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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 19 novembre 1981, causa 194/80

Decisione
decisa il 1981-11-19
ECLI
ECLI:EU:C:1981:274

Epigrafe

Nella causa 194/80, Paolo Benassi, dipendente addetto al servizio di terminologia delle Comunità europee a Lussemburgo, residente in Bridei, 7, rue Kennedy, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio del proprio difensore aw. Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18A, rue des Glacis, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico Joseph Griesmar, in qualità di agente, assistito dall'avv. Robert Andersen, del foro di Bruxelles, 1180 Bruxelles, 214, avenue Montjoie, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, avente ad oggetto la dichiarazione del fatto che il numero di annualità che la Commissione deve prendere in considerazione, secondo il suo regime pensionistico, in base all'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto di cui all'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto, dev'essere calcolato, ai sensi delle disposizioni generali di attuazione dell'art. 11, n. 2, di cui trattasi, ed in particolare dell'art. 3, n. 3, delle suddette disposizioni generali, in ragione dello stipendio annuo di base del dipendente, senza tener conto del coefficiente correttore, pari nella specie, a norma del regolamento del Consiglio 17 novembre 1975, n. 2998, a 148,7, LA CORTE (Seconda Sezione), composta dai signori: O. Due, presidente di Sezione; P. Pescatore e A. Chloros, giudici; avvocato generale: F. Capotarti; cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto, ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, le varie fasi del procedimento, le conclusioni i mezzi ed argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta del procedimento

paragrafo 1
Con decisione 8 gennaio 1975, il sig. Paolo Benassi veniva nominato, con effetto dal 1o dicembre 1974, data della sua effettiva entrata in servizio presso le Comunità, dipendente in prova con grado LA 8, 2° scatto, presso il servizio traduzione a medio e lungo termine, con sede di servizio Lussemburgo.
paragrafo 2
Successivamente, con decisione della Commissione 29 settembre 1975, egli veniva nominato in ruolo, nell'impiego e nel grado suddetti, con effetto dal 1° settembre 1975.
paragrafo 3
II suo stipendio base, al momento della nomina in ruolo, era di 34644 BFR, mentre il coefficiente correttore per il Belgio ed il Lussemburgo era di 148,7, ai sensi del regolamento 17 novembre 1975, n. 2998, avente effetto retroattivo al 1o luglio 1975.
paragrafo 4
Nel suo paese d'origine, l'Italia, il ricorrente aveva maturato 186 mesi di attività «utile a pensione», pari, in lire, ad un importo di 4478420, e cioè, secondo i rispettivi tassi di cambio, a 343495 BFR.
paragrafo 5
Il sig. Paolo Benassi esercitava la facoltà, concessa ai dipendenti dall'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto del personale, di far versare alle Comunità sia l'equivalente attuariale dei diritti alla pensione d'anzianità maturati prima di entrare al servizio della Comunità, sia il forfait di riscatto dovuto dalla cassa pensioni dell'amministrazione nazionale, organizzazione od impresa di provenienza, all'atto della cessazione dal servizio.
paragrafo 6
Tenuto conto del grado di inquadramento dell'interessato al momento della nomina in ruolo, la Commissione determinava il numero di annualità che essa prendeva in considerazione, secondo il proprio regime pensionistico, sulla base del forfait di riscatto, e con nota 17 marzo 1980 fissava questo numero in 2 anni, 3 mesi e 7 giorni.
paragrafo 7
Ai fini della suddetta determinazione, la Commissione calcolava il numero di annualità applicando l'art. 3, n. 3, delle disposizioni generali di attuazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto.
