissione di grado A 2, 3o scatto, al fine di poter rientrare in servizio nell'amministrazione dello Stato membro di cui è originario, rassegnava le dimissioni che venivano accettate, giusta la sua domanda, con effetto dal 1o settembre 1976;
punto 3
in tale data egli non era in possesso dei requisiti necessari per aver diritto alla pensione d'anzianità ai sensi dell'art. 77 dello Statuto, ma poteva fruire dell'indennità una tantum, di cui all'art. 12 dell'allegato VIII allo Statuto, a termini del quale al dipendente dimissionario che non sia in possesso dei requisiti per l'attribuzione della pensione viene liquidata un'indennità una tantum proporzionale … «calcolata in base a un mese e mezzo dell'ultimo stipendio base soggetto a ritenuta per ogni anno di servizio»;
punto 4
secondo l'art. 66 dello Statuto, gli stipendi mensili base sono fissati per ciascun grado e ciascuno scatto giusta la tabella contemplata in detto articolo e, stando ai dati di detta tabella, nella versione vigente il 1o settembre 1976, l'importo che vi figurava, in corrispondenza del grado A 2, 3o scatto, era pari a FB 107412;
punto 5
è questo l'importo che è stato adottato come base di calcolo dell'indennità una tantum del ricorrente;
punto 6
questi contesta tale metodo di calcolo, assumendo che agli importi che figurano nella summenzionata tabella era stato applicato — onde soddisfare le condizioni di cui all'art. 65 dello Statuto, relative agli adeguamenti del livello delle retribuzioni contemplate nel suddetto articolo — il coefficiente correttore 157,8 % per quanto riguarda gli stipendi dei dipendenti assegnati alle sedi provvisorie nell'ambito della Comunità, e che gli importi che risultavano dall'applicazione di detto coefficiente dovevano, per il calcolo dell'indennità una tantum, venir compresi nello stipendio mensile base;
punto 7
la Commissione, viceversa, sostiene che, stando ai termini espressi dall'art. 12 dell'ali. VIII dello Statuto, l'indennità una tantum va calcolata in base all'ultimo stipendio base e che tale nozione rinvia chiaramente agli importi indicati nella tabella di cui all'art. 66 dello Statuto;
punto 8
quando, al termine dell'esame annuale del livello delle retribuzioni di cui all'art. 65, decide di procedere all'adeguamento del loro livello, il Consiglio sarebbe libero di farlo, vuoi aumentando gli stipendi base, vuoi mantenendoli invariati, ma applicando loro un coefficiente, detto correttore, nel quale caso lo stipendio base rimane immutato, con la conseguenza che su questo stipendio andrebbe appunto calcolata l'indennità una tantum;
punto 9
indubbiamente, dopo aver per diversi anni proceduto all'aumento del livello degli stipendi mediante l'applicazione di coefficienti correttori, il 29 giugno 1976, il Consiglio ha deciso d'includere i coefficienti correttori negli stipendi base, ma col suo regolamento 21 dicembre 1976, n. 3177 (GU n. L 359, pag. 1) esso avrebbe inteso far entrare in vigore siffatta decisione solo il 1o gennaio 1977, di guisa che il calcolo dell'indennità una tantum del ricorrente, al 1o settembre 1976, resterebbe regolato dalle disposizioni già in vigore;
punto 10
il silenzio del legislatore per quanto riguarda l'applicazione d'un qualsiasi coefficiente correttore all'indennità una tantum rivelerebbe la sua volontà d'escludere un'applicazione del genere.
punto 11
La determinazione dell'importo e delle modalità della retribuzione dei dipendenti è disciplinata dagli artt. 62-70 dello Statuto;
punto 12
secondo l'art. 62 in fine, la retribuzione comprende lo stipendio base, gli assegni familiari e le indennità;
punto 13
a termini dell'art. 64 dello Statuto, alla retribuzione dei dipendenti va applicato un coefficiente correttore calcolato secondo le. condizioni di vita nelle varie sedi di servizio;
punto 14
i coefficienti correttori non costituiscono un elemento suppletivo della retribuzione, ma indicano un metodo per calcolare gli importi dei vari elementi che compongono la retribuzione stessa;
punto 15
ne consegue che l'art. 64 non disciplina il livello delle retribuzioni, ma il loro equilibrio geografico secondo le condizioni di vita nelle varie sedi di servizio disponendo che, rispetto alla retribuzione dei dipendenti delle Comunità assegnati a sedi provvisorie, le retribuzioni negli altri luoghi saranno corrette mediante applicazione d'un coefficiente che porta la retribuzione, a seconda dei casi, ad una cifra superiore, inferiore, o pari a quella da applicarsi ai dipendenti assegnati alle sedi provvisorie;
punto 16