paragrafo 8
Con lettera 17 marzo 1980, registrata alla segreteria generale della Commissione il 18 marzo 1980, il ricorrente proponeva, ai sensi dell'art. 90 dello Statuto, un reclamo in cui contestava, essenzialmente, l'applicazione del coefficiente correttore allo stipendio base annuo, concludendo che questo sistema avrebbe avuto l'effetto di penalizzarlo due volte, qualora egli fosse andato in pensione in Italia: una prima volta con l'applicazione del coefficiente correttore allo stipendio base annuo ai fini del computo del numero di annualità da prendere in considerazione per la pensione d'anzianità e, una seconda volta, con l'applicazione all'importo della stessa, al momento della corresponsione, del coefficiente correttore vigente per la pensione dei dipendenti pensionati con domicilio in Italia. Secondo il ricorrente, il numero di annualità da prendere in considerazione deve essere calcolato in funzione dello stipendio base annuo al momento della nomina in ruolo, non modificato dal coefficiente correttore, ed egli sostiene quindi di aver diritto al riconoscimento di 3 anni, 4 mesi e 15 giorni.
paragrafo 9
Rispondendo in data 2 settembre 1980, la Commissione respingeva il reclamo adducendo che lo stipendio base annuo per il computo del numero di annualità da prendere in considerazione era stato determinato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 13 luglio 1978, causa 114/77, Jacquemart c/Commissione, Racc. 1978, pag. 1697).
paragrafo 10
Poiché la risposta della Commissione perveniva al ricorrente soltanto il 3 ottobre 1980, l'interessato riteneva che il reclamo fosse stato tacitamente respinto sin dal 18 luglio 1980 e proponeva quindi il presente ricorso, registrato in cancelleria il 30 settembre 1980.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
dichiarare proponibile il presente ricorso; dichiararlo ricevibile; nel merito, statuire che, ai fini dell'applicazione delle disposizioni generali per l'attuazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto, lo stipendio base deve essere quello di cui all'art. 66 dello Statuto, senza coefficiente correttore; di conseguenza ed esercitando la giurisdizione di merito, statuire che la Commissione deve accettare come trasferimento ai sensi dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto un periodo di 3 anni, 4 mesi e 15 giorni; in subordine, rinviare la pratica alla Commissione affinché questa rifaccia il calcolo, in base allo stipendio base stabilito dall'art. 66 dello Statuto, senza coefficiente correttore; comunque, condannare la Commissione a tutte le spese di causa.
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
respingere il ricorso e statuire sulle spese secondo le norme vigenti.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità

paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che il suo ricorso è ricevibile in quanto è stato proposto nei termini e in quanto egli è stato concretamente danneggiato perché dovrebbe perdere, in ragione del metodo di calcolo che la Commissione intende applicare, un anno intero, un mese e qualche giorno sul periodo da prendere in considerazione per la liquidazione della pensione, al momento del collocamento a riposo.
paragrafo 2
In proposito, il ricorrente si richiama alla sentenza Deshormes e/Commissione (causa 17/78, Racc. 1979, pag. 189), in cui la Corte ha statuito che il dipendente ha un legittimo ed attuale interesse ad agire contro un atto che precisa i suoi diritti alla pensione.
paragrafo 3
La convenuta ritiene anch'essa che non si può contestare la ricevibilità del ricorso.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel inerito › 1. Sulla nozione di stipendio base.

paragrafo 1
Il ricorrente richiama l'art. 3, n. 3, delle disposizioni generali di attuazione dell'art. 11, n. 2. dell'allegato VIII dello Statuto del personale, norma secondo cui le conversioni per il calcolo del numero di annualità da considerare per l'applicazione di detto articolo sono effettuate in funzione dello stipendio base.
paragrafo 2
Lo stipendio base annuo è, secondo il ricorrente, pari alla somma dei dodici stipendi base mensili, il che significa che occorre rifarsi all'art. 66 dello Statuto il quale definisce gli stipendi base per ogni grado e scatto.
paragrafo 3
La Commissione commette quindi un evidente confusione tra la retribuzione propriamente detta e lo stipendio base.
paragrafo 4
La convenuta ribatte che l'interpretazione data dal ricorrente non tiene conto del fatto che, per molti anni, ed in particolare al momento della sua nomina in ruolo, l'adeguamento del livello degli stipendi dei dipendenti delle Comunità, diretto a tener conto dell'evoluzione generale del livello delle retribuzioni effettive nella Comunità, veniva attuato mediante aumento dello stipendio base, mentre gli adeguamenti diretti a tener conto delle variazioni del costo della vita avvenivano mediante modifica dei coefficienti correttori.
paragrafo 5
In proposito la Commissione ricorda la sentenza 114/77, Jacquemart c/Commissione, in cui la Corte, ritenendo che l'art. 65 dello Statuto lascia al Consiglio la scelta dei mezzi e delle forme più idonee a realizzare una politica retributiva conforme ai criteri indicati nello stesso articolo, ha dichiarato che se l'eventuale adeguamento delle retribuzioni mediante adeguamento degli stipendi base, che figurano nella tabella di cui all'art. 66, sembra più conforme alle modalità di cui agli artt. 64-65, è cionondimeno consentito al Consiglio di procedere all'aumento del livello delle retribuzioni applicando a detti importi un coefficiente correttore. Distinguendo i coefficienti correttori geografici di cui all'art. 64 da quelli che è consentito al Consiglio di applicare nell'ambito dell'art. 65, n. 1, al fine di determinare il livello dei vari elementi della retribuzione per i dipendenti assegnati alle sedi provvisorie, livello da cui vanno poi desunte le retribuzioni delle altre sedi di servizio, la Corte ha deciso, nella medesima causa, che se i primi non sono compresi nello stipendio base, lo stesso non avviene per i secondi. La Commissione ne deduce quindi che a buon diritto essa ha, nel caso di specie, calcolato il numero di annualità da prendere in considerazione in base all'importo che risulta dalla tabella di cui all'art 66 dello Statuto, modificato dal coefficiente correttore vigente per le retribuzioni dei dipendenti assegnati alle sedi provvisorie delle Comunità, cioè 147,8, e che in tal modo essa ha semplicemente calcolato il suddetto numero di annualità in funzione dello stipendio base annuo, come definito dalla Corte.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel inerito › 2. Sulle conseguenze del criterio di calcolo adottato dalla Commissione

paragrafo 1
Il ricorrente contesta il sistema di calcolo adottato dalla Commissione, denunciando le conseguenze inaccettabili che esso comporta a causa delle assurde e discriminatorie disparità che ne derivano. L'illogicità del sistema adottato dalla Commissione ha l'effetto, secondo il ricorrente, di penalizzarlo due volte nel caso in cui egli decidesse di stabilirsi in Italia dopo il pensionamento.
paragrafo 2
La convenuta sostiene che gli argomenti del ricorrente si basano su un equivoco tra i coefficienti geografici previsti all'art. 64 ed i coefficienti stabiliti sino al 1976 nell'ambito dell'art. 65 dello Statuto ai fini della determinazione del livello delle retribuzioni dei dipendenti assegnati alle sedi provvisorie, da cui derivano le retribuzioni nelle altre sedi di servizio. Secondo la Commissione, qualunque fosse stata la sede di servizio del ricorrente al momento del riscatto dei diritti alla pensione, lo stipendio base annuo sarebbe stato determinato nello stesso modo. Esso, sarebbe stato, cioè, pari a dodici volte l'importo indicato nella tabella di cui all'art. 66 dello Statuto, modificato dal coefficiente correttore 147,8 vigente per le retribuzioni dei dipendenti assegnati alle sedi provvisorie.
paragrafo 3
All'argomento del ricorrente secondo cui, qualora decidesse di stabilirsi in Italia dopo il pensionamento, egli subirebbe un pregiudizio in quanto all'importo della pensione verrebbe applicato il coefficiente correttore vigente per detto paese, la convenuta oppone anzitutto l'irricevibilità di questo mezzo in quanto fondato su una semplice ipotesi la cui eventuale realizzazione avverrà solo al momento del pensionamento, di guisa che il ricorrente non può vantare un interesse certo ed attuale. Inoltre, secondo la convenuta, questo mezzo è comunque infondato perché l'applicazione del coefficiente correttore geografico all'importo della pensione dei dipendenti pensionati che abbiano dichiarato di stabilire il loro domicilio in Italia non comporta per gli stessi alcun vantaggio o svantaggio rispetto agli altri pensionati, che abbiano stabilito altrove il loro domicilio.