l'art. 65, viceversa, riguarda il livello delle retribuzioni e al n. 1 contempla il procedimento e le modalità dell'esame annuale, al 1o luglio di ogni anno, di tale livello e, ove occorra, del suo adeguamento;
punto 17
questo stesso articolo, al n. 2, dispone che in caso di variazione rilevante del costo della vita nel corso del periodo d'un anno, il Consiglio decide, nel termine massimo di due mesi, sulle misure di adeguamento dei coefficienti correttori ed eventualmente sulla loro retroattività.
punto 18
L'art. 65 lascia al Consiglio la scelta dei mezzi e delle forme più idonee per l'attuazione d'una politica delle retribuzioni conforme ai criteri di cui all'articolo stesso;
punto 19
pur se l'eventuale adeguamento delle retribuzioni mediante adeguamento degli stipendi base, che figurano nella tabella di cui all'art. 66, sembra più conforme alle modalità di cui agli artt. 64-65, è cionondimeno consentito al Consiglio di procedere all'aumento del livello delle retribuzioni applicando agli importi che figurano nelle tabelle di cui all'art. 66 un coefficiente correttore, purché questo metodo non porti, per quanto riguarda le spettanze pecuniarie dei dipendenti, a risultati incompatibili con quelli perseguiti dal procedimento attuato dall'art. 65;
punto 20
ciò accadrebbe nel caso in cui l'applicazione dei coefficienti correttori, nell'ambito dell'art. 65, n. 1, portasse, per quanto riguarda dette spettanze pecuniarie, a risultati diversi da quelli dell'aumento degli importi che figurano nella tabella di cui all'art. 66 dello Statuto;
punto 21
vanno quindi distinti i coefficienti correttori geografici di cui all'art. 64 da quelli che è consentito al Consiglio di applicare nell'ambito dell'art. 65, n. 1, al fine di determinare il livello dei vari elementi della retribuzione — tra cui lo stipendio base — per i dipendenti assegnati alle sedi provvisorie, livello da cui vanno poi desunte le retribuzioni delle altre sedi di servizio;
punto 22
da queste premesse risulta che lo stipendio base, quale contemplato dall'art. 66 dello Statuto, comprende gli importi che figurano nella tabella di cui a detta disposizione, modificati, se del caso, dal coefficiente correttore adottato per le sedi provvisorie dal Consiglio a seguito dell'esame di cui all'art. 65, n. 1 ;
punto 23
l'art. 12, lett. c), dell'ali. VIII dello Statuto non può quindi interpretarsi nel senso ch'esso esprima la volontà del Consiglio di calcolare l'indennità una tantum partendo da una somma diversa da quella dello stipendio mensile base qual è voluto e stabilito dal Consiglio a norma dei congegni d'adeguamento del livello delle retribuzioni di cui all'art. 65;
punto 24
un'interpretazione diversa porterebbe a concludere che l'art. 12, lett. c), dell'ali. VIII dello Statuto, è illegittimo in quanto incompatibile col principio dell'uguaglianza dei dipendenti, per il fatto che due nozioni diverse di stipendio base sarebbero applicate dall'art. 66 dello Statuto e, rispettivamente, dall'art. 12 dell'ali. VIII, senza che alcuna considerazione obiettiva possa giustificare una differenza del genere;
punto 25
quindi, per determinare l'indennità una tantum al 1o settembre 1976, la Commissione doveva aver riguardo allo stipendio mensile che figura nella tabella di cui all'art. 66 dello Statuto, modificato dal coefficiente correttore 157,8 %;
punto 26
la Commissione va quindi condannata a versare la differenza tra l'importo effettivamente corrisposto e quello dell'indennità una tantum calcolata al 1o settembre 1976 applicando il suddetto coefficiente 157,8 %, più gli interessi moratori del 6 % a partire dal 22 febbraio 1977, data del reclamo presentato dal ricorrente alla Commissione.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 27
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese;
punto 28
la convenuta è rimasta soccombente e le spese vanno quindi poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1o La Commissione è condannata a versare la differenza tra l'importo effettivamente corrisposto e quello dell'indennità una tantum calcolata al 1o settembre 1976 applicando il suddetto coefficiente 157,8 %, più gli interessi moratori del 6 % a partire dal 22 febbraio 1977, data del reclamo presentato dal ricorrente alla Commissione. 2o La convenuta è condannata alle spese di causa.

Firme

Bosco Mertens de Wilmars O'Keeffe Così deciso è pronunziato a Lussemburgo, il 13 luglio 1978. Il Cancelliere A. Van Houtte Il Presidente della Prima Sezione G. Bosco

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