paragrafo 4
Secondo la convenuta, i coefficienti correttori geografici, lungi dall'infrangere l'uguaglianza tra dipendenti, la realizzano in quanto, con il loro effetto correttivo, tendono proprio a garantire a tutti i dipendenti pensionati lo stesso potere d'acquisto, qualunque sia il loro domicilio.

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel inerito › 3. Sulla portata della sentenza Jacquemart

paragrafo 1
Il ricorrente contesta il carattere generale e normativo che la Commissione intende dare alla sentenza Jacquemart c/Commissione, basandosi sul punto 22 della motivazione da cui risulta che «lo stipendio base, quale contemplato dall'art. 66 dello Statuto, comprende gli importi che figurano nella tabella di cui a detta disposizione, modificati, se del caso, dal coefficiente correttore adottato per le sedi provvisorie dal Consiglio». Secondo il ricorrente, questa sentenza è «res inter alios acta», come dimostra la riserva formulata al punto 24, in fine, della motivazione della medesima sentenza («senza che alcuna considerazione obiettiva possa giustificare una differenza del genere»).
paragrafo 2
Il ricorrente osserva che la situazione è sostanzialmente ed oggettivamente diversa nella causa Jacquemart e nella presente causa. Nella prima, si trattava di calcolare l'indennità una tantum per cessazione dal servizio, che è soltanto un cumulo di retribuzioni. Nella presente fattispecie, si tratta invece di una misura o di un parametro da applicare per la conversione ed il computo di diritti alla pensione.
paragrafo 3
A ragione, quindi, la sentenza Jacquemart stabiliva che l'indennità per cessazione dal servizio deve essere calcolata applicando il coefficiente correttore ed è in tal senso ch'essa si basava, nella motivazione, sul principio dell'uguaglianza dei dipendenti.
paragrafo 4
Ora, secondo il ricorrente, applicando uniformemente, per calcolare i diritti alla pensione, l'art. 3, n. 3, delle disposizioni generali di attuazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto, che fa riferimento allo stipendio base, non vi è alcun pericolo di trattamento discriminatorio. Questo pericolo tuttavia sussiste in quanto, dopo la sentenza Jacquemart, venga applicato un criterio di computo dei diritti trasferiti diverso da quello applicato prima della suddetta sentenza, che era quello dello stipendio base di cui all'art. 66 dello Statuto, senza coefficiente.
paragrafo 5
Il ricorrente sostiene che è stata quest'ultima accezione dello stipendio base a prevalere al momento dell'adozione delle disposizioni generali di attuazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII, entrate in vigore il 1° luglio 1969, e che in tal senso va interpretata la relativa nozione, secondo lo spirito affermatosi quando sono state adottate le disposizioni in questione. Se la Commissione volesse seguire una interpretazione della nozione di stipendio base che sia conforme alla sentenza Jacquemart, essa dovrebbe, a parere del ricorrente, procedere alla modifica di alcune disposizioni connesse alla nozione di stipendio base, come ad esempio l'art. 72, n. 3, dello Statuto, l'art. 8, n. 2, della regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di malattia, o l'art. 73, n. 1, dello Statuto, relativo ai contributi a carico del dipendente per i rischi di malattia professionale e di infortunio.
paragrafo 6
Volendo definire lo stipendio base alla luce della sentenza Jacquemart, la Commissione trascura la relatività del giudicato e conferisce alla suddetta sentenza efficacia retroattiva, il che è in contrasto, secondo il ricorrente, con qualsiasi prassi giuridica.
paragrafo 7
Il ricorrente osserva che è evidente che, nel settembre 1975, data della sua nomina in ruolo, la Commissione considerava come stipendio base soltanto lo stipendio ai sensi della tabella di cui all'art. 66 dello Statuto, il che comportava, per il ricorrente stesso, la somma annua di 415728 e non la somma di 618188 che essa intende ora opporgli in base alla suddetta sentenza della Corte. Egli sostiene che questa sentenza ha soltanto lo scopo di evitare una disparità di trattamento tra dipendenti e che in questo ordine di idee la Corte ha deciso che l'indennità una tantum è soltanto un cumulo delle retribuzioni effettive, pur affiancando a questa decisione la riserva formale relativa alla obiettiva e generale validità delle considerazioni che avevano giustificato la sua adozione.
paragrafo 8
Il ricorrente osserva d'altra parte che, nonostante il prestigio delle sentenze della Corte, una singola pronunzia non può in alcun modo cambiare la legge delle parti e che anche se oggi dovesse intervenire una modifica legislativa, questa non potrebbe influire su una situazione che, secondo il ricorrente, deve essere regolata in base agli stipendi presi in considerazione nel settembre 1975, al momento della sua nomina in ruolo.
paragrafo 9
La convenuta sostiene che l'interpretazione data dalla Corte alle disposizioni dello Statuto non si limita ai casi in esame, ma acquista valore generale, e che la funzione creativa della giurisprudenza, e in particolare quella della Corte di giustizia nella formazione e nell'evoluzione del diritto comunitario, è troppo nota per poter essere contestata.
paragrafo 10
Secondo la Commissione, la Corte, nella sentenza 3 giugno 1964, emessa nelle cause 79/63 e 82/63 (J. Reynier e P. Orba c/Commissione, Race. 1964, pag. 527), ha sottolineato l'importanza dell'interpretazione giudiziaria dello Statuto affermando che essa era, come lo Statuto stesso, opponibile a tutte le istituzioni comunitarie.
paragrafo 11
La convenuta dichiara di aver quindi tenuto sempre conto delle sentenze della Corte nell'applicazione delle norme statutarie interpretate, ritenendosi obbligata ad applicarle immediatamente secondo il senso e la portata indicati dalla Corte. Essa afferma di aver proceduto in questo modo, applicando le sentenze della Corte 7 giugno 1972 nelle cause 20/71 (Sabbatini e/Parlamento europeo) e 32/71 (Bauduin e/Commissione) quando si è trattato dell'attribuzione o del ripristino ex nunc dell'indennità di dislocazione per le dipendenti di sesso femminile, che ne erano state private ai sensi dell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello Statuto, ovvero applicando la nozione di stipendio base definita dalla sentenza Jacquemart per il calcolo dell'indennità una tantum spettante al momento della cessazione dal servizio.
paragrafo 12
Contrariamente a quanto pretende il ricorrente, non si tratta, alla luce di quest'ultima sentenza, di applicare retroattivamente una disposizione di attuazione dello Statuto, bensì di applicarla immediatamente e correttamente. Le disposizioni statutarie che, in seguito all'interpretazione datane dalla Corte in sede giurisdizionale, acquistato una portata diversa da quella che l'istituzione aveva loro in precedenza attribuito, sono applicabili, in forza del principio dell'opponi-bilità dell'interpretazione giudiziaria alle istituzioni, nel loro nuovo significato alle situazioni preesistenti, ma non ancora definite.
paragrafo 13
Del pari, secondo la Commissione, non vi è stata alcuna violazione della «legge delle parti» come allegato dal ricorrente, in quanto i versamenti previsti dall'art. 11 dell'allegato VIII dello Statuto non hanno alcuna base contrattuale, ma avvengono in forza delle disposizioni vigenti, tenendo conto dell'interpretazione giudiziaria data dalla Corte, opponibile alle istituzioni allo stesso titolo dello Statuto stesso.
paragrafo 14
La Commissione contesta d'altra parte l'argomento del ricorrente relativo allo «spirito della legge», secondo cui all'atto dell'entrata in vigore delle disposizioni generali d'attuazione dell'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto, lo stipendio base cui si riferisce l'art. 3, n. 3, consiste nell'importo indicato nella tabella figurante nell'art. 66 dello Statuto. Essa osserva che, all'epoca dell'entrata in vigore delle suddette disposizioni, il metodo seguito dal Consiglio per adeguare le retribuzioni era diverso da quello adottato a titolo sperimentale il 21 marzo 1972 e abbandonato in seguito, il 29 giugno 1976, per tornare ad un metodo simile a quello iniziale. Mentre, allora ed adesso, l'adeguamento delle retribuzioni avveniva adeguando lo stipendio base indicato nella tabella di cui all'art. 66 dello Statuto, durante il periodo transitorio, dal 1972 al 1976, questo adeguamento avveniva applicando agli importi che risultano dalla tabella di cui alla suddetta disposizione un coefficiente correttore, quello vigente per le retribuzioni dei dipendenti assegnati alle sedi provvisorie delle Comunità, pari nella fattispecie a 148,7, dal 1° luglio 1975. Se, perciò, i metodi d'adeguamento del livello retributivo sono mutati nel tempo, la nozione di stipendio base è invece rimasta immutata.
paragrafo 15
All'argomento del ricorrente, consistente nell'affermare che l'interpretazione della nozione di stipendio base data dalla sentenza Jacquemart vale soltanto per la determinazione dell'indennità una tantum, come avrebbe precisato la Corte formulando la riserva secondo cui non vi era alcuna ragione obiettiva per ritenere che la nozione di «stipendio base» avesse all'art. 12, C, dell'allegato VIII un significato diverso che all'art. 66 dello Statuto, la convenuta oppone che, se la Corte non esclude a priori qualsiasi altra interpretazione giustificata da ragioni obiettive, ciò non toglie che l'interpretazione data dalla Corte, dopo approfondita analisi degli artt. 62-70 dello Statuto, acquista valore di principio, nel senso che, in assenza di siffatte ragioni, dev'essere accolta la suddetta interpretazione. Ciò deriva dal procedimento seguito dalla Corte nella sentenza Jacquemart che consiste nel definire lo stipendio base considerato nell'art. 66 dello Statuto, per esaminare poi l'eventuale esistenza di ragioni obiettive che potessero giustificare una diversa interpretazione della nozione, in materia di indennità una tantum.
paragrafo 16
Le considerazioni oggettive cui si riferiva la Corte riguardano, nel contesto della sentenza in questione, il caso in cui adottare la medesima interpretazione violerebbe il principio dell'uguaglianza dei dipententi che si trovano in situazioni analoghe. In proposito, la convenuta sostiene che la nozione di stipendio base, così come definita nella sentenza Jacquemart, porta ad una maggiore parità di trattamento tra dipendenti, mentre il sistema sostenuto dal ricorrente comporterebbe gravi discriminazioni a seconda che la nomina in ruolo dei singoli interessati fosse avvenuta prima o dopo il 1o gennaio 1977. Dopo quest'ultima data, ricorda la convenuta, gli stipendi base, quali risultano dalla tabella di cui all'art. 66, sono stati aumentati in seguito ai nuovi parametri di retribuzioni in cui era incorporato il coefficiente correttore per il Belgio ed il Lussemburgo — che era da ultimo pari a 157,8 — con la conseguenza di riportare tale coefficiente al 100 % (regolamento del Consiglio 21 dicembre 1976, n. 3177/76).
paragrafo 17
Applicare il sistema sostenuto dal ricorrente comporterebbe certamente disparità a danno dei dipendenti nominati in ruolo dopo il 1° gennaio 1977, cui sarebbe riconosciuto un numero di annualità inferiore a quello dei dipendenti nominati in ruolo prima della suddetta data. Per contro, il sistema di calcolo della Commissione, che applica la definizione data alla nozione di stipendio base dalla sentenza Jacquemart, permette di neutralizzare l'incidenza delle variazioni nel tempo dei metodi di adeguamento del livello retributivo e di ristabilire la parità di trattamento tra i dipendenti.
paragrafo 18
Infine, la Commissione ricorda che dal 1° gennaio 1977, data in cui il Consiglio ha cambiato la politica retributiva consistente nell'elevare il livello retributivo per mezzo di coefficienti correttori, ogni anno vengono fissati ex novo i parametri retributivi. Pertanto, sia per l'applica-, zione dell'art. 72, n. 3 — rimborso speciale delle spese effettive che superano la metà dello stipendio base mensile medio —, sia per quella dell'art. 73, n. 1, dello Statuto — partecipazione del dipendente alla copertura dei rischi della vita privata nei limiti dello 0,1 % —, lo stipendio base viene inteso necessariamente come l'importo indicato nella tabella di cui all'art. 66 dello Statuto, in cui è stato incorporato il coefficiente correttore per il Belgio ed il Lussemburgo con decorrenza 1° gennaio 1977. Secondo la convenuta, la circostanza che prima della sentenza Jacquemart la nozione di stipendio base è stata da essa interpretata, durante la parentesi posta dal sistema sperimentale adottato dal Consiglio il 21 marzo 1972, come relativa agli importi indicati nella tabella di cui all'art. 66 dello Statuto, non modificati dal coefficiente correttore, è chiaramente estranea alla presente causa che verte sull'immediata applicazione della nozione di stipendio base alle situazioni giuridiche non ancora definite, conformemente all'interpretazione data dalla sentenza Jacquemart.
paragrafo 19
All'udienza del 18 giugno 1981, il ricorrente, con l'avv. V. Biel, del foro di Lussemburgo, e la Commissione delle Comunità europee, con l'aw. R. Andersen, del foro di Bruxelles, hanno svolto le loro difese orali.
paragrafo 20
L'avvocato generale ha presentato le sue conslucioni all'udienza del 1° ottobre 1981.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato in cancelleria il 30 settembre 1980, il sig. P. Benassi, dipendente della Commissione delle Comunità europee, ha proposto a questa Corte un ricorso volto all'annullamento della decisione della Commissione 2 settembre 1980 con cui veniva rigettato il suo reclamo ai sensi dell'art. 90 dello Statuto del personale, diretto ad ottenere che il numero di annualità da prendere in considerazione per il computo della pensione in base all'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto di cui all'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto, fosse calcolato, a norma delle disposizioni generali per l'attuazione dell'art. 11, n. 2, di cui trattasi ed in particolare dell' art. 3 delle suddette disposizioni generali, in funzione dello stipendio base annuo, senza tener conto del coefficiente correttore, pari nella specie a 148,7, fissato dal regolamento del Consiglio 17 novembre 1975, n. 2998.
punto 2
Il ricorrente sostiene, in proposito, che lo stipendio base annuo risulta dalla somma dei dodici stipendi base mensili determinati con riferimento all'art. 66 dello.Statuto, che definisce gli stipendi base per ogni grado e scatto, senza applicare alcun coefficiente correttore. Il fatto che al suddetto importo sia stato applicato un coefficiente correttore deriverebbe da confusione tra la retribuzione propriamente detta e lo stipendio base.
punto 3
II ricorrente assume, d'altra parte, che il prendere in considerazione lo stipendio base modificato dal coefficiente correttore avrebbe conseguenze inaccettabili per le disparità assurde e discriminatorie che ne deriverebbero per gli interessati, a seconda della loro sede di servizio.
punto 4
La Commissione, basandosi sulla sentenza della Corte 13 luglio 1978 (causa 114/77, Jacquemart c/Commissione, Race. 1978, pag. 1697, distingue tra coefficienti correttori geografici, previsti dall'art. 64, 1o e 2o comma, e coefficienti correttori stabiliti dal Consiglio a norma dell'art. 65, n. 2, dello Statuto per determinare il livello dei vari elementi della retribuzione del personale assegnato alle diverse sedi delle Comunità. La Commissione sostiene che, mentre i coefficienti correttori geografici non fanno parte dello stipendio base, lo stesso non avviene per il secondo tipo di coefficiente.
punto 5
Come è stato affermato dalla Corte nella suddetta sentenza, la funzione attribuita al coefficiente correttore indicato all'art. 64 dello Statuto ha lo scopo di garantire a tutti i dipendenti una retribuzione che comporti il medesimo potere d'acquisto, qualunque sia la sede di servizio. Per contro, il coefficiente correttore indicato all'art. 65 appare come lo strumento di cui il Consiglio dispone per procedere ad adeguare le retribuzioni di tutti i dipendenti ed agenti delle Comunità.
punto 6
Elemento del sistema di adeguamento delle retribuzioni del personale assegnato alle varie sedi delle Comunità, il secondo tipo di coefficiente correttore è per la sua stessa funzione destinato ad essere parte integrante dello stipendio base, in quanto istituito al fine di determinare le retribuzioni, modificando gli importi indicati nella tabella dell'art. 66 dello Statuto del personale.
punto 7
La suddetta tabella stabilisce in modo autonomo lo stipendio base, al momento della nomina in ruolo, soltanto nel caso in cui agli importi che vi figurano non sia stato effettivamente applicato il coefficiente previsto all' art. 65 dello Statuto. Lo stipendio base deriva sia dall'attualizzazione di detti importi mediante applicazione del coefficiente correttore, come è avvenuto negli anni 1972-1976, sia dall'aggiornamento della tabella dell'art. 66 mediante incorporazione del coefficiente correttore, come avviene dal 1° gennaio 1977.
punto 8
Si deve sottolineare che la nozione di stipendio base, definita in tal modo, consente di evitare la illogica conseguenza di riconoscere una diversa anzianità ai fini del regime pensionistico comunitario, a seconda che le variazioni del costo della vita successive all'adozione dello Statuto siano o non siano state incorporate negli importi di cui alla tabella dell'art. 66 dello Statuto stesso.
punto 9
Inoltre, l'argomento del ricorrente secondo cui l'applicazione del sistema dei coefficienti correttori comporterebbe a suo danno discriminazioni o penalizzazioni non tiene conto della natura chiara e precisa della distinzione posta dallo Statuto tra i coefficienti correttori geografici e quelli di cui all'art. 65.
punto 10
Si deve altresì prescisare che la nozione di stipendio base, ai sensi dell'art. 66 dello Statuto, è comprensiva degli importi indicati nella tabella di cui allo stesso articolo, modificati, eventualmente, secondo il coefficiente correttore adottato dal Consiglio, per le varie sedi di servizio, a seguito dell'esame annuale previsto dall'art. 65, senza che il suo contenuto possa variare da una disposizione all'altra, a meno che esistano ragioni oggettive che giustifichino tale differenza.
punto 11
Non sembra giustificato attribuire alla nozione di stipendio base corrispondente al grado spettante al momento della nomina in ruolo ai fini della determinazione delle annualità da prendere in considerazione in base all'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto di cui all'art. 11, n. 2, dell'allegato VIII dello Statuto, un contenuto diverso da quello precisato dalla Corte nella suddetta causa.
punto 12
Si deve quindi concludere che a buon diritto la Commissione aveva interpretato la nozione di stipendio base, ai fini della determinazione delle annualità da prendere in considerazione in base all'importo dell'equivalente attuariale o del forfait di riscatto, come comprensiva anche del coefficiente correttore di cui al suddetto art. 65 dello Statuto.
punto 13
II ricorso dev'essere quindi respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 14
Ai sensi dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 15
II ricorrente è rimasto soccombente.
punto 16
Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 del regolamento di procedura, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità, le spese sopportate dalle istituzioni restano a carico di queste.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Seconda Sezione dichiara e statuisce: 1° Il ricorso è respinto. 2° Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

Firme

Due Pescatore Chloros Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 19 novembre 1981. Per il cancelliere H. A. Rühi amministratore principale Il presidente della Seconda Sezion O. Due

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